La Circolare Min. Interno 4848/2010, illustra la procedura semplificata che permette di ottenere un nulla osta per alcune categorie di extracomunitari fuori quota (dirigenti, universitari e dipendenti d’imprese straniere operanti in Italia). Tale procedura può essere avviata solo da quanti sottoscrivono l’accordo allegato col Ministero dell’Interno. La circolare precisa inoltre che è stato predisposto un apposito modulo telematico per chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare dei genitori naturali coi figli regolarmente soggiornanti in Italia.
Dal 1° al 30 settembre 2009 i datori di lavoro potranno inoltrare per via telematica allo Sportello Unico le domande di regolarizzazione delle loro badanti e colf clandestine o irregolari. Chi vorrà effettuare da solo l’invio dovrà probabilmente seguire la stessa procedura del decreto flussi 2007, da allora estesa ad altri tipi di richiesta. Ancorchè accessibile, questa procedura è tuttavia complessa: la compilazione dei moduli necessari, infatti, è solo una delle 18 operazioni da compiere per riuscire a trasmettere la propria istanza.
La Circolare Min. Interno 3528/2009 afferma che gli Enti di ricerca iscritti nelle apposite liste del MIUR possono rivolgersi alla Prefettura per chiedere l’accreditamento necessario all’inoltro delle domande di nulla osta per ricerca scientifica.
La Circolare Min. Interno 3163/2009 annuncia che la procedura telematica di richiesta del nulla osta per ricerca scientifica sarà attiva dal 01/07/2009 e definisce i soggetti, le tappe ed alcuni casi particolari dell’iter amministrativo: sono autorizzati i ricercatori extracomunitari residenti in Italia o all’estero, previa convenzione con un istituto iscritto in apposita lista del MIUR; i ricercatori in attesa del primo permesso di soggiorno possono iniziare la ricerca; se titolari di un permesso possono insegnare materie connesse alla loro ricerca e chiedere il ricongiungimento familiare; i ricercatori presso altri paesi dell’Unione Europea che devono svolgere parte della ricerca in Italia possono farlo con una semplice comunicazione o con un nulla osta, secondo la durata del soggiorno.
La L. 185/2009 converte in legge il DL 185/2008, che istituisce il bonus famiglie e la surrogazione dei mutui a tasso variabile superiore al 4%
Il DL 185/2008 contiene diverse misure per affrontare la crisi economica. Titolo I: l’art. 1 istituisce un bonus una tantum per le famiglie dei lavoratori subordinati o parasubordinati e i pensionati; con l’art. 2 lo Stato fissa un tetto di 4% per i mutui a tasso variabile e si accolla le eccedenze; l’art. 4 calmiera gli aumenti di autostrade, gas e elettricità; l’art 16-bis stabilisce che l’unica comunicazione obbligatoria dei datori di lavoro domestico è quella all’INPS. Titolo II (art. 5-17): a favore delle imprese vengono ridotte IRES e IRAP; il credito di imposta viene esteso alle imprese estere che finanziano la ricerca in Italia. Titolo III (art. 18-23): vengono potenziati gli ammortizzatori sociali; un ulteriore bonus di 5% è attribuito ai precari. Titoli IV-V (art. 24-36): provvedimenti relativi ai servizi pubblici
La Circolare Min. Interno 13/05/2008 fornisce indicazioni sull’inoltro telematico delle domande di nullaosta per lavoro fuori quota previsti dall’articolo 27 del Testo Unico
La Circolare Min. Interno 20/02/2008 illustra le modalità di richiesta del nullaosta per ricerca scientifica da parte degli istituti accreditati presso il MIUR per i ricercatori extracomunitari. I ricercatori in regola possono chiedere il ricongiungimento familiare
Il DL.vo 17/2008 recepisce la direttiva 2005/71/CE, modificando l’art. 27 del testo unico: vengono istituiti l’ingresso ed il soggiorno fuori quota per ricerca scientifica, consentiti agli stranieri con un titolo di studio che dia accesso, nel loro paese, a programmi di dottorato. La procedura prevede: a) una convenzione fra un istituto italiano accreditato e il ricercatore, b) la domanda di nullaosta fuori quota allo Sportello Unico da parte dell’istituto; c) la richiesta di visto da parte del ricercatore alla Rappresentanza diplomatica italiana; d) la richiesta, una volta giunto in Italia, di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica. Tale permesso è rinnovabile per una durata pari alla proroga del programma di ricerca. Il ricercatore può chiedere il ricongiungimento familiare. I ricercatori extracomunitari con analogo permesso rilasciato da altro paese Ue possono proseguire le ricerche in Italia, previa stipula di una convenzione coll’istituto di ricerca
Capo VI (artt. 42-44bis) DPR 394/1999. I cittadini stranieri con i requisiti si iscrivono all’ASL di residenza o del domicilio indicato sul titolo di soggiorno. L’iscrizione non decade durante il rinnovo ma solo per revoca del soggiorno o espulsione. Le categorie per le quali non è dovuta l’iscrizione al SSN devono beneficiare di una copertura assicurativa a pagamento. Profughi, sfollati e clandestini hanno diritto a cure essenziali e urgenti, per le quali è rilasciata una tessera sanitaria anonima denominata codice STP. Il visto e il permesso per cure mediche è rilasciato agli extracomunitari che vengono in Italia a farsi curare a proprie spese.
Capo VII (artt. 45-51). Il visto per studio è concesso agli extracomunitari nell’ambito di programmi di scambi, se minorenni, o per seguire corsi superiori di studio/istruzione tecnico-professionale ed universitari. E’ consentito l’ingresso anche agli assegnatari di borse di studio e a chi, pur non rientrante nella categoria di accademici fuori quota, svolge attività di ricerca o culturale di alto livello. I minori sono soggetti all’obbligo scolastico a prescindere dalla regolarità del soggiorno e vanno iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica. Il collegio docenti decide la ripartizione degli alunni nelle classi, l’adattamento dei programmi alle esigenze degli alunni stranieri. Gli Atenei fissano ogni anno il numero di posti destinati agli studenti stranieri; ulteriori studenti sono ammessi in base a programmi di cooperazione. Sulla base delle indicazioni degli Atenei, i Ministeri degli Esteri e dell’Università fissano annualmente per decreto il numero di visti per studio consentiti. Il permesso di soggiorno per studio è rinnovato a chi nel primo anno supera almeno un esame, o due nei successivi. Gli stranieri residenti in Italia o all’estero possono chiedere il riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, o abilitanti all’esercizio delle professioni, alle competenti autorità, nei limiti quantitativi stabiliti. Il Ministero della sanità pubblica gli elenchi degli esercenti le professioni saniterie sproviste di ordine o collegio, previo accertamento della conoscenza dell’italiano e riconoscimento dei titoli accademici nel caso dei lavoratori stranieri.
Capo VIII (artt. 52-61bis). Presso la Presidenza del Consiglio è costituito l’elenco di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati. Con decreto del Presidente del Consiglio sono istituiti i Consigli territoriali per l’immigrazione e la Consulta per i problemi degli stranieri, che predispone il documento programmatico triennale con cui si stabiliscono i criteri di definizione dei flussi. Il Ministero della Solidarietà sociale attribuisce 80% del Fondo nazionale per le politiche migratorie agli interventi di regioni ed enti locali, 20% a quelli statali.
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