La Circolare Min. Interno 4848/2010, illustra la procedura semplificata che permette di ottenere un nulla osta per alcune categorie di extracomunitari fuori quota (dirigenti, universitari e dipendenti d’imprese straniere operanti in Italia). Tale procedura può essere avviata solo da quanti sottoscrivono l’accordo allegato col Ministero dell’Interno. La circolare precisa inoltre che è stato predisposto un apposito modulo telematico per chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare dei genitori naturali coi figli regolarmente soggiornanti in Italia.

La Circolare Min. Lavoro 14/2010 informa sui contenuti del decreto flussi stagionali 2010 ed allega le tabelle di ripartizione delle quote stagionali per ogni provincia.

La Circolare Min. Interno 2699/2010, comunica la ripartizione delle quote del decreto flussi stagionale 2010; precisa che tutte le domande si fanno per via telematica, tranne il caso dei nulla osta all’ingresso per lavoro autonomo che vanno chiesti alla Rappresentanza italiana; conferma la validità dei protocolli d’intesa del Ministero con le associazioni di categoria per l’invio delle domande, definendo le modalità di richiesta dei nuovi accreditamenti; stabilisce che l’istruzione delle pratiche segue l’ordine d’invio, e all’interno di questo antepone le domande per i lavori più imminenti; raccomanda agli Sportelli Unici di non chiedere la documentazione se datore e lavoratore hanno già avuto una quota negli anni precedenti.

La Circolare Min. Interno 1354/2010 precisa che i datori di lavoro domestico che hanno chiesto la sanatoria devono fornire allo Sportello unico il modulo “cessione di fabbricato” ma non l’atto di proprietà o il contratto d’affitto. Informa inoltre che le Forze dell’ordine possono verificare sul sito dell’Interno l’autenticità delle ricevute esibite da domestici sanandi.

La Circolare Min. Interno 7170/2009 stabilisce che la norma di riferimento in base alla quale i comuni devono stabilire l’idoneità alloggiativa dei richiedenti il ricongiungimento familiare, è il Decreto Min. Sanità 05/07/1975.

Il certificato di idoneità è un documento concepito espressamente per gli stranieri. Attesta la conformità del loro alloggio ai parametri igienico-sanitari ed indica quante persone vi possono risiedere. E’ fornito dal Comune o dalla ASL al proprietario o all’inquilino. Ha costi e tempi di rilascio variabili secondo le diverse amministrazioni.

La Circolare Min. Interno 5714/2009 afferma che i datori di lavoro domestico in corso di regolarizzazione non sono perseguibili se non hanno inviato la comunicazione di ospitalità, e nel contempo li invita a spedirla.

La FAQ del Ministero dell’Interno sulla regolarizzazione 2009 risponde ad alcune domande degli utenti specificando, ad esempio, che: il reddito del datore da considerare è quello imponibile; il datore di lavoro extracomunitario in attesa del suo primo permesso CE può regolarizzare la propria badante/colf; il lavoratore che rinnova il passaporto dopo che sia stata spedita la domanda di regolarizzazione deve conservare una copia del documento scaduto, da esibire con quello nuovo; si possono regolarizzare anche extracomunitari con permesso non abilitante al lavoro, o scaduto da più di 60 giorni.

Il DDL Sicurezza 733-B approvato al Senato in via definitiva il 02/07/2009 entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Contiene diversi provvedimenti che riguardano gli stranieri: potranno chiedere la cittadinanza per matrimonio dopo 2 anni di convivenza con il coniuge, invece di 6 mesi. La naturalizzazione costerà 200 €, il rinnovo del permesso da 80 a 200 € in più degli attuali 70. Il rinnovo andrà chiesto in ogni caso entro 60 giorni dalla scadenza e sarà vincolato a un Accordo di integrazione. Per ottenere il permesso Ce bisognerà superare un esame di Italiano. Gli extracomunitari dovranno esibire il titolo di soggiorno ogni volta che si rivolgeranno a una pubblica amministrazione; se familiari conviventi di italiano saranno inespellibili solo entro il 2° grado. Il ricongiungimento sarà vietato coi familiari residenti all’estero insieme al coniuge. I clandestini avranno una multa da 5000 a 10000 €; se rimangono in Italia dopo il foglio di via saranno reclusi da 6 mesi a 5 anni. La permanenza massima nei CIE è portata a 180 giorni. Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina comporterà l’arresto in flagranza.

La sentenza 1971/2009 della Corte di Cassazione stabilisce che l’articolo del Testo Unico nel quale è punito chi da alloggio a stranieri irregolari non sanziona il fatto di dare in locazione, bensi il caso in cui il conduttore tragga ingiusto profitto imponendo un canone inadeguato.




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