Il Decreto Min Interno e Min. Istruzione 04/06/2010 fissa le modalità di svolgimento del test di lingua italiana imposto dal Decreto Sicurezza ai richiedenti il permesso CE. Il test dovrà essere chiesto allo Sportello Unico Immigrazione per via telematica dall’interessato, che verrà convocato entro 60 giorni: in quella circostanza lo straniero dovrà comprendere alcuni brevi testi e dialogare correttamente con gli esaminatori, e sarà valutato in base a parametri stabiliti in apposite convenzioni fra Enti di certificazione e Ministero dell’Interno. Sono esonerati dal test gli stranieri: con diploma di scuola secondaria italiana o superiore; con attestato di conoscenza o crediti maturati per l’accordo di integrazione che certifichino una conoscenza dell’Italiano pari o superiore al livello A2 (standard Consiglio d’Europa); soggiornanti fuori quota perchè dirigenti, universitari, traduttori o giornalisti; incapaci d’apprendere perchè affetti da patologie o da handicap.

Il regolamento UE 265/2010 consente ai titolari di visto Schengen per soggiorni superiori a 90 giorni, di circolare liberamente in tutti i paesi dell’area per periodi di 3 mesi ogni semestre.

La Circolare INPS 35/2010 precisa che i titolari della vecchia carta di soggiorno, del permesso CE, e delle carte di soggiorno di familiare di cittadino Ue previste dal DLvo 30/2007, possono chiedere l’assegno di maternità presentando la domanda entro 6 mesi dal parto. Ciò è consentito anche ai richiedenti in attesa del permesso CE: nel loro caso, però, la loro domanda è sospesa fino all’esibizione del nuovo titolo di soggiorno.

La Circolare Min. Interno 16/02/2009 stabilisce che i cittadini extracomunitari titolari di permesso CE rilasciato da altro Stato membro dell’Ue, i quali si trasferiscono in Italia per più di tre mesi, non possono chiedere alle autorità italiane un nuovo permesso CE prima di aver vissuto cinque anni in regola sul territorio nazionale. Nel frattempo possono chiedere un normale permesso di soggiorno rinnovabile.

I redditi richiesti variano in base a quali e quante persone comporranno la famiglia ricongiunta. I parametri economici sono gli stessi sia quando il richiedente è comunitario (Circolare Min. Interno 13/2008) sia quando è extracomunitario (DLvo 160/2008), e qualunque sia la nazionalità dei familiari stranieri. Il calcolo dei redditi si basa sul valore dell’assegno sociale, che nel 2010 è di 5349,89 € / anno, incrementato di volta in volta, secondo i casi, di multipli del 50 %: sembra difficile in apparenza, ma la seguente tabella illustrativa ci permette di afferrare d’un colpo solo per ogni tipo di famiglia quali sono i redditi richiesti

La FAQ del Ministero dell’Interno sulla regolarizzazione 2009 risponde ad alcune domande degli utenti specificando, ad esempio, che: il reddito del datore da considerare è quello imponibile; il datore di lavoro extracomunitario in attesa del suo primo permesso CE può regolarizzare la propria badante/colf; il lavoratore che rinnova il passaporto dopo che sia stata spedita la domanda di regolarizzazione deve conservare una copia del documento scaduto, da esibire con quello nuovo; si possono regolarizzare anche extracomunitari con permesso non abilitante al lavoro, o scaduto da più di 60 giorni.

La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 10/2009 illustra le disposizioni sulla regolarizzazione prevista dalla Legge “Anticrisi” 102/2009: per il calcolo dei redditi si contano quelli dei familiari conviventi del datore, che può essere un familiare non convivente dell’assistito; per assumere una badante occorre un certificato medico dell’assistito o in alternativa il certificato di invalidità; il contributo forfetario di 500 euro per lavoratore si paga col mod. F24 e non verrà rimborsato in caso di esito negativo; le domande si inviano telematicamente allo Sportello Unico della provincia ove si svolge il rapporto di lavoro; dopo l’invio il Ministero spedisce una email di conferma e una ricevuta in pdf da consegnare al lavoratore, che lo tutela in caso di controllo delle forze dell’ordine; alla successiva convocazione presso lo Sportello Unico datore e lavoratore presentano i documenti e firmano il contratto di soggiorno, contestualmente il primo sottoscrive la comunicazione obbligatoria di assunzione e il secondo ritira il kit per il permesso di soggiorno.

La dichiarazione di sostentamento è uno dei documenti da allegare alla domanda di permesso CE o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Qui viene spiegato a chi serve, come si compila e a chi va consegnato. Troverete inoltre il link per inserire i vostri dati nel modulo originale salvabile e stampabile.

L’autocertificazione di residenza e famiglia è uno dei documenti da allegare alla domanda di permesso CE o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Qui viene spiegato a chi serve, come si compila e a chi va consegnato. Troverete inoltre il link per inserire i vostri dati nel modulo originale salvabile e stampabile.

Carichi pendenti

Il certificato dei carichi pendenti è uno dei documenti da allegare alla domanda di permesso CE o di cittadinanza italiana. Qui viene spiegato a chi serve, come si compila e a chi va consegnato. Troverete inoltre il link per inserire i vostri dati nel modulo originale salvabile e stampabile.




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