La Direttiva Min. Interno 05/02/2008 ipotizza varie soluzioni per fronteggiare i ritardi nel rilascio del permesso di soggiorno: che il permesso elettronico venga attivato presso il poligrafico e non in questura; che le convocazioni in questura siano gestite dallo sportello unico e non dalle poste

Il DL.vo 3/2007 recepisce la direttiva 2003/109/CE, modificando ed integrando l’art. 9 del testo unico: viene istituito il permesso CE, rilasciato a chi possiede da almeno 5 anni un permesso valido che non sia di breve durata, nè per studio, motivi umanitari (protezione sussidiaria), asilo. Il permesso CE è rilasciato a chi possiede redditi sufficienti e alloggio idoneo, e non ha lasciato il territorio nazionale per più di 6 mesi consecutivi o 10 mesi complessivi nel quinquennio. E’ a tempo indeterminato. Consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, circolare liberamente nello spazio Schengen, beneficiare dell’assistenza sociale e dell’edilizia residenziale pubblica. Ai titolari della vecchia carta di soggiorno si applicano le disposizioni del presente decreto. I titolari di permesso CE rilasciato da altro Stato possono vivere e lavorare in Italia

Il Decreto Min. Sanità 18/03/1999 stabilisce che i cittadini comunitari residenti in Italia devono essere iscritti, al pari degli italiani, al servizio sanitario nazionale

La L. 327/1988 contiene alcune misure di prevenzione nei confronti di coloro che vivono abitualmente di attività delittuose o dei loro proventi. I cittadini extracomunitari che vivono in tal modo non hanno diritto al permesso CE




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