La sentenza 12680/2009 della Corte di Cassazione permette di chiedere il ricongiungimento familiare ai titolari di permesso per attesa cittadinanza: essi godono infatti delle medesime facoltà (lavorare, iscriversi al collocamento) dei titolari di permesso per lavoro ed al pari di questi ultimi, pertanto, devono potersi ricongiungere coi propri familiari, anche se ciò non è previsto dal Testo Unico.

La Circolare Min. Interno 10/2008 illustra alcune innovazioni del DL.vo 159/2008 sul riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato: viene introdotta una procedura di urgenza per la nomina del rappresentante degli enti locali presso le Commissioni territoriali; viene limitata l’area di circolazione dei richiedenti, per evitare le dispersioni; è introdotto il rigetto per manifesta infondatezza; in caso di ricorso avverso un provvedimento della Commissione sono previste diverse situazioni in cui la sospensiva non è automatica

La L. 133/2008 converte in legge il DL 112/2008 di cui contiene il testo coordinato. Qui di seguito si riportano gli articoli che riguardano gli stranieri.

Art.11 della L. 112/2008: viene istituito un piano nazionale di edilizia abitativa destinato a i cittadini meno abbienti, fra cui gli immigrati regolari residenti da 10 anni in Italia e da 5 nella stessa regione. Art. 20: può chiedere l’assegno sociale chi ha, oltre agli altri requisiti, la residenza in Italia da 10 anni. Art. 37: le norme del DLvo 286/1998, o testo unico dell’immigrazione, non si applicano ai cittadini dell’unione neanche quando sono più favorevoli della normativa comunitaria in materia. Art. 81: si istituisce la carta acquisti, destinata alle fasce meno abbienti di sola nazionalità italiana. Art 87: INPS e Agenzia delle entrate istituiscono appositi piani di controllo congiunti per i non residenti e per i chi risiede fiscalmente da meno di 5 anni.

La Decisione del Consiglio di Stato 3793/2008 afferma che non si può revocare il permesso al cittadino extracomunitario nelle more del rinnovo, se questi nel frattempo ha trovato lavoro: la questura deve tener conto dei “sopraggiunti nuovi elementi” e del livello di “integrazione raggiunta” dal lavoratore, e non solo dei redditi dell’anno precedente

La sentenza TAR Bologna 2343/2008 stabilisce che il possesso di un passaporto in corso di validità non è requisito essenziale al rinnovo del permesso di soggiorno. Nella domanda di rinnovo, il permesso in scadenza o la carta di identità rilasciata dal Comune italiano di residenza possono bastare a certificare l’identità del richiedente.

Il DL.vo 32/2008 integra e modifica il DL.vo 30/2007 stabilendo che: i comunitari devono dichiarare la loro presenza sin dall’ingresso sul territorio nazionale, in caso contrario si presume siano entrati da più di tre mesi. Il loro ingresso e soggiorno può essere limitato per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, e altri motivi di ordine pubblico. Si può chiedere la revoca del divieto di reingresso dopo l’esecuzione di metà del divieto: l’ingresso è comunque vietato fino all’eventuale revoca. L’allontanamento è possibile quando mancano i presupposti per il soggiorno. Il comunitario allontanato deve dare al consolato italiano del suo paese una attestazione.

Il DL.vo 25/2008 attua la Direttiva 2005/85/CE, stabilendo le modalità di rilascio e revoca dello status di rifugiato: le domande di protezione internazionale vanno presentate al momento dell’ingresso, ma non si possono rifiutare se non sono tempestive; le decisioni vanno scritte e motivate; il richiedente dev’essere informato su diritti e doveri, collaborare con le autorità, poter accedere all’ACNUR. L’audizione del richiedente si può evitare se la commissione ha elementi sufficienti per accogliere la domanda. Il colloquio dei minori è in presenza di un genitore; i maggiorenni possono avere un legale a loro spese. In caso di impugnazione i ricorrenti hanno le medesime tutele e possono beneficiare del gratuito patrocinio, se vi sono i requisiti. In alcuni casi il richiedente può essere trattenuto in un centro di accoglienza o in un cpt. Ai fini della procedura non si possono raccogliere informazioni presso i persecutori del richiedente. La domanda si presenta alla frontiera o in Questura. Se trattenuto in un centro il richiedente riceve un attestato relativo al suo status; negli altri casi ha un permesso rinnovabile ogni tre mesi fino a definizione della sua posizione. Sono prioritarie le domande manifestamente fondate, di chi appartiene a categorie vulnerabili e di chi è trattenuto. La Commissione si pronuncia anche, previo esame, sulle domande di chi proviene da paese di origine sicuro. Se non può concedere lo status di rifugiato ma sussistono gravi motivi di carattere umanitario la Commissione chiede al Questore il rilascio di un permesso per protezione sussidiaria. Il tribunale monocratico dove ha sede la Commissione è competente per eventuali impugnazioni, da compiere entro 30 giorni dalla decisione contestata.




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