I cittadini extracomunitari che vivono in regola in un paese dell’Unione Europea devono chiedere un visto d’ingresso, se vogliono recarsi per turismo in Gran Bretagna. Tale visto si chiede in due tappe: bisogna innanzitutto compilare un formulario online sul sito visa4uk, e poi recarsi consolato inglese alla data della successiva convocazione. Se volete compilare il modulo online dovrete rispondere a 105 domande: ve ne forniamo qui l’elenco e la relativa traduzione in Italiano, per aiutarvi a preparare le risposte.

La Circolare Min. Interno 8450/2009 ritiene che i domestici stranieri in corso di regolarizzazione hanno il diritto di iscriversi al Servizio Sanitario nazionale: prima dell’appuntamento allo Sportello Unico possono chiedere il cosiddetto codice STP, e dopo di esso la tessera sanitaria vera e propria.

La Circolare Min. Interno 3163/2009 annuncia che la procedura telematica di richiesta del nulla osta per ricerca scientifica sarà attiva dal 01/07/2009 e definisce i soggetti, le tappe ed alcuni casi particolari dell’iter amministrativo: sono autorizzati i ricercatori extracomunitari residenti in Italia o all’estero, previa convenzione con un istituto iscritto in apposita lista del MIUR; i ricercatori in attesa del primo permesso di soggiorno possono iniziare la ricerca; se titolari di un permesso possono insegnare materie connesse alla loro ricerca e chiedere il ricongiungimento familiare; i ricercatori presso altri paesi dell’Unione Europea che devono svolgere parte della ricerca in Italia possono farlo con una semplice comunicazione o con un nulla osta, secondo la durata del soggiorno.

La Circolare Min. Interno 39/2007 precisa che il DL.vo 30/2007 si applica ai cittadini di tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo. Questi ultimi, per poter soggiornare in Italia più di tre mesi, devono iscriversi all’anagrafe presentando i documenti indicati

La Circolare Min. Interno 553/2007 stabilisce che i neocomunitari già iscritti al Servizio Sanitario al 01/01/2007 conservano tale diritto; quelli titolari di codice STP ne beneficeranno per tutto il 2007; quelli che richiedono una carta di soggiorno per lavoro ottengono egualmente la tessera sanitaria mentre i rimanenti beneficeranno dei servizio sanitario del loro paese d’origine.

Capo VI (artt. 42-44bis) DPR 394/1999. I cittadini stranieri con i requisiti si iscrivono all’ASL di residenza o del domicilio indicato sul titolo di soggiorno. L’iscrizione non decade durante il rinnovo ma solo per revoca del soggiorno o espulsione. Le categorie per le quali non è dovuta l’iscrizione al SSN devono beneficiare di una copertura assicurativa a pagamento. Profughi, sfollati e clandestini hanno diritto a cure essenziali e urgenti, per le quali è rilasciata una tessera sanitaria anonima denominata codice STP. Il visto e il permesso per cure mediche è rilasciato agli extracomunitari che vengono in Italia a farsi curare a proprie spese.
Capo VII (artt. 45-51). Il visto per studio è concesso agli extracomunitari nell’ambito di programmi di scambi, se minorenni, o per seguire corsi superiori di studio/istruzione tecnico-professionale ed universitari. E’ consentito l’ingresso anche agli assegnatari di borse di studio e a chi, pur non rientrante nella categoria di accademici fuori quota, svolge attività di ricerca o culturale di alto livello. I minori sono soggetti all’obbligo scolastico a prescindere dalla regolarità del soggiorno e vanno iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica. Il collegio docenti decide la ripartizione degli alunni nelle classi, l’adattamento dei programmi alle esigenze degli alunni stranieri. Gli Atenei fissano ogni anno il numero di posti destinati agli studenti stranieri; ulteriori studenti sono ammessi in base a programmi di cooperazione. Sulla base delle indicazioni degli Atenei, i Ministeri degli Esteri e dell’Università fissano annualmente per decreto il numero di visti per studio consentiti. Il permesso di soggiorno per studio è rinnovato a chi nel primo anno supera almeno un esame, o due nei successivi. Gli stranieri residenti in Italia o all’estero possono chiedere il riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, o abilitanti all’esercizio delle professioni, alle competenti autorità, nei limiti quantitativi stabiliti. Il Ministero della sanità pubblica gli elenchi degli esercenti le professioni saniterie sproviste di ordine o collegio, previo accertamento della conoscenza dell’italiano e riconoscimento dei titoli accademici nel caso dei lavoratori stranieri.
Capo VIII (artt. 52-61bis). Presso la Presidenza del Consiglio è costituito l’elenco di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati. Con decreto del Presidente del Consiglio sono istituiti i Consigli territoriali per l’immigrazione e la Consulta per i problemi degli stranieri, che predispone il documento programmatico triennale con cui si stabiliscono i criteri di definizione dei flussi. Il Ministero della Solidarietà sociale attribuisce 80% del Fondo nazionale per le politiche migratorie agli interventi di regioni ed enti locali, 20% a quelli statali.

Il Decreto Min. Sanità 18/03/1999 stabilisce che i cittadini comunitari residenti in Italia devono essere iscritti, al pari degli italiani, al servizio sanitario nazionale

Titolo V (artt. 34-46) DL.vo 286/1998. Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN i titolari dei seguenti permessi, con i loro familiari regolari: lavoro subordinato/autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, asilo politico/umanitario, richiesta asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto cittadinanza. Gli altri stranieri regolari devono fare una assicurazione per malattia, infortuni e matiernità, o un’iscrizione volontaria al SSN. Ai clandestini o irregolari sono garantite le prestazioni urgenti o essenziali, anche continuative, per malattia o infortunio; tali prestazioni non possono comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo nei casi previsti anche per gli italiani. Chi vuol ricevere cure mediche in Italia può ottenere un visto e un permesso per cure mediche, la presentando documentazione necessaria e versando un deposito cauzionale. I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico. La scuola promuove corsi di alfabetizzazione per gli adulti regolari. ogni anno il MIUR fissa per decreto il tetto massimo di visti e permessi per studio, concessi a: minori di più di 14 anni, nell’ambito di programmi di scambio; maggiorenni iscritti ad istituti di formazione secondaria o tecnica superiore ovvero a tirocini formativi. Regioni, province e comuni istituiscono centri di accoglienza per stranieri regolari in difficoltà. I titolari di permesso CE o biennale accedono all’edilizia residenziale pubblica e, insieme ai titolari di permesso annuale, all’assistenza sociale, Le Istituzioni favoriscono la diffusione di informazioni su diritti e doveri o atte a favorire l’integrazione; firmano convenzioni con le associazioni per l’impiego di mediatori culturali. E’ istituita la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati. Le discriminazioni compromettono il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali: chi è discriminato può depositare istanza al pretore. I sindacati possono fare ricorso in caso di discriminazioni collettive da parte di datori di lavoro.

Titolo VI (artt. 47-49). Norme finali. Abrogazioni. Disposizioni finali




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