La Circolare Min. Interno 8450/2009 ritiene che i domestici stranieri in corso di regolarizzazione hanno il diritto di iscriversi al Servizio Sanitario nazionale: prima dell’appuntamento allo Sportello Unico possono chiedere il cosiddetto codice STP, e dopo di esso la tessera sanitaria vera e propria.
La Circolare Min. Interno 12/09 afferma che il personale sanitario non deve segnalare alle autorità i pazienti clandestini, ma solo quelli implicati nei reati procedibili d’ufficio di cui all’art. 365 del codice penale.
Il CCNL 16/02/2007 inquadra il lavoro domestico: l’assunzione può essere a tempo determinato o indeterminato e ripartire il lavoro fra due persone. I livelli di inquadramento sono: A , per compiti generici; A super, per le baby sitter; B per le colf; B super, per l’assistenza a persone autosufficienti; C per l’assistenza a non autosufficienti; C super, per compiti specifici (es. cuoco); D, per compiti di coordinamento (es. maggiordomo); D super, per assistenza qualificata a persone non autosufficienti. Il periodo di prova è di 30 giorni; il riposo settimanale di 36 ore; l’orario settimanale massimo 56 ore; le ferie annue 26 giorni lavorativi. Le assenze non giustificate sono giusta causa di licenziamento. Il lavoratore malato/infortunato conserva il posto da 10 a 180 giorni, secondo i casi. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle allegate, aggiornate ogni anno in base alle rilevazioni ISTAT. La risoluzione del rapporto ha un preavviso da 8 a 60 giorni, secondo i casi
La Circolare Min. Interno 05/01/2007 fornisce alcune indicazioni in merito alla concessione della cittadinanza: l’assenza di redditi propri non è causa ostativa, devono essere considerati quelli del nucleo familiare; brevi assenze per studio, lavoro, assistenza alla famiglia d’origine, cure mediche non sono pregiudiziali se la residenza legale (iscrizione anagrafe+titolo di soggiorno) è rimasta in Italia; la cittadinanza va concessa anche ai minori adottati, divenuti maggiorenni durante lo svolgimento dell’iter
L’articolo 11 della Circolare INPS 136/2003 spiega che i lavoratori rientrati in Italia dopo le ferie perchè si sono ammalati all’estero, devono fornire all’INPS un certificato di malattia legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese straniero
La sentenza della CGCE del 17/09/2002, procedimento C-413/99, fornisce l’interpretazione ufficiale, vincolante per tutti gli Stati dell’Ue, degli artt. 10 e 12 del regolamento CEE 1612/68 e della direttiva 90/364/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Partendo dal principio che gli ostacoli posti all’integrazione dei cittadini comunitari migranti e della loro famiglia nello Stato membro ospitante contrasta col principio della libera circolazione degli stessi, la sentenza stabilisce che: i figli di lavoratore Ue migrati con lui in Stato membro possono risiedervi per studio anche se extracomunitari, se hanno un solo genitore cittadino Ue, se quest’ultimo non vive più nello Stato ospitante o se i genitori si separano; il genitore affidatario può continuare a risiedere coi figli anche se non comunitario, non più convivente col coniuge Ue o separato.
Capo VI (artt. 42-44bis) DPR 394/1999. I cittadini stranieri con i requisiti si iscrivono all’ASL di residenza o del domicilio indicato sul titolo di soggiorno. L’iscrizione non decade durante il rinnovo ma solo per revoca del soggiorno o espulsione. Le categorie per le quali non è dovuta l’iscrizione al SSN devono beneficiare di una copertura assicurativa a pagamento. Profughi, sfollati e clandestini hanno diritto a cure essenziali e urgenti, per le quali è rilasciata una tessera sanitaria anonima denominata codice STP. Il visto e il permesso per cure mediche è rilasciato agli extracomunitari che vengono in Italia a farsi curare a proprie spese.
Capo VII (artt. 45-51). Il visto per studio è concesso agli extracomunitari nell’ambito di programmi di scambi, se minorenni, o per seguire corsi superiori di studio/istruzione tecnico-professionale ed universitari. E’ consentito l’ingresso anche agli assegnatari di borse di studio e a chi, pur non rientrante nella categoria di accademici fuori quota, svolge attività di ricerca o culturale di alto livello. I minori sono soggetti all’obbligo scolastico a prescindere dalla regolarità del soggiorno e vanno iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica. Il collegio docenti decide la ripartizione degli alunni nelle classi, l’adattamento dei programmi alle esigenze degli alunni stranieri. Gli Atenei fissano ogni anno il numero di posti destinati agli studenti stranieri; ulteriori studenti sono ammessi in base a programmi di cooperazione. Sulla base delle indicazioni degli Atenei, i Ministeri degli Esteri e dell’Università fissano annualmente per decreto il numero di visti per studio consentiti. Il permesso di soggiorno per studio è rinnovato a chi nel primo anno supera almeno un esame, o due nei successivi. Gli stranieri residenti in Italia o all’estero possono chiedere il riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, o abilitanti all’esercizio delle professioni, alle competenti autorità, nei limiti quantitativi stabiliti. Il Ministero della sanità pubblica gli elenchi degli esercenti le professioni saniterie sproviste di ordine o collegio, previo accertamento della conoscenza dell’italiano e riconoscimento dei titoli accademici nel caso dei lavoratori stranieri.
Capo VIII (artt. 52-61bis). Presso la Presidenza del Consiglio è costituito l’elenco di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati. Con decreto del Presidente del Consiglio sono istituiti i Consigli territoriali per l’immigrazione e la Consulta per i problemi degli stranieri, che predispone il documento programmatico triennale con cui si stabiliscono i criteri di definizione dei flussi. Il Ministero della Solidarietà sociale attribuisce 80% del Fondo nazionale per le politiche migratorie agli interventi di regioni ed enti locali, 20% a quelli statali.
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