La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 3965/2010 stabilisce che: un nuovo datore di lavoro stagionale può subentrare al primo se quest’ultimo, convocato allo Sportello Unico, non può dar seguito al rapporto per giustificati motivi; il nulla osta al lavoro stagionale può essere revocato solo se il visto corrispondente non è stato ancora rilasciato.

La Circolare Min. Interno 3500/2010 allega il Messaggio Min. Esteri 27/04/2010 contenente importanti indicazioni in merito all’attribuzione delle quote per lavoro autonomo previste dal Decreto flussi stagionali 2010.

Il Messaggio Min. Affari Esteri 27/04/2010, oltre a ribadire il contenuto del Decreto flussi stagionali 2010, fornisce importanti indicazioni in merito all’assegnazione delle quote previste per lavoro autonomo. Sottolinea, fra l’altro, che: la valutazione dell’interesse, per l’economia italiana, dell’attività dell’imprenditore richiedente il visto è di esclusiva competenza dei Consolati; le ditte italiane dei soci/amministratori che chiedono il visto devono esistere da almeno 3 anni; la disponibilità economica per il soggiorno dello straniero, non inferiore a 8.500€, non è attestabile con fideiussione.

La Circolare Min. Lavoro 14/2010 informa sui contenuti del decreto flussi stagionali 2010 ed allega le tabelle di ripartizione delle quote stagionali per ogni provincia.

La Circolare Min. Interno 2699/2010, comunica la ripartizione delle quote del decreto flussi stagionale 2010; precisa che tutte le domande si fanno per via telematica, tranne il caso dei nulla osta all’ingresso per lavoro autonomo che vanno chiesti alla Rappresentanza italiana; conferma la validità dei protocolli d’intesa del Ministero con le associazioni di categoria per l’invio delle domande, definendo le modalità di richiesta dei nuovi accreditamenti; stabilisce che l’istruzione delle pratiche segue l’ordine d’invio, e all’interno di questo antepone le domande per i lavori più imminenti; raccomanda agli Sportelli Unici di non chiedere la documentazione se datore e lavoratore hanno già avuto una quota negli anni precedenti.

Il decreto flussi stagionale 2010 attribuisce 4.000 quote a lavoratori autonomi residenti all’estero, 2.000 quote a stranieri che hanno completato programmi di formazione all’estero e 80.000 quote per: stagionali al loro primo ingresso in Italia provenienti da Albania, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Ghana, India, Kosovo, Marocco, Moldavia, Montenegro, Macedonia, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina; ex titolari di permesso stagionale nel 2007, 2008, 2009; titolari di permesso studio da convertire in lavoro autonomo (1.000 unità); lavoratori autonomi dalla Libia (1.000 unità).

La Legge 25/2010 converte in legge il DL 194/2009, che autorizza l’emanazione di un decreto flussi anche in assenza di programmazione triennale.

La Circolare Min. Interno 610/2010, in seguito a sostituzioni di persona segnalate dall’Ufficio Visti italiano a Lagos, ingiunge agli Sportelli Unici di chiedere ai datori di lavoro che hanno fatto una domanda di nulla osta nell’ambito dei flussi, una fotocopia a colori del passaporto del lavoratore residente all’estero.

L’articolo 10-ter del decreto milleproroghe DL 194/2009, contiene una modifica del Testo Unico Immigrazione, la quale consente di emanare un decreto flussi anche se non è stato pubblicato un precedenza il documento di programmazione triennale.

Il DPCM 19/11/2009 proroga al 31/12/2010 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per affrontare l’afflusso di cittadini extracomunitari




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