La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 10/2009 illustra le disposizioni sulla regolarizzazione prevista dalla Legge “Anticrisi” 102/2009: per il calcolo dei redditi si contano quelli dei familiari conviventi del datore, che può essere un familiare non convivente dell’assistito; per assumere una badante occorre un certificato medico dell’assistito o in alternativa il certificato di invalidità; il contributo forfetario di 500 euro per lavoratore si paga col mod. F24 e non verrà rimborsato in caso di esito negativo; le domande si inviano telematicamente allo Sportello Unico della provincia ove si svolge il rapporto di lavoro; dopo l’invio il Ministero spedisce una email di conferma e una ricevuta in pdf da consegnare al lavoratore, che lo tutela in caso di controllo delle forze dell’ordine; alla successiva convocazione presso lo Sportello Unico datore e lavoratore presentano i documenti e firmano il contratto di soggiorno, contestualmente il primo sottoscrive la comunicazione obbligatoria di assunzione e il secondo ritira il kit per il permesso di soggiorno.

La Circolare Min. Interno 10652/2009 illustra le modifiche introdotte nella legge 91/1992 sulla cittadinanza dalla legge 94/2009 sulla sicurezza: la cittadinanza per matrimonio si chiede dopo due anni di convivenza in Italia, o tre all’estero, dalla celebrazione, ovvero la metà in presenza di figli dei coniugi; i requisiti non si possono più autocertificare, a tutte le domande, anche dei comunitari, va allegata la relativa documentazione; è richiesto un contributo di 200 €; le nuove disposizioni si applicano anche a chi ha chiesto la cittadinanza per residenza prima dell’08/08/2009, o per matrimonio meno di 720 giorni prima di quella data; chi ha chiesto la cittadinanza per matrimonio almeno 720 giorni prima dell’08/08/2009 rimane soggetto alla vecchia legge.

Il DDL Anticrisi 1724 approvato in via definitiva il 31/07/2009 contiene le disposizioni relative all’emersione dei lavoratori domestici irregolari (art. 1-ter): possono fare domanda di regolarizzazione i datori di lavoro italiani, comunitari o extracomunitari con permesso CE/carta di soggiorno; la domanda va inoltrata all’INPS se il lavoratore è italiano/comunitario, o telematicamente allo Sportello Unico Immigrazione se è extracomunitario irregolare/clandestino; ogni datore può assumere al massimo una colf+due badanti; il reddito minimo del datore è di 20.000 €, o 25.000 € se altri membri della famiglia lavorano; per assumere badanti non è richiesto un reddito minimo, ma una certificazione medica che ne giustifichi la necessità presso l’assistito; l’invio delle domande si farà dal 1° al 30 settembre; il richiedente dovrà pagare un contributo forfetario di 500 €; il rapporto di lavoro di cui si chiede l’emersione deve sussistere da una data anteriore al 01/04/2009.

Gli Stati firmatari della Convenzione dell’Aia del 1961 possono apporre sui certificati rilasciati dalle proprie amministrazioni un timbro denominato apostille. In questo modo il documento diventa valido i tutti i paesi che aderiscono alla Convenzione, dei quali diamo qui l’elenco aggiornato

Quando due cittadini stranieri si sposano presso le autorità del loro paese e vogliono che l’amministrazione italiana ne prenda atto, devono legalizzare il certificato di matrimonio originale. Questo serve in diverse procedure, per esempio nel ricongiungimento familiare del coniuge residente all’estero con quello residente in Italia. Ma quale autorità deve legalizzare il documento? La Rappresentanza diplomatica estera in Italia, la Prefettura o la Rappresentanza diplomatica italiana nel paese d’origine?

La Circolare Min. Interno 24/01/2008 estende ai cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno CE in formato elettronico la possiblilità di chiedere alla questura un certificato che attesti il motivo di rilascio

La Circolare Min. Interno 13/12/2007 precisa che i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno elettronico (pse) possono chiedere alla Questura un certificato che ne attesti il motivo di rilascio

L’articolo 11 della Circolare INPS 136/2003 spiega che i lavoratori rientrati in Italia dopo le ferie perchè si sono ammalati all’estero, devono fornire all’INPS un certificato di malattia legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese straniero

Capo VI (artt. 42-44bis) DPR 394/1999. I cittadini stranieri con i requisiti si iscrivono all’ASL di residenza o del domicilio indicato sul titolo di soggiorno. L’iscrizione non decade durante il rinnovo ma solo per revoca del soggiorno o espulsione. Le categorie per le quali non è dovuta l’iscrizione al SSN devono beneficiare di una copertura assicurativa a pagamento. Profughi, sfollati e clandestini hanno diritto a cure essenziali e urgenti, per le quali è rilasciata una tessera sanitaria anonima denominata codice STP. Il visto e il permesso per cure mediche è rilasciato agli extracomunitari che vengono in Italia a farsi curare a proprie spese.
Capo VII (artt. 45-51). Il visto per studio è concesso agli extracomunitari nell’ambito di programmi di scambi, se minorenni, o per seguire corsi superiori di studio/istruzione tecnico-professionale ed universitari. E’ consentito l’ingresso anche agli assegnatari di borse di studio e a chi, pur non rientrante nella categoria di accademici fuori quota, svolge attività di ricerca o culturale di alto livello. I minori sono soggetti all’obbligo scolastico a prescindere dalla regolarità del soggiorno e vanno iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica. Il collegio docenti decide la ripartizione degli alunni nelle classi, l’adattamento dei programmi alle esigenze degli alunni stranieri. Gli Atenei fissano ogni anno il numero di posti destinati agli studenti stranieri; ulteriori studenti sono ammessi in base a programmi di cooperazione. Sulla base delle indicazioni degli Atenei, i Ministeri degli Esteri e dell’Università fissano annualmente per decreto il numero di visti per studio consentiti. Il permesso di soggiorno per studio è rinnovato a chi nel primo anno supera almeno un esame, o due nei successivi. Gli stranieri residenti in Italia o all’estero possono chiedere il riconoscimento dei titoli di accesso all’istruzione superiore, o abilitanti all’esercizio delle professioni, alle competenti autorità, nei limiti quantitativi stabiliti. Il Ministero della sanità pubblica gli elenchi degli esercenti le professioni saniterie sproviste di ordine o collegio, previo accertamento della conoscenza dell’italiano e riconoscimento dei titoli accademici nel caso dei lavoratori stranieri.
Capo VIII (artt. 52-61bis). Presso la Presidenza del Consiglio è costituito l’elenco di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati. Con decreto del Presidente del Consiglio sono istituiti i Consigli territoriali per l’immigrazione e la Consulta per i problemi degli stranieri, che predispone il documento programmatico triennale con cui si stabiliscono i criteri di definizione dei flussi. Il Ministero della Solidarietà sociale attribuisce 80% del Fondo nazionale per le politiche migratorie agli interventi di regioni ed enti locali, 20% a quelli statali.

Il D. M. Sanità 05/07/1975 stabilisce i parametri igienico-sanitari e di superficie , validi per tutto il territorio nazionale, per l’idoneità degli alloggi ad uso abitativo




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