La Circolare INPS 35/2010 precisa che i titolari della vecchia carta di soggiorno, del permesso CE, e delle carte di soggiorno di familiare di cittadino Ue previste dal DLvo 30/2007, possono chiedere l’assegno di maternità presentando la domanda entro 6 mesi dal parto. Ciò è consentito anche ai richiedenti in attesa del permesso CE: nel loro caso, però, la loro domanda è sospesa fino all’esibizione del nuovo titolo di soggiorno.

La Circolare INPS 2/2010 riconosce ai cittadini extracomunitari titolari dello status di rifugiati politici o protezione sussidiaria, la possibilità di chiedere in Comune l’assegno per nucleo familiare con almeno tre figli minori. In precedenza solo gli italiani e i comunitari potevano chiedere queta prestazione.

La circolare Min. Istruzione 2/2010 fissa un tetto massimo di stranieri per classe del 30%. Questo livello può essere variato dal Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale secondo l’effettiva conoscenza dell’Italiano da parte degli alunni stranieri, o se questi ultimi sono nati in Italia. Per rispettare la soglia gli Uffici Scolastici devono promuovere patti territoriali con le diverse istituzioni interessate; le scuole devono coordinarsi fra loro, orientare i genitori, convogliare risorse e mediatori ove più necessario. Vanno attivate iniziative di alfabetizzazione linguistica: corsi in orario curricolare o extrascolastico, ovvero in estate. Verranno costituite scuole polo, cui indirizzare gli alunni giunti in Italia in corso d’anno.

La Circolare Min. Interno 09/09/2009 comunica i dati del conto postale su cui versare il contributo di 200 euro per chiedere la cittadinanza italiana.

La Circolare INPS 101/2009 fornisce indicazioni sulle disposizioni della legge 102/2009 relative ai lavoratori domestici in nero e/o clandestini: per gli italiani e stranieri regolari la dichiarazione di emersione si fa all’INPS, per gli extracomunitari clandestini allo Sportello Unico; fra i datori di lavoro autorizzati vi sono alcune persone giuridiche, come le comunità religiose; il lavoratore deve essere impiegato senza interruzione da prima dell’01/04/2009; il contributo forfetario di 500 € si paga con il modello F24 disponibile sui siti istituzionali, fra cui quello dell’INPS; tale contributo adempie agli obblighi previdenziali del 2° trimestre 2009; per periodi lavorativi anteriori, dichiarati all’atto della domanda di emersione o della firma del contratto di soggiorno, un’apposita circolare definirà i contributi; per l’emersione dei lavoratori italiani o stranieri in regola col soggiorno bisognerà inviare o portare all’INPS l’apposito modulo, che funge anche da comunicazione obbligatoria, o seguire la procedura on-line ovvero chiamare il call center; per gli extracomunitari clandestini l’invio sarà solo telematico, secondo le indicazioni della circolare congiunta Min Interno/Min.Lavoro 10/2009; il datore di lavoratore domestico clandestino deve effettuare la comunicazione obbligatoria all’INPS entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 10/2009 illustra le disposizioni sulla regolarizzazione prevista dalla Legge “Anticrisi” 102/2009: per il calcolo dei redditi si contano quelli dei familiari conviventi del datore, che può essere un familiare non convivente dell’assistito; per assumere una badante occorre un certificato medico dell’assistito o in alternativa il certificato di invalidità; il contributo forfetario di 500 euro per lavoratore si paga col mod. F24 e non verrà rimborsato in caso di esito negativo; le domande si inviano telematicamente allo Sportello Unico della provincia ove si svolge il rapporto di lavoro; dopo l’invio il Ministero spedisce una email di conferma e una ricevuta in pdf da consegnare al lavoratore, che lo tutela in caso di controllo delle forze dell’ordine; alla successiva convocazione presso lo Sportello Unico datore e lavoratore presentano i documenti e firmano il contratto di soggiorno, contestualmente il primo sottoscrive la comunicazione obbligatoria di assunzione e il secondo ritira il kit per il permesso di soggiorno.

La Circolare Min. Interno 10652/2009 illustra le modifiche introdotte nella legge 91/1992 sulla cittadinanza dalla legge 94/2009 sulla sicurezza: la cittadinanza per matrimonio si chiede dopo due anni di convivenza in Italia, o tre all’estero, dalla celebrazione, ovvero la metà in presenza di figli dei coniugi; i requisiti non si possono più autocertificare, a tutte le domande, anche dei comunitari, va allegata la relativa documentazione; è richiesto un contributo di 200 €; le nuove disposizioni si applicano anche a chi ha chiesto la cittadinanza per residenza prima dell’08/08/2009, o per matrimonio meno di 720 giorni prima di quella data; chi ha chiesto la cittadinanza per matrimonio almeno 720 giorni prima dell’08/08/2009 rimane soggetto alla vecchia legge.

La Legge 102/2009 converte in legge il DL 78/2009, che contiene misure relative all’emersione dei lavoratori domestici in nero e/o clandestini.

Il DDL Anticrisi 1724 approvato in via definitiva il 31/07/2009 contiene le disposizioni relative all’emersione dei lavoratori domestici irregolari (art. 1-ter): possono fare domanda di regolarizzazione i datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari con permesso CE/carta di soggiorno; la domanda va inoltrata all’INPS se il lavoratore è italiano/comunitario, o telematicamente allo Sportello Unico Immigrazione se è extracomunitario irregolare/clandestino; ogni datore può assumere al massimo una colf+due badanti; il reddito minimo del datore è di 20.000 €, o 25.000 € se altri membri della famiglia lavorano; per assumere badanti non è richiesto un reddito minimo, ma una certificazione medica che ne giustifichi la necessità presso l’assistito; l’invio delle domande si farà dal 1° al 30 settembre; il richiedente dovrà pagare un contributo forfetario di 500 €; il rapporto di lavoro di cui si chiede l’emersione deve sussistere da una data anteriore al 01/04/2009.

L’ordinamento italiano consente agli stranieri di acquisire la cittadinanza conservando quella originaria. Tuttavia non tutti i paesi d’origine consentono ai propri cittadini il possesso di due nazionalità: in taluni casi lo straniero divenuto italiano perde la cittadinanza precedente. Vediamo quali.




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