La Circolare Min. Interno 8450/2009 ritiene che i domestici stranieri in corso di regolarizzazione hanno il diritto di iscriversi al Servizio Sanitario nazionale: prima dell’appuntamento allo Sportello Unico possono chiedere il cosiddetto codice STP, e dopo di esso la tessera sanitaria vera e propria.

La Circolare Min. Interno 12/09 afferma che il personale sanitario non deve segnalare alle autorità i pazienti clandestini, ma solo quelli implicati nei reati procedibili d’ufficio di cui all’art. 365 del codice penale.

Titolo V (artt. 34-46) DL.vo 286/1998. Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN i titolari dei seguenti permessi, con i loro familiari regolari: lavoro subordinato/autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, asilo politico/umanitario, richiesta asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto cittadinanza. Gli altri stranieri regolari devono fare una assicurazione per malattia, infortuni e matiernità, o un’iscrizione volontaria al SSN. Ai clandestini o irregolari sono garantite le prestazioni urgenti o essenziali, anche continuative, per malattia o infortunio; tali prestazioni non possono comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo nei casi previsti anche per gli italiani. Chi vuol ricevere cure mediche in Italia può ottenere un visto e un permesso per cure mediche, la presentando documentazione necessaria e versando un deposito cauzionale. I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico. La scuola promuove corsi di alfabetizzazione per gli adulti regolari. ogni anno il MIUR fissa per decreto il tetto massimo di visti e permessi per studio, concessi a: minori di più di 14 anni, nell’ambito di programmi di scambio; maggiorenni iscritti ad istituti di formazione secondaria o tecnica superiore ovvero a tirocini formativi. Regioni, province e comuni istituiscono centri di accoglienza per stranieri regolari in difficoltà. I titolari di permesso CE o biennale accedono all’edilizia residenziale pubblica e, insieme ai titolari di permesso annuale, all’assistenza sociale, Le Istituzioni favoriscono la diffusione di informazioni su diritti e doveri o atte a favorire l’integrazione; firmano convenzioni con le associazioni per l’impiego di mediatori culturali. E’ istituita la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati. Le discriminazioni compromettono il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali: chi è discriminato può depositare istanza al pretore. I sindacati possono fare ricorso in caso di discriminazioni collettive da parte di datori di lavoro.

Titolo VI (artt. 47-49). Norme finali. Abrogazioni. Disposizioni finali




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