La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 3965/2010 stabilisce che: un nuovo datore di lavoro stagionale può subentrare al primo se quest’ultimo, convocato allo Sportello Unico, non può dar seguito al rapporto per giustificati motivi; il nulla osta al lavoro stagionale può essere revocato solo se il visto corrispondente non è stato ancora rilasciato.
Il Decreto Min Interno e Min. Istruzione 04/06/2010 fissa le modalità di svolgimento del test di lingua italiana imposto dal Decreto Sicurezza ai richiedenti il permesso CE. Il test dovrà essere chiesto allo Sportello Unico Immigrazione per via telematica dall’interessato, che verrà convocato entro 60 giorni: in quella circostanza lo straniero dovrà comprendere alcuni brevi testi e dialogare correttamente con gli esaminatori, e sarà valutato in base a parametri stabiliti in apposite convenzioni fra Enti di certificazione e Ministero dell’Interno. Sono esonerati dal test gli stranieri: con diploma di scuola secondaria italiana o superiore; con attestato di conoscenza o crediti maturati per l’accordo di integrazione che certifichino una conoscenza dell’Italiano pari o superiore al livello A2 (standard Consiglio d’Europa); soggiornanti fuori quota perchè dirigenti, universitari, traduttori o giornalisti; incapaci d’apprendere perchè affetti da patologie o da handicap.
La Circolare Min. Lavoro 14/2010 informa sui contenuti del decreto flussi stagionali 2010 ed allega le tabelle di ripartizione delle quote stagionali per ogni provincia.
La Circolare Min. Interno 2699/2010, comunica la ripartizione delle quote del decreto flussi stagionale 2010; precisa che tutte le domande si fanno per via telematica, tranne il caso dei nulla osta all’ingresso per lavoro autonomo che vanno chiesti alla Rappresentanza italiana; conferma la validità dei protocolli d’intesa del Ministero con le associazioni di categoria per l’invio delle domande, definendo le modalità di richiesta dei nuovi accreditamenti; stabilisce che l’istruzione delle pratiche segue l’ordine d’invio, e all’interno di questo antepone le domande per i lavori più imminenti; raccomanda agli Sportelli Unici di non chiedere la documentazione se datore e lavoratore hanno già avuto una quota negli anni precedenti.
Il decreto flussi stagionale 2010 attribuisce 4.000 quote a lavoratori autonomi residenti all’estero, 2.000 quote a stranieri che hanno completato programmi di formazione all’estero e 80.000 quote per: stagionali al loro primo ingresso in Italia provenienti da Albania, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Ghana, India, Kosovo, Marocco, Moldavia, Montenegro, Macedonia, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina; ex titolari di permesso stagionale nel 2007, 2008, 2009; titolari di permesso studio da convertire in lavoro autonomo (1.000 unità); lavoratori autonomi dalla Libia (1.000 unità).
La Circolare Min. Interno 610/2010, in seguito a sostituzioni di persona segnalate dall’Ufficio Visti italiano a Lagos, ingiunge agli Sportelli Unici di chiedere ai datori di lavoro che hanno fatto una domanda di nulla osta nell’ambito dei flussi, una fotocopia a colori del passaporto del lavoratore residente all’estero.
La Circolare Min. Interno 8392/2009 sottolinea che i domestici extracomunitari in corso di sanatoria possono ottenere il permesso per attesa occupazione solo se sono stati effettuati tutti gli adempimenti della procedura (pagamento F24, appuntamento del datore e del lavoratore allo Sportello Unico, motivazione della mancata assunzione, ecc..).
Dopo l’invio della domanda, il momento più importante del procedimento di emersione del rapporto di lavoro nero con domestici clandestini è l’appuntamento allo Sportello Unico. Nel frattempo però, alcuni accadimenti possono cambiare lo scenario. Ed all’appuntamento stesso le incombenze del datore e del lavoratore sono varie.
La Circolare Min. Interno 09/09/2009 comunica i dati del conto postale su cui versare il contributo di 200 euro per chiedere la cittadinanza italiana.
La FAQ del Ministero dell’Interno sulla regolarizzazione 2009 risponde ad alcune domande degli utenti specificando, ad esempio, che: il reddito del datore da considerare è quello imponibile; il datore di lavoro extracomunitario in attesa del suo primo permesso CE può regolarizzare la propria badante/colf; il lavoratore che rinnova il passaporto dopo che sia stata spedita la domanda di regolarizzazione deve conservare una copia del documento scaduto, da esibire con quello nuovo; si possono regolarizzare anche extracomunitari con permesso non abilitante al lavoro, o scaduto da più di 60 giorni.
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