L’ordinamento italiano consente agli stranieri di acquisire la cittadinanza conservando quella originaria. Tuttavia non tutti i paesi d’origine consentono ai propri cittadini il possesso di due nazionalità: in taluni casi lo straniero divenuto italiano perde la cittadinanza precedente. Vediamo quali.

La Circolare Min. Interno 8416/2009 afferma che i discendenti di cittadini ebrei privati della cittadinanza italiana per effetto delle leggi razziali del 1938, si debbono considerare cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno italiano possono circolare liberamente per tre mesi nell’area Schengen per visita, turismo o affari. Se vogliono recarsi in Gran Bretagna, invece, in alcuni casi devono chiedere il visto. Vediamo quali sono

La Circolare Min. Interno 10/2008 illustra alcune innovazioni del DL.vo 159/2008 sul riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato: viene introdotta una procedura di urgenza per la nomina del rappresentante degli enti locali presso le Commissioni territoriali; viene limitata l’area di circolazione dei richiedenti, per evitare le dispersioni; è introdotto il rigetto per manifesta infondatezza; in caso di ricorso avverso un provvedimento della Commissione sono previste diverse situazioni in cui la sospensiva non è automatica

Il DL.vo 159/2008 modifica alcuni articoli del D.Lvo 25/2008: le Commissioni territoriali sono nominate dal Ministro dell’Interno e non dal Presidente del Consiglio . Il richiedente lo status di rifugiato può circolare nell’area assegnata dal Prefetto, e non su tutto il territorio nazionale; è soggetto ad obbligo di comparizione se convocato; è trattenuto in un CIE se oggetto di un provvedimento di espulsione o respingimento. La richiesta dello status di rifugiato è respinta se risulta presentata per ritardare l’espulsione o il respingimento

La Circolare Min. Interno 05/03/2008 ribadisce, in riferimento al DL.vo 251/2007, che i titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari possono convertirlo in protezione sussidiaria, e che entrambi possono chiedere il ricongiungimento

Il DL.vo 25/2008 attua la Direttiva 2005/85/CE, stabilendo le modalità di rilascio e revoca dello status di rifugiato: le domande di protezione internazionale vanno presentate al momento dell’ingresso, ma non si possono rifiutare se non sono tempestive; le decisioni vanno scritte e motivate; il richiedente dev’essere informato su diritti e doveri, collaborare con le autorità, poter accedere all’ACNUR. L’audizione del richiedente si può evitare se la commissione ha elementi sufficienti per accogliere la domanda. Il colloquio dei minori è in presenza di un genitore; i maggiorenni possono avere un legale a loro spese. In caso di impugnazione i ricorrenti hanno le medesime tutele e possono beneficiare del gratuito patrocinio, se vi sono i requisiti. In alcuni casi il richiedente può essere trattenuto in un centro di accoglienza o in un cpt. Ai fini della procedura non si possono raccogliere informazioni presso i persecutori del richiedente. La domanda si presenta alla frontiera o in Questura. Se trattenuto in un centro il richiedente riceve un attestato relativo al suo status; negli altri casi ha un permesso rinnovabile ogni tre mesi fino a definizione della sua posizione. Sono prioritarie le domande manifestamente fondate, di chi appartiene a categorie vulnerabili e di chi è trattenuto. La Commissione si pronuncia anche, previo esame, sulle domande di chi proviene da paese di origine sicuro. Se non può concedere lo status di rifugiato ma sussistono gravi motivi di carattere umanitario la Commissione chiede al Questore il rilascio di un permesso per protezione sussidiaria. Il tribunale monocratico dove ha sede la Commissione è competente per eventuali impugnazioni, da compiere entro 30 giorni dalla decisione contestata.

La L. 189/2002, cosiddetta Bossi-Fini introduce modifiche al Testo Unico in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri: abolisce il visto per ricerca lavoro; introduce l’obbligo delle impronte digitali e il contratto di soggiorno; allunga a 6 anni il tempo richiesto per poter chiedere la carta di soggiorno; punisce con l’arresto chi si trattiene pur avendo ricevuto un foglio di via; istituisce lo Sportello Unico; inserisce gli infermieri nelle professioni fuori quota. Oltre a ciò, introduce una procedura semplificata che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo in appositi centri e stabilisce requisiti e modalità delle domande di emersione del lavoro irregolare

Titolo I (artt. 1-3) DL.vo 286/1998. Il testo unico si applica a cittadini extracomunitari e apolidi, definiti stranieri. E’ istituito un comitato di coordinamento e monitoraggio del testo unico, basato su tavolo tecnico interministeriale. Ogni 3 anni il Presidente del consiglio elabora un documento programmatico in base al quale, entro novembre di ogni anno, si definiscono le quote flussi.

Titolo II (artt. 4-20). L’ingresso è consentito con passaporto e visto (salvo esenzione). Il visto si rilascia a chi documenta scopo/condizione del viaggio e dispone di mezzi di sussistenza e ritorno. Il permesso di soggiorno si chiede entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. Durata massima del permesso e termine ultimo per chiedere il rinnovo, in base alla tipologia. I permessi per lavoro e per famiglia consentono qualsiasi attività; quello per studio è convertibile. Contenuti del contratto di soggiorno. Obbligo della dichiarazione di presenza entro 48 ore per chi ospita stranieri. ll permesso CE, rilasciato dopo 5 anni, è a tempo indeterminato; chi lo possiede non deve firmare il contratto di soggiorno quando viene assunto. Pene per chi favorisce l’immigrazione clandestina; reclusione e confisca immobile a chi affitta a clandestini. Respingimento. L’espulsione è immediatamente esecutiva.

La L. 91/1992 è la norma fondamentale sulla cittadinanza. Indica chi ha diritto ad acquistarla: figli di italiani/ignoti/apolidi; figli adottati o riconosciuti; discendenti di italiani; stranieri residenti da 10 anni, dalla nascita alla maggiore età; coniugi di italiani; comunitari;dipendenti dello Stato italiano, personalità eminenti. Stabilisce i criteri e le modalità di acquisto, perdita, riacquisto della cittadinanza




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