Il Messaggio Min. Affari Esteri 27/04/2010, oltre a ribadire il contenuto del Decreto flussi stagionali 2010, fornisce importanti indicazioni in merito all’assegnazione delle quote previste per lavoro autonomo. Sottolinea, fra l’altro, che: la valutazione dell’interesse, per l’economia italiana, dell’attività dell’imprenditore richiedente il visto è di esclusiva competenza dei Consolati; le ditte italiane dei soci/amministratori che chiedono il visto devono esistere da almeno 3 anni; la disponibilità economica per il soggiorno dello straniero, non inferiore a 8.500€, non è attestabile con fideiussione.
I cittadini extracomunitari che vivono in regola in un paese dell’Unione Europea devono chiedere un visto d’ingresso, se vogliono recarsi per turismo in Gran Bretagna. Tale visto si chiede in due tappe: bisogna innanzitutto compilare un formulario online sul sito visa4uk, e poi recarsi consolato inglese alla data della successiva convocazione. Se volete compilare il modulo online dovrete rispondere a 105 domande: ve ne forniamo qui l’elenco e la relativa traduzione in Italiano, per aiutarvi a preparare le risposte.
La Circolare Min. Interno 3163/2009 annuncia che la procedura telematica di richiesta del nulla osta per ricerca scientifica sarà attiva dal 01/07/2009 e definisce i soggetti, le tappe ed alcuni casi particolari dell’iter amministrativo: sono autorizzati i ricercatori extracomunitari residenti in Italia o all’estero, previa convenzione con un istituto iscritto in apposita lista del MIUR; i ricercatori in attesa del primo permesso di soggiorno possono iniziare la ricerca; se titolari di un permesso possono insegnare materie connesse alla loro ricerca e chiedere il ricongiungimento familiare; i ricercatori presso altri paesi dell’Unione Europea che devono svolgere parte della ricerca in Italia possono farlo con una semplice comunicazione o con un nulla osta, secondo la durata del soggiorno.
La sentenza 11803/2009 della Corte di Cassazione autorizza i lavoratori titolari di contratto a tempo determinato a chiedere il ricongiungimento familiare, se possiedono anche gli altri requisiti; e ribadisce che si considerano minori, ai fini del ricongiungimento, i figli con meno di 18 anni al momento del deposito della domanda.
Per chiedere un visto di breve durata per turismo, affari e studio bisogna disporre di una somma di denaro adeguata alla durata del soggiorno. L’ammontare di quella somma, la cui disponibilità si dimostra esibendo travel chèques, estratto conto, fideiussione o qualsiasi altro mezzo analogo, varia in base alla quantità di persone e di giorni per le quali si chiede il visto. Qui di seguito forniamo una tabella per individuare subito la somma richiesta per il visto.
La Circolare Min. Interno 13/2008 applica alle domande di ricongiungimento familiare effettuate dai comunitari, i criteri di reddito previsti dal DL.vo 160/2008 per i richiedenti extracomunitari
La L. 133/2008 converte in legge il DL 112/2008 di cui contiene il testo coordinato. Qui di seguito si riportano gli articoli che riguardano gli stranieri.
Art.11 della L. 112/2008: viene istituito un piano nazionale di edilizia abitativa destinato a i cittadini meno abbienti, fra cui gli immigrati regolari residenti da 10 anni in Italia e da 5 nella stessa regione. Art. 20: può chiedere l’assegno sociale chi ha, oltre agli altri requisiti, la residenza in Italia da 10 anni. Art. 37: le norme del DLvo 286/1998, o testo unico dell’immigrazione, non si applicano ai cittadini dell’unione neanche quando sono più favorevoli della normativa comunitaria in materia. Art. 81: si istituisce la carta acquisti, destinata alle fasce meno abbienti di sola nazionalità italiana. Art 87: INPS e Agenzia delle entrate istituiscono appositi piani di controllo congiunti per i non residenti e per i chi risiede fiscalmente da meno di 5 anni.
Titolo I (artt. 1-3) DL.vo 286/1998. Il testo unico si applica a cittadini extracomunitari e apolidi, definiti stranieri. E’ istituito un comitato di coordinamento e monitoraggio del testo unico, basato su tavolo tecnico interministeriale. Ogni 3 anni il Presidente del consiglio elabora un documento programmatico in base al quale, entro novembre di ogni anno, si definiscono le quote flussi.
Titolo II (artt. 4-20). L’ingresso è consentito con passaporto e visto (salvo esenzione). Il visto si rilascia a chi documenta scopo/condizione del viaggio e dispone di mezzi di sussistenza e ritorno. Il permesso di soggiorno si chiede entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. Durata massima del permesso e termine ultimo per chiedere il rinnovo, in base alla tipologia. I permessi per lavoro e per famiglia consentono qualsiasi attività; quello per studio è convertibile. Contenuti del contratto di soggiorno. Obbligo della dichiarazione di presenza entro 48 ore per chi ospita stranieri. ll permesso CE, rilasciato dopo 5 anni, è a tempo indeterminato; chi lo possiede non deve firmare il contratto di soggiorno quando viene assunto. Pene per chi favorisce l’immigrazione clandestina; reclusione e confisca immobile a chi affitta a clandestini. Respingimento. L’espulsione è immediatamente esecutiva.
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