Il regolamento UE 265/2010 consente ai titolari di visto Schengen per soggiorni superiori a 90 giorni, di circolare liberamente in tutti i paesi dell’area per periodi di 3 mesi ogni semestre.

I cittadini extracomunitari che vivono in regola in un paese dell’Unione Europea devono chiedere un visto d’ingresso, se vogliono recarsi per turismo in Gran Bretagna. Tale visto si chiede in due tappe: bisogna innanzitutto compilare un formulario online sul sito visa4uk, e poi recarsi consolato inglese alla data della successiva convocazione. Se volete compilare il modulo online dovrete rispondere a 105 domande: ve ne forniamo qui l’elenco e la relativa traduzione in Italiano, per aiutarvi a preparare le risposte.

La Circolare INPS 35/2010 precisa che i titolari della vecchia carta di soggiorno, del permesso CE, e delle carte di soggiorno di familiare di cittadino Ue previste dal DLvo 30/2007, possono chiedere l’assegno di maternità presentando la domanda entro 6 mesi dal parto. Ciò è consentito anche ai richiedenti in attesa del permesso CE: nel loro caso, però, la loro domanda è sospesa fino all’esibizione del nuovo titolo di soggiorno.

La Circolare Min. Interno 7170/2009 stabilisce che la norma di riferimento in base alla quale i comuni devono stabilire l’idoneità alloggiativa dei richiedenti il ricongiungimento familiare, è il Decreto Min. Sanità 05/07/1975.

La Circolare INPS 101/2009 fornisce indicazioni sulle disposizioni della legge 102/2009 relative ai lavoratori domestici in nero e/o clandestini: per gli italiani e stranieri regolari la dichiarazione di emersione si fa all’INPS, per gli extracomunitari clandestini allo Sportello Unico; fra i datori di lavoro autorizzati vi sono alcune persone giuridiche, come le comunità religiose; il lavoratore deve essere impiegato senza interruzione da prima dell’01/04/2009; il contributo forfetario di 500 € si paga con il modello F24 disponibile sui siti istituzionali, fra cui quello dell’INPS; tale contributo adempie agli obblighi previdenziali del 2° trimestre 2009; per periodi lavorativi anteriori, dichiarati all’atto della domanda di emersione o della firma del contratto di soggiorno, un’apposita circolare definirà i contributi; per l’emersione dei lavoratori italiani o stranieri in regola col soggiorno bisognerà inviare o portare all’INPS l’apposito modulo, che funge anche da comunicazione obbligatoria, o seguire la procedura on-line ovvero chiamare il call center; per gli extracomunitari clandestini l’invio sarà solo telematico, secondo le indicazioni della circolare congiunta Min Interno/Min.Lavoro 10/2009; il datore di lavoratore domestico clandestino deve effettuare la comunicazione obbligatoria all’INPS entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

La Sentenza del Tribunale Civile di Napoli 181/2008, basandosi sulle indicazioni della Commissione europea, stabilisce che ai fini dell’iscrizione anagrafica gli studenti comunitari non devono portare certificato di nascita nè estratto conto, bensì limitarsi ad autocertificare il possesso di risorse economiche sufficienti.

Il DL.vo, 24/2007, recependo la Direttiva 2003/110/CE, definisce le modalità di richiesta di transito aereo e di assistenza fra paesi dell’Unione Europea per effettuare le espulsioni

La sentenza della CGCE del 17/09/2002, procedimento C-413/99, fornisce l’interpretazione ufficiale, vincolante per tutti gli Stati dell’Ue, degli artt. 10 e 12 del regolamento CEE 1612/68 e della direttiva 90/364/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Partendo dal principio che gli ostacoli posti all’integrazione dei cittadini comunitari migranti e della loro famiglia nello Stato membro ospitante contrasta col principio della libera circolazione degli stessi, la sentenza stabilisce che: i figli di lavoratore Ue migrati con lui in Stato membro possono risiedervi per studio anche se extracomunitari, se hanno un solo genitore cittadino Ue, se quest’ultimo non vive più nello Stato ospitante o se i genitori si separano; il genitore affidatario può continuare a risiedere coi figli anche se non comunitario, non più convivente col coniuge Ue o separato.




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