La Circolare Min. Interno 6241/2009 stabilisce che il lavoratori domestici extracomunitari in corso di regolarizzazione non possono lasciare il territorio nazionale.

La Circolare Min. Interno 1439/2009 consente ai cittadini extracomunitari che si trovano all’estero e sono in attesa del primo permesso o del rinnovo, di tornare in Italia da una frontiera diversa da quella attraversata per uscire

L’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è un documento che individua la reale condizione economica delle famiglie residenti in Italia. Questo documento permette alle amministrazioni pubbliche di capire se la famiglia che lo presenta ha diritto a determinate prestazioni sociali, o sconti sulle tariffe di alcuni servizi pubblici. Ma come si ottiene l’ISEE?

Il rinnovo del permesso si deve chiedere 90 giorni prima della scadenza o 60 giorni dopo? E che accade se non si invia il kit per tempo? I termini di rinnovo e le conseguenze possibili in caso di ritardo variano a seconda della situazione del titolare del permesso. Vediamo quali sono.

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è prorogabile. Il titolare di questo permesso deve chiedere il rinnovo per un altro motivo: in genere per lavoro subordinato, se ha trovato un impiego, o per famiglia se vive a carico del coniuge. Ma cosa può fare se non è coniugato e non ha trovato un datore disposto ad assumerlo ?

La Circolare Min. Interno 28/07/2008 autorizza fino al 31/01/2009 il transito terrestre, aereo e marittimo attraverso le frontiere dell’area Schengen, di chi ha il permesso in corso di rinnovo e possiede il cedolino. Chi aspetta invece il suo primo permesso può recarsi in patria e rientrare solo evitando lo spazio Schengen

L’Ordinanza del TAR di Brescia 19/09/2007 conferma la Direttiva Min. Interno 05/08/2006: i lavoratori extracomunitari che hanno chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno entro i termini di legge possono lavorare anche se sono in possesso del solo cedolino

La Circolare Min. Interno 45/2007, riferendosi alla Circolare 19/2007, fornisce chiarimenti sui requisiti per l’iscrizione anagrafica dei cittadini dell’Unione Europea: l’attestazione di soggiorno si rilascia ai lavoratori comunitari qualunque sia la durata del loro contratto; ai neocomunitari già residenti sul territorio non va chiesto il nullaosta al lavoro; i comunitari che hanno chiesto ma non ancora ottenuto la carta di soggiorno devono esibire il cedolino all’anagrafe

La Circolare Min. Interno 07/08/2007 stabilisce che i cittadini extracomunitari in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno possono transitare nello spazio Schengen con il cedolino per tornare in patria; chi aspetta il primo permesso può tornare in patria col cedolino senza attraversare altri paesi Schengen. Vale fino al 30/10/07

La Circolare Min. Interno 43/2007 precisa che i cittadini extracomunitari appena giunti sul territorio nazionale con un visto per ricongiungimento familiare possono iscriversi all’anagrafe subito dopo aver chiesto il loro primo permesso di soggiorno




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