La Circolare Min. Interno 4848/2010, illustra la procedura semplificata che permette di ottenere un nulla osta per alcune categorie di extracomunitari fuori quota (dirigenti, universitari e dipendenti d’imprese straniere operanti in Italia). Tale procedura può essere avviata solo da quanti sottoscrivono l’accordo allegato col Ministero dell’Interno. La circolare precisa inoltre che è stato predisposto un apposito modulo telematico per chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare dei genitori naturali coi figli regolarmente soggiornanti in Italia.

Il Decreto Min Interno e Min. Istruzione 04/06/2010 fissa le modalità di svolgimento del test di lingua italiana imposto dal Decreto Sicurezza ai richiedenti il permesso CE. Il test dovrà essere chiesto allo Sportello Unico Immigrazione per via telematica dall’interessato, che verrà convocato entro 60 giorni: in quella circostanza lo straniero dovrà comprendere alcuni brevi testi e dialogare correttamente con gli esaminatori, e sarà valutato in base a parametri stabiliti in apposite convenzioni fra Enti di certificazione e Ministero dell’Interno. Sono esonerati dal test gli stranieri: con diploma di scuola secondaria italiana o superiore; con attestato di conoscenza o crediti maturati per l’accordo di integrazione che certifichino una conoscenza dell’Italiano pari o superiore al livello A2 (standard Consiglio d’Europa); soggiornanti fuori quota perchè dirigenti, universitari, traduttori o giornalisti; incapaci d’apprendere perchè affetti da patologie o da handicap.

Gli studenti extracomunitari che raggiungono la maggiore età o si laureano in Italia possono convertire il permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro autonomo. Per fare ciò devono inviare allo Sportello Unico Immigrazione una domanda telematica di nulla osta (mod. Z2), nella quale s’impegnano a fornire una serie di documenti, quando verranno convocati dalle Autorità. Ecco dunque la lista ufficiale della documentazione necessaria, suddivisa in base al tipo di attività.

Dopo l’invio della domanda, il momento più importante del procedimento di emersione del rapporto di lavoro nero con domestici clandestini è l’appuntamento allo Sportello Unico. Nel frattempo però, alcuni accadimenti possono cambiare lo scenario. Ed all’appuntamento stesso le incombenze del datore e del lavoratore sono varie.

L’ordinanza del Tribunale di Trento 25/09/2009 solleva una questione di legittimità costituzionale in merito all’ammenda da 5000 a 10000 euro prevista dalla legge 94/2009 sulla sicurezza, da comminare a chiunque entri o soggiorni illegalmente in Italia. Tale norma, infatti, non prevede che vi siano giustificati motivi i quali possono impedire allo straniero di trattenersi sul territorio nazionale, cosa che invece è contemplata dal Testo Unico per una fattispecie più grave quale il permanere dello straniero che ha ricevuto un foglio di via. Ne consegue una disparità di trattamento in cui chi commette il reato meno grave, l’ingresso e la permanenza illegale, è sanzionato con maggior severità di chi, disubbidendo all’ordine del Questore di lasciare il territorio, tuttavia vi permane.

La Comunicazione di ospitalità dev’essere inviata all’autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 ore da chiunque ospiti uno straniero. Qui potete scaricare il modulo e il facsimile, o riempire il formulario online e stamparlo con i vostri dati già inseriti.

La Circolare Min. Interno 5714/2009 afferma che i datori di lavoro domestico in corso di regolarizzazione non sono perseguibili se non hanno inviato la comunicazione di ospitalità, e nel contempo li invita a spedirla.

La FAQ del Ministero dell’Interno sulla regolarizzazione 2009 risponde ad alcune domande degli utenti specificando, ad esempio, che: il reddito del datore da considerare è quello imponibile; il datore di lavoro extracomunitario in attesa del suo primo permesso CE può regolarizzare la propria badante/colf; il lavoratore che rinnova il passaporto dopo che sia stata spedita la domanda di regolarizzazione deve conservare una copia del documento scaduto, da esibire con quello nuovo; si possono regolarizzare anche extracomunitari con permesso non abilitante al lavoro, o scaduto da più di 60 giorni.

La Circolare INPS 101/2009 fornisce indicazioni sulle disposizioni della legge 102/2009 relative ai lavoratori domestici in nero e/o clandestini: per gli italiani e stranieri regolari la dichiarazione di emersione si fa all’INPS, per gli extracomunitari clandestini allo Sportello Unico; fra i datori di lavoro autorizzati vi sono alcune persone giuridiche, come le comunità religiose; il lavoratore deve essere impiegato senza interruzione da prima dell’01/04/2009; il contributo forfetario di 500 € si paga con il modello F24 disponibile sui siti istituzionali, fra cui quello dell’INPS; tale contributo adempie agli obblighi previdenziali del 2° trimestre 2009; per periodi lavorativi anteriori, dichiarati all’atto della domanda di emersione o della firma del contratto di soggiorno, un’apposita circolare definirà i contributi; per l’emersione dei lavoratori italiani o stranieri in regola col soggiorno bisognerà inviare o portare all’INPS l’apposito modulo, che funge anche da comunicazione obbligatoria, o seguire la procedura on-line ovvero chiamare il call center; per gli extracomunitari clandestini l’invio sarà solo telematico, secondo le indicazioni della circolare congiunta Min Interno/Min.Lavoro 10/2009; il datore di lavoratore domestico clandestino deve effettuare la comunicazione obbligatoria all’INPS entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 10/2009 illustra le disposizioni sulla regolarizzazione prevista dalla Legge “Anticrisi” 102/2009: per il calcolo dei redditi si contano quelli dei familiari conviventi del datore, che può essere un familiare non convivente dell’assistito; per assumere una badante occorre un certificato medico dell’assistito o in alternativa il certificato di invalidità; il contributo forfetario di 500 euro per lavoratore si paga col mod. F24 e non verrà rimborsato in caso di esito negativo; le domande si inviano telematicamente allo Sportello Unico della provincia ove si svolge il rapporto di lavoro; dopo l’invio il Ministero spedisce una email di conferma e una ricevuta in pdf da consegnare al lavoratore, che lo tutela in caso di controllo delle forze dell’ordine; alla successiva convocazione presso lo Sportello Unico datore e lavoratore presentano i documenti e firmano il contratto di soggiorno, contestualmente il primo sottoscrive la comunicazione obbligatoria di assunzione e il secondo ritira il kit per il permesso di soggiorno.




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