Il Messaggio Min. Affari Esteri 27/04/2010, oltre a ribadire il contenuto del Decreto flussi stagionali 2010, fornisce importanti indicazioni in merito all’assegnazione delle quote previste per lavoro autonomo. Sottolinea, fra l’altro, che: la valutazione dell’interesse, per l’economia italiana, dell’attività dell’imprenditore richiedente il visto è di esclusiva competenza dei Consolati; le ditte italiane dei soci/amministratori che chiedono il visto devono esistere da almeno 3 anni; la disponibilità economica per il soggiorno dello straniero, non inferiore a 8.500€, non è attestabile con fideiussione.

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I redditi richiesti variano in base a quali e quante persone comporranno la famiglia ricongiunta. I parametri economici sono gli stessi sia quando il richiedente è comunitario (Circolare Min. Interno 13/2008) sia quando è extracomunitario (DLvo 160/2008), e qualunque sia la nazionalità dei familiari stranieri. Il calcolo dei redditi si basa sul valore dell’assegno sociale, che nel 2010 è di 5349,89 € / anno, incrementato di volta in volta, secondo i casi, di multipli del 50 %: sembra difficile in apparenza, ma la seguente tabella illustrativa ci permette di afferrare d’un colpo solo per ogni tipo di famiglia quali sono i redditi richiesti

I nuovi valori delle retribuzioni e delle indennità di badanti e colf per il 2010 sono stati elaborati dalla Commissione nazionale, come previsto dal CCNL lavoro domestico 16/02/2007

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La FAQ del Ministero dell’Interno sulla regolarizzazione 2009 risponde ad alcune domande degli utenti specificando, ad esempio, che: il reddito del datore da considerare è quello imponibile; il datore di lavoro extracomunitario in attesa del suo primo permesso CE può regolarizzare la propria badante/colf; il lavoratore che rinnova il passaporto dopo che sia stata spedita la domanda di regolarizzazione deve conservare una copia del documento scaduto, da esibire con quello nuovo; si possono regolarizzare anche extracomunitari con permesso non abilitante al lavoro, o scaduto da più di 60 giorni.

La Circolare INPS 101/2009 fornisce indicazioni sulle disposizioni della legge 102/2009 relative ai lavoratori domestici in nero e/o clandestini: per gli italiani e stranieri regolari la dichiarazione di emersione si fa all’INPS, per gli extracomunitari clandestini allo Sportello Unico; fra i datori di lavoro autorizzati vi sono alcune persone giuridiche, come le comunità religiose; il lavoratore deve essere impiegato senza interruzione da prima dell’01/04/2009; il contributo forfetario di 500 € si paga con il modello F24 disponibile sui siti istituzionali, fra cui quello dell’INPS; tale contributo adempie agli obblighi previdenziali del 2° trimestre 2009; per periodi lavorativi anteriori, dichiarati all’atto della domanda di emersione o della firma del contratto di soggiorno, un’apposita circolare definirà i contributi; per l’emersione dei lavoratori italiani o stranieri in regola col soggiorno bisognerà inviare o portare all’INPS l’apposito modulo, che funge anche da comunicazione obbligatoria, o seguire la procedura on-line ovvero chiamare il call center; per gli extracomunitari clandestini l’invio sarà solo telematico, secondo le indicazioni della circolare congiunta Min Interno/Min.Lavoro 10/2009; il datore di lavoratore domestico clandestino deve effettuare la comunicazione obbligatoria all’INPS entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 10/2009 illustra le disposizioni sulla regolarizzazione prevista dalla Legge “Anticrisi” 102/2009: per il calcolo dei redditi si contano quelli dei familiari conviventi del datore, che può essere un familiare non convivente dell’assistito; per assumere una badante occorre un certificato medico dell’assistito o in alternativa il certificato di invalidità; il contributo forfetario di 500 euro per lavoratore si paga col mod. F24 e non verrà rimborsato in caso di esito negativo; le domande si inviano telematicamente allo Sportello Unico della provincia ove si svolge il rapporto di lavoro; dopo l’invio il Ministero spedisce una email di conferma e una ricevuta in pdf da consegnare al lavoratore, che lo tutela in caso di controllo delle forze dell’ordine; alla successiva convocazione presso lo Sportello Unico datore e lavoratore presentano i documenti e firmano il contratto di soggiorno, contestualmente il primo sottoscrive la comunicazione obbligatoria di assunzione e il secondo ritira il kit per il permesso di soggiorno.

La Legge 102/2009 converte in legge il DL 78/2009, che contiene misure relative all’emersione dei lavoratori domestici in nero e/o clandestini.




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