La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 3965/2010 stabilisce che: un nuovo datore di lavoro stagionale può subentrare al primo se quest’ultimo, convocato allo Sportello Unico, non può dar seguito al rapporto per giustificati motivi; il nulla osta al lavoro stagionale può essere revocato solo se il visto corrispondente non è stato ancora rilasciato.

Il Messaggio INPS 30264/2009 comunica che sono stati spediti i bollettini per il pagamento dei contributi del 2° e 3° quadrimestre per i domestici regolarizzandi che non sono stati ancora convocati allo Sportello Unico. Il messaggio fornisce poi istruzioni agli operatori INPS in merito al trattamento dei dati, e chiarimenti in merito ai casi di subentro, di interruzione del rapporto di lavoro, e di pagamento del mod. F24 da soggetto diverso dal datore.

La Circolare Min. Interno 8392/2009 sottolinea che i domestici extracomunitari in corso di sanatoria possono ottenere il permesso per attesa occupazione solo se sono stati effettuati tutti gli adempimenti della procedura (pagamento F24, appuntamento del datore e del lavoratore allo Sportello Unico, motivazione della mancata assunzione, ecc..).

Il Messaggio INPS 28660/2009 illustra ai propri funzionari le procedure da seguire nelle domande problematiche di emersione colf/badanti: in caso di decesso del datore, cessazione del rapporto per causa di forza maggiore, rigetto dell’istanza, discrepanze nel mod. F24, mancato invio o spedizione errata della domanda dopo aver pagato il contributo forfetario.

La Circolare Min. Interno 7950/2009 ribadisce che i reati connessi al rapporto di lavoro domestico in corso di emersione si estinguono con la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico da parte del datore e del lavoratore. Se il rapporto di lavoro nel frattempo è terminato, entrambi devono firmare lo stesso e il lavoratore avrà un permesso per attesa occupazione. Solo dopo la firma, il lavoratore può essere assunto da altri datori.

La Circolare Min. Interno 7602/2009 informa che i datori di lavoro che hanno pagato 500 euro con il modello F24 per regolarizzare il proprio domestico clandestino ma non hanno poi spedito la domanda di emersione, hanno tempo fino al 31/12/2009 per contattare l’help desk del Ministero ed inviare la richiesta.

La Circolare Min. Interno 6466/2009 spiega che il datore di lavoro può rinunciare all’emersione del suo domestico extracomunitario solo dopo aver firmato il contratto di soggiorno allo Sportello Unico ed aver inviato la comunicazione all’INPS. Il subentro di un familiare del datore o il rilascio di un permesso per disoccupazione al lavoratore è possibile solo in caso di decesso del badato.

La Circolare Min. Interno 5714/2009 afferma che i datori di lavoro domestico in corso di regolarizzazione non sono perseguibili se non hanno inviato la comunicazione di ospitalità, e nel contempo li invita a spedirla.

La Circolare INPS 101/2009 fornisce indicazioni sulle disposizioni della legge 102/2009 relative ai lavoratori domestici in nero e/o clandestini: per gli italiani e stranieri regolari la dichiarazione di emersione si fa all’INPS, per gli extracomunitari clandestini allo Sportello Unico; fra i datori di lavoro autorizzati vi sono alcune persone giuridiche, come le comunità religiose; il lavoratore deve essere impiegato senza interruzione da prima dell’01/04/2009; il contributo forfetario di 500 € si paga con il modello F24 disponibile sui siti istituzionali, fra cui quello dell’INPS; tale contributo adempie agli obblighi previdenziali del 2° trimestre 2009; per periodi lavorativi anteriori, dichiarati all’atto della domanda di emersione o della firma del contratto di soggiorno, un’apposita circolare definirà i contributi; per l’emersione dei lavoratori italiani o stranieri in regola col soggiorno bisognerà inviare o portare all’INPS l’apposito modulo, che funge anche da comunicazione obbligatoria, o seguire la procedura on-line ovvero chiamare il call center; per gli extracomunitari clandestini l’invio sarà solo telematico, secondo le indicazioni della circolare congiunta Min Interno/Min.Lavoro 10/2009; il datore di lavoratore domestico clandestino deve effettuare la comunicazione obbligatoria all’INPS entro 24 ore dalla stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico.

Il DDL Anticrisi 1724 approvato in via definitiva il 31/07/2009 contiene le disposizioni relative all’emersione dei lavoratori domestici irregolari (art. 1-ter): possono fare domanda di regolarizzazione i datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari con permesso CE/carta di soggiorno; la domanda va inoltrata all’INPS se il lavoratore è italiano/comunitario, o telematicamente allo Sportello Unico Immigrazione se è extracomunitario irregolare/clandestino; ogni datore può assumere al massimo una colf+due badanti; il reddito minimo del datore è di 20.000 €, o 25.000 € se altri membri della famiglia lavorano; per assumere badanti non è richiesto un reddito minimo, ma una certificazione medica che ne giustifichi la necessità presso l’assistito; l’invio delle domande si farà dal 1° al 30 settembre; il richiedente dovrà pagare un contributo forfetario di 500 €; il rapporto di lavoro di cui si chiede l’emersione deve sussistere da una data anteriore al 01/04/2009.




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