Per chiedere un visto di breve durata per turismo, affari e studio bisogna disporre di una somma di denaro adeguata alla durata del soggiorno. L’ammontare di quella somma, la cui disponibilità si dimostra esibendo travel chèques, estratto conto, fideiussione o qualsiasi altro mezzo analogo, varia in base alla quantità di persone e di giorni per le quali si chiede il visto. Qui di seguito forniamo una tabella per individuare subito la somma richiesta per il visto.

I cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno italiano possono circolare liberamente per tre mesi nell’area Schengen per visita, turismo o affari. Se vogliono recarsi in Gran Bretagna, invece, in alcuni casi devono chiedere il visto. Vediamo quali sono

La tabella dei paesi in esenzione di visto elenca gli Stati i cui cittadini possono venire in Italia per soggiorni inferiori a 90 giorni per turismo, missione, affari o gara sportiva senza chiedere un visto alla Rappresentanza diplomatica italiana

Il Decreto Min. Interno 26/07/2007, riferendosi alla L. 68/2007, precisa che la dichiarazione di presenza va fatta in Questura se si giunge in Italia da un paese Schengen ed alla frontiera italiana se si arriva da un paese extra Ue

La L. 68/2007 sostituisce il permesso di soggiorno per visite affari turismo o studio, con una dichiarazione di presenza. I cittadini extracomunitari devono effettuare questa dichiarazione alla polizia di frontiera o in questura entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale

La Circolare Min. Interno 05/01/2007 fornisce alcune indicazioni in merito alla concessione della cittadinanza: l’assenza di redditi propri non è causa ostativa, devono essere considerati quelli del nucleo familiare; brevi assenze per studio, lavoro, assistenza alla famiglia d’origine, cure mediche non sono pregiudiziali se la residenza legale (iscrizione anagrafe+titolo di soggiorno) è rimasta in Italia; la cittadinanza va concessa anche ai minori adottati, divenuti maggiorenni durante lo svolgimento dell’iter

Titolo I (artt. 1-3) DL.vo 286/1998. Il testo unico si applica a cittadini extracomunitari e apolidi, definiti stranieri. E’ istituito un comitato di coordinamento e monitoraggio del testo unico, basato su tavolo tecnico interministeriale. Ogni 3 anni il Presidente del consiglio elabora un documento programmatico in base al quale, entro novembre di ogni anno, si definiscono le quote flussi.

Titolo II (artt. 4-20). L’ingresso è consentito con passaporto e visto (salvo esenzione). Il visto si rilascia a chi documenta scopo/condizione del viaggio e dispone di mezzi di sussistenza e ritorno. Il permesso di soggiorno si chiede entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. Durata massima del permesso e termine ultimo per chiedere il rinnovo, in base alla tipologia. I permessi per lavoro e per famiglia consentono qualsiasi attività; quello per studio è convertibile. Contenuti del contratto di soggiorno. Obbligo della dichiarazione di presenza entro 48 ore per chi ospita stranieri. ll permesso CE, rilasciato dopo 5 anni, è a tempo indeterminato; chi lo possiede non deve firmare il contratto di soggiorno quando viene assunto. Pene per chi favorisce l’immigrazione clandestina; reclusione e confisca immobile a chi affitta a clandestini. Respingimento. L’espulsione è immediatamente esecutiva.

La L. 217/1983 (art. 6) elenca le strutture ricettive di cui al Decreto Min. Interno 26/07/2007 e al RD 773/1931. La dichiarazione di presenza fornita da queste strutture al cittadino extracomunitario che vi soggiorna brevemente per affari/turismo/studio, serve da titolo di soggiorno




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