L’ordinamento italiano consente agli stranieri di acquisire la cittadinanza conservando quella originaria. Tuttavia non tutti i paesi d’origine consentono ai propri cittadini il possesso di due nazionalità: in taluni casi lo straniero divenuto italiano perde la cittadinanza precedente. Vediamo quali.

La Circolare Min. Interno 3177/2009 delega le Prefetture al controllo dei progetti sovvenzionati dal Fondo Europeo per l’Integrazione: ogni due mesi esse devono compilare un’apposita check-list, che consente di verificare in loco l’effettiva realizzazione dei progetti.

La Circolare Min. Interno 5/2009 segnala le tematiche cui i Consigli Territoriali per l’immigrazione devono prestare attenzione: la ricerca di soluzioni urbanistiche e di accoglienza degli stranieri; la formazione professionale, linguistica, e l’educazione civica; il coinvolgimento degli immigrati in dinamiche istituzionali; le tensioni sociali; i minori. I Consigli hanno un ruolo propositivo e di valutazione dei progetti finanziabili con Fondo UNRRA e Fondo dell’Unione europea per l’integrazione.

La Direttiva 2003/86/CE, recepita dal DL 5/2007, stabilisce che il ricongiungimento familiare può essere chiesto dai cittadini extracomunitari per: il coniuge, il partner, i figli e gli ascendenti a carico di entrambi. I requisiti sono: alloggio e reddito sufficiente, assicurazione medica dei familiari. I familiari ricongiunti devono avere un permesso di soggiorno di almeno un anno; hanno accesso all’istruzione, al lavoro e alla formazione; dopo 5 anni hanno un permesso svincolato da quello del familiare che li ha chiamati




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