La Circolare Min. Interno 3163/2009 annuncia che la procedura telematica di richiesta del nulla osta per ricerca scientifica sarà attiva dal 01/07/2009 e definisce i soggetti, le tappe ed alcuni casi particolari dell’iter amministrativo: sono autorizzati i ricercatori extracomunitari residenti in Italia o all’estero, previa convenzione con un istituto iscritto in apposita lista del MIUR; i ricercatori in attesa del primo permesso di soggiorno possono iniziare la ricerca; se titolari di un permesso possono insegnare materie connesse alla loro ricerca e chiedere il ricongiungimento familiare; i ricercatori presso altri paesi dell’Unione Europea che devono svolgere parte della ricerca in Italia possono farlo con una semplice comunicazione o con un nulla osta, secondo la durata del soggiorno.

La Circolare Min. Interno 2218/2009 stabilisce che l’assicurazione medica per i genitori ultrasessantacinquenni ricongiunti è obbligatoria sia al loro ingresso in Italia, sia quando rinnovano il loro permesso per motivi familiari.

La Circolare Min. Interno 737/2009 informa che l’atteso Decreto del Ministero del Lavoro, di cui alla Circolare Min. Interno 4660/2008, il quale deve stabilire la tariffa dell’iscrizione volontaria al SSN dei genitori da ricongiungere, è tuttora in istruttoria. Chi chiede il ricongiungimento con i propri genitori, pertanto, può solo sottoscrivere una assicurazione privata che li tuteli dai rischi sanitari, perchè l’alternativa dell’iscrizione volontaria al SSN, prevista dalla norma, non è ancora definita. La suddetta polizza dev’essere stipulata entro 8 giorni dall’ingresso del genitore ricongiunto, previo impegno formale da parte del richiedente al momento dell’inoltro dell’istanza di ricongiungimento

I comunitari che risiedono più di tre mesi in Italia devono iscriversi all’anagrafe. Possono farlo gli aventi diritto e i loro familiari (art. 7 del Decreto Legislativo n.30 del 06/02/2007):
- gli aventi diritto hanno un lavoro, sono studenti, o dispongono di un reddito da altra fonte lecita (per esempio: pensione, rendite immobiliari o finanziarie, eccetera..)
- i loro familiari sono il coniuge, gli ascendenti e i discendenti diretti.
Sembrano dunque esclusi tutti gli altri membri della famiglia, i cosiddetti collaterali. Tuttavia la legge prevede – e talvolta i comuni lo dimenticano – che si possa procedere all’iscrizione anagrafica di “ogni altro familiare..

La Circolare Min. Interno 4660/2008 illustra le principali novità introdotte dal D.Lvo 160/2008 alla disciplina del ricongiungimento familiare: i nuovi parametri di reddito, l’obbligo di assicurazione medica (o iscrizione volontaria al SSN, previa emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro che ne fissi la tariffa) per i genitori, l’allungamento a 180 giorni dei tempi di rilascio del visto. Sono impartite inoltre disposizioni in merito alle pratiche in corso di trattamento ed alla nuova modulistica

Il DL.vo 160/2008 stabilisce, modificando l’art. 29 del Testo Unico, che: i genitori possono essere ricongiunti se nel paese d’origine non hanno altri figli o se hanno più di 65 anni e questi non possono mantenerli; i redditi del richiedente devono essere pari all’assegno sociale + 50 % per ogni familiare, o due volte l’assegno sociale se i familiari sono due o più figli infraquattordicenni ovvero se i familiari sono due o più persone e il richiedente è titolare di protezione sussidiaria; i genitori da ricongiungere devono essere titolari di assicurazione medica o venire iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Le rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano il visto per ricongiungimento familiare entro 150 giorni dalla domanda

La Circolare Min. Interno 39/2007 precisa che il DL.vo 30/2007 si applica ai cittadini di tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo. Questi ultimi, per poter soggiornare in Italia più di tre mesi, devono iscriversi all’anagrafe presentando i documenti indicati

La Circolare Min. Interno 19/2007 illustra l’abolizione della carta di soggiorno prevista dal DL.vo 30/2007 per i cittadini comunitari. Per un soggiorno superiore a tre mesi i comunitari devono iscriversi all’anagrafe documentando: il possesso di un lavoro o di risorse sufficienti; l’eventuale nulla osta se neocomunitari operanti in settori ristretti dal regime transitorio; la titolarità di una assicurazione medica; l’eventuale iscrizione se studenti. A chi possiede i requisiti viene rilasciato un attestato; chi è già titolare di una carta di soggiorno non deve effettuare l’iscrizione anagrafica. I familiari comunitari a carico di comunitario già residente devono esibire per iscriversi un documento di identità e un dichiarazione di vivenza a carico redatta da chi li mantiene; gli extracomunitari devono prima ottenere una carta di soggiorno poi iscriversi all’anagrafe producendo la dichiarazione di vivenza a carico e il certificato d’iscrizione del familiare comunitario. Il diritto di soggiorno si conserva o diviene permanente a talune condizioni. Misure di allontanamento sono previste se vengono meno i requisiti o per motivi di ordine pubblico.

La Circolare Min. Interno 16/02/2007, riferendosi al D.Lvo 08/01/2007 n.3, precisa che: la carta di soggiorno per extracomunitari verrà da ora in poi denominata permesso CE; la durata del soggiorno regolare per poter chiedere il permesso CE passa da 6 a 5 anni; i titolari di permesso CE possono vivere lavorare e studiare in tutti i paesi dell’Unione Europea, eccetto Irlanda, Danimarca e Regno Unito

La Direttiva 2003/86/CE, recepita dal DL 5/2007, stabilisce che il ricongiungimento familiare può essere chiesto dai cittadini extracomunitari per: il coniuge, il partner, i figli e gli ascendenti a carico di entrambi. I requisiti sono: alloggio e reddito sufficiente, assicurazione medica dei familiari. I familiari ricongiunti devono avere un permesso di soggiorno di almeno un anno; hanno accesso all’istruzione, al lavoro e alla formazione; dopo 5 anni hanno un permesso svincolato da quello del familiare che li ha chiamati




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