La Circolare Min. Interno 5/2009 segnala le tematiche cui i Consigli Territoriali per l’immigrazione devono prestare attenzione: la ricerca di soluzioni urbanistiche e di accoglienza degli stranieri; la formazione professionale, linguistica, e l’educazione civica; il coinvolgimento degli immigrati in dinamiche istituzionali; le tensioni sociali; i minori. I Consigli hanno un ruolo propositivo e di valutazione dei progetti finanziabili con Fondo UNRRA e Fondo dell’Unione europea per l’integrazione.

Il DL 92/2008 inasprisce le pene per i reati di clandestinità, associazione mafiosa, falsa dichiarazione di identità; per chi compie alterazioni fisiche onde impedire l’identificazione propria o altrui; per chi causa lesioni gravi guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope. I processi per reati gravi (mafia, terrorismo), incidenti sul lavoro, immigrazione clandestina sono prioritari; quelli per reati anteriori al 02/05/2006 suscettibili di indulto possono essere rinviati fino a 18 mesi. Chi da alloggio a un clandestino è punito con la reclusione da 3 mesi a 6 anni e con la confisca dell’immobile. Sono previsti piani coordinati di controllo fra le polizie municipale, provinciale e di Stato; è autorizzato l’impiego temporaneo di personale militare nelle aree metropolitane; la polizie giudiziaria delle Capitanerie e municipale possono accedere al Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno. I CPT sono ribattezzati CIE.

Il DL.vo 32/2008 integra e modifica il DL.vo 30/2007 stabilendo che: i comunitari devono dichiarare la loro presenza sin dall’ingresso sul territorio nazionale, in caso contrario si presume siano entrati da più di tre mesi. Il loro ingresso e soggiorno può essere limitato per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, e altri motivi di ordine pubblico. Si può chiedere la revoca del divieto di reingresso dopo l’esecuzione di metà del divieto: l’ingresso è comunque vietato fino all’eventuale revoca. L’allontanamento è possibile quando mancano i presupposti per il soggiorno. Il comunitario allontanato deve dare al consolato italiano del suo paese una attestazione.

Il D.L. 181/2007 inasprisce le sanzioni previste dagli articoli 20-22 del DL.vo 30/2007, conferendo ai Prefetti la facoltà espellere cittadini comunitari anche per uno solo dei seguenti motivi: pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato

La Circolare Min. Interno 16/02/2007, riferendosi al D.Lvo 08/01/2007 n.3, precisa che: la carta di soggiorno per extracomunitari verrà da ora in poi denominata permesso CE; la durata del soggiorno regolare per poter chiedere il permesso CE passa da 6 a 5 anni; i titolari di permesso CE possono vivere lavorare e studiare in tutti i paesi dell’Unione Europea, eccetto Irlanda, Danimarca e Regno Unito

La Circolare Min. Interno e Min. Solidarietà Sociale 2/2006 illustra gli effetti dell’ingresso nell’Unione Europea di Romania e Bulgaria: libera circolazione dei neocomunitari nell’Ue, annullamento dei provvedimenti di espulsione nei loro confronti per clandestinità; regime transitorio nell’accesso al mercato del lavoro: accesso libero nei settori agricolo, turistico, domestico, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale, stagionale; necessità di un nulla osta per gli altri settori.




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