La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 3965/2010 stabilisce che: un nuovo datore di lavoro stagionale può subentrare al primo se quest’ultimo, convocato allo Sportello Unico, non può dar seguito al rapporto per giustificati motivi; il nulla osta al lavoro stagionale può essere revocato solo se il visto corrispondente non è stato ancora rilasciato.

La Circolare Min. Lavoro 14/2010 informa sui contenuti del decreto flussi stagionali 2010 ed allega le tabelle di ripartizione delle quote stagionali per ogni provincia.

La Circolare Min. Interno 2699/2010, comunica la ripartizione delle quote del decreto flussi stagionale 2010; precisa che tutte le domande si fanno per via telematica, tranne il caso dei nulla osta all’ingresso per lavoro autonomo che vanno chiesti alla Rappresentanza italiana; conferma la validità dei protocolli d’intesa del Ministero con le associazioni di categoria per l’invio delle domande, definendo le modalità di richiesta dei nuovi accreditamenti; stabilisce che l’istruzione delle pratiche segue l’ordine d’invio, e all’interno di questo antepone le domande per i lavori più imminenti; raccomanda agli Sportelli Unici di non chiedere la documentazione se datore e lavoratore hanno già avuto una quota negli anni precedenti.

Il decreto flussi stagionale 2010 attribuisce 4.000 quote a lavoratori autonomi residenti all’estero, 2.000 quote a stranieri che hanno completato programmi di formazione all’estero e 80.000 quote per: stagionali al loro primo ingresso in Italia provenienti da Albania, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Ghana, India, Kosovo, Marocco, Moldavia, Montenegro, Macedonia, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina; ex titolari di permesso stagionale nel 2007, 2008, 2009; titolari di permesso studio da convertire in lavoro autonomo (1.000 unità); lavoratori autonomi dalla Libia (1.000 unità).

La Circolare Min. Interno 1354/2010 precisa che i datori di lavoro domestico che hanno chiesto la sanatoria devono fornire allo Sportello unico il modulo “cessione di fabbricato” ma non l’atto di proprietà o il contratto d’affitto. Informa inoltre che le Forze dell’ordine possono verificare sul sito dell’Interno l’autenticità delle ricevute esibite da domestici sanandi.

Il Messaggio INPS 30264/2009 comunica che sono stati spediti i bollettini per il pagamento dei contributi del 2° e 3° quadrimestre per i domestici regolarizzandi che non sono stati ancora convocati allo Sportello Unico. Il messaggio fornisce poi istruzioni agli operatori INPS in merito al trattamento dei dati, e chiarimenti in merito ai casi di subentro, di interruzione del rapporto di lavoro, e di pagamento del mod. F24 da soggetto diverso dal datore.

La Circolare Min. Interno 8392/2009 sottolinea che i domestici extracomunitari in corso di sanatoria possono ottenere il permesso per attesa occupazione solo se sono stati effettuati tutti gli adempimenti della procedura (pagamento F24, appuntamento del datore e del lavoratore allo Sportello Unico, motivazione della mancata assunzione, ecc..).

La Circolare Min. Interno 8450/2009 ritiene che i domestici stranieri in corso di regolarizzazione hanno il diritto di iscriversi al Servizio Sanitario nazionale: prima dell’appuntamento allo Sportello Unico possono chiedere il cosiddetto codice STP, e dopo di esso la tessera sanitaria vera e propria.

Il Messaggio INPS 28660/2009 illustra ai propri funzionari le procedure da seguire nelle domande problematiche di emersione colf/badanti: in caso di decesso del datore, cessazione del rapporto per causa di forza maggiore, rigetto dell’istanza, discrepanze nel mod. F24, mancato invio o spedizione errata della domanda dopo aver pagato il contributo forfetario.

La Circolare Min. Interno 7950/2009 ribadisce che i reati connessi al rapporto di lavoro domestico in corso di emersione si estinguono con la firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico da parte del datore e del lavoratore. Se il rapporto di lavoro nel frattempo è terminato, entrambi devono firmare lo stesso e il lavoratore avrà un permesso per attesa occupazione. Solo dopo la firma, il lavoratore può essere assunto da altri datori.




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