Il Decreto Min Interno e Min. Istruzione 04/06/2010 fissa le modalità di svolgimento del test di lingua italiana imposto dal Decreto Sicurezza ai richiedenti il permesso CE. Il test dovrà essere chiesto allo Sportello Unico Immigrazione per via telematica dall’interessato, che verrà convocato entro 60 giorni: in quella circostanza lo straniero dovrà comprendere alcuni brevi testi e dialogare correttamente con gli esaminatori, e sarà valutato in base a parametri stabiliti in apposite convenzioni fra Enti di certificazione e Ministero dell’Interno. Sono esonerati dal test gli stranieri: con diploma di scuola secondaria italiana o superiore; con attestato di conoscenza o crediti maturati per l’accordo di integrazione che certifichino una conoscenza dell’Italiano pari o superiore al livello A2 (standard Consiglio d’Europa); soggiornanti fuori quota perchè dirigenti, universitari, traduttori o giornalisti; incapaci d’apprendere perchè affetti da patologie o da handicap.
Gli studenti extracomunitari che raggiungono la maggiore età o si laureano in Italia possono convertire il permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro autonomo. Per fare ciò devono inviare allo Sportello Unico Immigrazione una domanda telematica di nulla osta (mod. Z2), nella quale s’impegnano a fornire una serie di documenti, quando verranno convocati dalle Autorità. Ecco dunque la lista ufficiale della documentazione necessaria, suddivisa in base al tipo di attività.
La Circolare INPS 35/2010 precisa che i titolari della vecchia carta di soggiorno, del permesso CE, e delle carte di soggiorno di familiare di cittadino Ue previste dal DLvo 30/2007, possono chiedere l’assegno di maternità presentando la domanda entro 6 mesi dal parto. Ciò è consentito anche ai richiedenti in attesa del permesso CE: nel loro caso, però, la loro domanda è sospesa fino all’esibizione del nuovo titolo di soggiorno.
La Circolare Min. Interno 16/02/2009 stabilisce che i cittadini extracomunitari titolari di permesso CE rilasciato da altro Stato membro dell’Ue, i quali si trasferiscono in Italia per più di tre mesi, non possono chiedere alle autorità italiane un nuovo permesso CE prima di aver vissuto cinque anni in regola sul territorio nazionale. Nel frattempo possono chiedere un normale permesso di soggiorno rinnovabile.
I redditi richiesti variano in base a quali e quante persone comporranno la famiglia ricongiunta. I parametri economici sono gli stessi sia quando il richiedente è comunitario (Circolare Min. Interno 13/2008) sia quando è extracomunitario (DLvo 160/2008), e qualunque sia la nazionalità dei familiari stranieri. Il calcolo dei redditi si basa sul valore dell’assegno sociale, che nel 2010 è di 5349,89 € / anno, incrementato di volta in volta, secondo i casi, di multipli del 50 %: sembra difficile in apparenza, ma la seguente tabella illustrativa ci permette di afferrare d’un colpo solo per ogni tipo di famiglia quali sono i redditi richiesti
Il Messaggio INPS 30264/2009 comunica che sono stati spediti i bollettini per il pagamento dei contributi del 2° e 3° quadrimestre per i domestici regolarizzandi che non sono stati ancora convocati allo Sportello Unico. Il messaggio fornisce poi istruzioni agli operatori INPS in merito al trattamento dei dati, e chiarimenti in merito ai casi di subentro, di interruzione del rapporto di lavoro, e di pagamento del mod. F24 da soggetto diverso dal datore.
La Circolare Min. Interno 8392/2009 sottolinea che i domestici extracomunitari in corso di sanatoria possono ottenere il permesso per attesa occupazione solo se sono stati effettuati tutti gli adempimenti della procedura (pagamento F24, appuntamento del datore e del lavoratore allo Sportello Unico, motivazione della mancata assunzione, ecc..).
Il Messaggio INPS 28660/2009 illustra ai propri funzionari le procedure da seguire nelle domande problematiche di emersione colf/badanti: in caso di decesso del datore, cessazione del rapporto per causa di forza maggiore, rigetto dell’istanza, discrepanze nel mod. F24, mancato invio o spedizione errata della domanda dopo aver pagato il contributo forfetario.
La Circolare Min. Interno 7950/2009 ribadisce che i reati connessi al rapporto di lavoro domestico in corso di emersione si estinguono con la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico da parte del datore e del lavoratore. Se il rapporto di lavoro nel frattempo è terminato, entrambi devono firmare lo stesso e il lavoratore avrà un permesso per attesa occupazione. Solo dopo la firma, il lavoratore può essere assunto da altri datori.
La Circolare Min. Interno 6466/2009 spiega che il datore di lavoro può rinunciare all’emersione del suo domestico extracomunitario solo dopo aver firmato il contratto di soggiorno allo Sportello Unico ed aver inviato la comunicazione all’INPS. Il subentro di un familiare del datore o il rilascio di un permesso per disoccupazione al lavoratore è possibile solo in caso di decesso del badato.
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