La Circolare Min. Interno 4848/2010, illustra la procedura semplificata che permette di ottenere un nulla osta per alcune categorie di extracomunitari fuori quota (dirigenti, universitari e dipendenti d’imprese straniere operanti in Italia). Tale procedura può essere avviata solo da quanti sottoscrivono l’accordo allegato col Ministero dell’Interno. La circolare precisa inoltre che è stato predisposto un apposito modulo telematico per chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare dei genitori naturali coi figli regolarmente soggiornanti in Italia.
Può sembrare ozioso distinguere la regolarizzazione 2009 dal decreto flussi 2007. Eppure, la confusione dei due procedimenti è all’origine di diversi errori che nell’ipotesi migliore compromettono le istanze presentate e nella peggiore espongono i lavoratori stranieri ed i datori di lavoro a conseguenze legali. Un breve chiarimento appare dunque necessario.
La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 10/2009 illustra le disposizioni sulla regolarizzazione prevista dalla Legge “Anticrisi” 102/2009: per il calcolo dei redditi si contano quelli dei familiari conviventi del datore, che può essere un familiare non convivente dell’assistito; per assumere una badante occorre un certificato medico dell’assistito o in alternativa il certificato di invalidità; il contributo forfetario di 500 euro per lavoratore si paga col mod. F24 e non verrà rimborsato in caso di esito negativo; le domande si inviano telematicamente allo Sportello Unico della provincia ove si svolge il rapporto di lavoro; dopo l’invio il Ministero spedisce una email di conferma e una ricevuta in pdf da consegnare al lavoratore, che lo tutela in caso di controllo delle forze dell’ordine; alla successiva convocazione presso lo Sportello Unico datore e lavoratore presentano i documenti e firmano il contratto di soggiorno, contestualmente il primo sottoscrive la comunicazione obbligatoria di assunzione e il secondo ritira il kit per il permesso di soggiorno.
La Circolare Min. Lavoro 6/2009 spiega le procedure di transizione dal decreto flussi 2007 al 2008; illustra la ripartizione delle quote 2008 in base alla provenienza del lavoratore ed al settore lavorativo; fornisce in allegato la ripartizione territoriale delle quote 2008 per ogni provincia italiana.
La Circolare INPS 27/2009 delinea la nuova impostazione delle azioni di vigilanza, che devono contrastare l’uso distorto delle fattispecie contrattuali ed il lavoro sommerso. Raccomanda di non attardarsi sugli errori formali e di mirare alle irregolarità sostanziali, con interventi brevi e mirati, e facendo opera di prevenzione. Indica le aree di intervento, fra le quali figurano: le aziende etniche, onde colpire fenomeni di sfruttamento della manodopera; i titolari di Partita IVA che non versano contributi; le aziende agricole, stagionali, edili; le cooperative.
Esistono dei requisiti nascosti? In molti articoli troviamo spiegazioni sul decreto flussi. Ma i criteri seguiti dalle Autorità per assegnare i nullaosta sono solo quelli che leggiamo nel decreto?
Capo V (artt. 29-41) DPR 394/1999. Su decreto prefettizio si istituiscono gli Sportelli Unici per l’Immigrazione. Decreto flussi: la domanda si invia alla provincia della residenza/sede legale del datore o del luogo di lavoro; il nullaosta si ritira nella provincia del lavoro. Iter della domanda: lo Sportello Unico accerta la completezza dei documenti; la DPL verifica la capacità economica del datore e l’osservanza del CCNL; il Centro per l’Impiego se vi sono disoccupati per quel posto; la Questura se il datore non ha condanne per i reati artt. 380-381 CPP e il lavoratore non è segnalato al SIS. Il datore spedisce al lavoratore il nullaosta ottenuto perchè questi chieda il visto; entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il lavoratore si presenta allo Sportello Unico. Gli stranieri che in patria hanno partecipato a programmi di formazione approvati dal Ministero del Lavoro possono entrare in Italia per ricerca lavoro. I disoccupati extracomunitari, per dimissioni o licenziamento, che rinnovano il permesso hanno diritto ad un titolo di soggiorno valido 6 mesi dalla loro iscrizione al Centro per l’impiego. Il nullaosta al lavoro stagionale vale da 20 giorni a 9 mesi, e può essere richiesto dalle associazioni di categoria per i loro tesserati. Gli imprenditori extracomunitari che vogliono avviare una attività autonoma in Italia devono ottenere una attestazione della loro capacità economica da parte della Camera di Commercio, quindi un nullaosta della Questura, per poter chiedere il visto. I tirocinanti, marittimi, artisti e personale dello spettacolo, sportivi e giornalisti non devono chiedere il nullaosta allo Sportello Unico ma seguire specifiche procedure d’ingresso. Traduttori, colf che accompagnano in Italia i datori italiani, infermieri possono stipulare contratti con altri datori per lo stesso tipo di lavoro; gli altri fuori quota, esclusi i ballerini dei locali, possono rinnovare il contratto con lo stesso datore.
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