I cittadini extracomunitari che giungono in Italia per turismo non devono chiedere il permesso di soggiorno, che nel loro caso non esiste più. Devono invece adempiere ad alcuni obblighi, che variano in base alla loro provenienza ed alla loro destinazione. Vediamo quali sono.
Il Decreto Min. Interno 26/07/2007, riferendosi alla L. 68/2007, precisa che la dichiarazione di presenza va fatta in Questura se si giunge in Italia da un paese Schengen ed alla frontiera italiana se si arriva da un paese extra Ue
La Circolare Min. Interno 32/2007 precisa che i discendenti di italiani per nascita intenzionati a chiedere la cittadinanza italiana possono iscriversi all’anagrafe esibendo la propria dichiarazione di presenza
La L. 217/1983 (art. 6) elenca le strutture ricettive di cui al Decreto Min. Interno 26/07/2007 e al RD 773/1931. La dichiarazione di presenza fornita da queste strutture al cittadino extracomunitario che vi soggiorna brevemente per affari/turismo/studio, serve da titolo di soggiorno
Il RD 773/1931, detto Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), stabilisce che le strutture ricettive non possono accogliere clienti privi di documenti di identità, e fargli firmare una scheda di dichiarazione delle generalità. Gli stranieri devono essere muniti di passaporto o documento equivalente
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