La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 3965/2010 stabilisce che: un nuovo datore di lavoro stagionale può subentrare al primo se quest’ultimo, convocato allo Sportello Unico, non può dar seguito al rapporto per giustificati motivi; il nulla osta al lavoro stagionale può essere revocato solo se il visto corrispondente non è stato ancora rilasciato.

Il Decreto Min Interno e Min. Istruzione 04/06/2010 fissa le modalità di svolgimento del test di lingua italiana imposto dal Decreto Sicurezza ai richiedenti il permesso CE. Il test dovrà essere chiesto allo Sportello Unico Immigrazione per via telematica dall’interessato, che verrà convocato entro 60 giorni: in quella circostanza lo straniero dovrà comprendere alcuni brevi testi e dialogare correttamente con gli esaminatori, e sarà valutato in base a parametri stabiliti in apposite convenzioni fra Enti di certificazione e Ministero dell’Interno. Sono esonerati dal test gli stranieri: con diploma di scuola secondaria italiana o superiore; con attestato di conoscenza o crediti maturati per l’accordo di integrazione che certifichino una conoscenza dell’Italiano pari o superiore al livello A2 (standard Consiglio d’Europa); soggiornanti fuori quota perchè dirigenti, universitari, traduttori o giornalisti; incapaci d’apprendere perchè affetti da patologie o da handicap.

Il Messaggio Min. Affari Esteri 27/04/2010, oltre a ribadire il contenuto del Decreto flussi stagionali 2010, fornisce importanti indicazioni in merito all’assegnazione delle quote previste per lavoro autonomo. Sottolinea, fra l’altro, che: la valutazione dell’interesse, per l’economia italiana, dell’attività dell’imprenditore richiedente il visto è di esclusiva competenza dei Consolati; le ditte italiane dei soci/amministratori che chiedono il visto devono esistere da almeno 3 anni; la disponibilità economica per il soggiorno dello straniero, non inferiore a 8.500€, non è attestabile con fideiussione.

La Circolare Min. Lavoro 14/2010 informa sui contenuti del decreto flussi stagionali 2010 ed allega le tabelle di ripartizione delle quote stagionali per ogni provincia.

La Circolare Min. Interno 2699/2010, comunica la ripartizione delle quote del decreto flussi stagionale 2010; precisa che tutte le domande si fanno per via telematica, tranne il caso dei nulla osta all’ingresso per lavoro autonomo che vanno chiesti alla Rappresentanza italiana; conferma la validità dei protocolli d’intesa del Ministero con le associazioni di categoria per l’invio delle domande, definendo le modalità di richiesta dei nuovi accreditamenti; stabilisce che l’istruzione delle pratiche segue l’ordine d’invio, e all’interno di questo antepone le domande per i lavori più imminenti; raccomanda agli Sportelli Unici di non chiedere la documentazione se datore e lavoratore hanno già avuto una quota negli anni precedenti.

Gli studenti extracomunitari che raggiungono la maggiore età o si laureano in Italia possono convertire il permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro autonomo. Per fare ciò devono inviare allo Sportello Unico Immigrazione una domanda telematica di nulla osta (mod. Z2), nella quale s’impegnano a fornire una serie di documenti, quando verranno convocati dalle Autorità. Ecco dunque la lista ufficiale della documentazione necessaria, suddivisa in base al tipo di attività.

Il decreto flussi stagionale 2010 attribuisce 4.000 quote a lavoratori autonomi residenti all’estero, 2.000 quote a stranieri che hanno completato programmi di formazione all’estero e 80.000 quote per: stagionali al loro primo ingresso in Italia provenienti da Albania, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Ghana, India, Kosovo, Marocco, Moldavia, Montenegro, Macedonia, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina; ex titolari di permesso stagionale nel 2007, 2008, 2009; titolari di permesso studio da convertire in lavoro autonomo (1.000 unità); lavoratori autonomi dalla Libia (1.000 unità).

Vuoi vedere come si chiede il ricongiungimento familiare? Da qui puoi provare a spedire un facsimile di domanda con il sistema di Virgilio Consulting.

La Circolare Min. Interno 1354/2010 precisa che i datori di lavoro domestico che hanno chiesto la sanatoria devono fornire allo Sportello unico il modulo “cessione di fabbricato” ma non l’atto di proprietà o il contratto d’affitto. Informa inoltre che le Forze dell’ordine possono verificare sul sito dell’Interno l’autenticità delle ricevute esibite da domestici sanandi.

I redditi richiesti variano in base a quali e quante persone comporranno la famiglia ricongiunta. I parametri economici sono gli stessi sia quando il richiedente è comunitario (Circolare Min. Interno 13/2008) sia quando è extracomunitario (DLvo 160/2008), e qualunque sia la nazionalità dei familiari stranieri. Il calcolo dei redditi si basa sul valore dell’assegno sociale, che nel 2010 è di 5349,89 € / anno, incrementato di volta in volta, secondo i casi, di multipli del 50 %: sembra difficile in apparenza, ma la seguente tabella illustrativa ci permette di afferrare d’un colpo solo per ogni tipo di famiglia quali sono i redditi richiesti




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