Il decreto flussi stagionale 2010 attribuisce 4.000 quote a lavoratori autonomi residenti all’estero, 2.000 quote a stranieri che hanno completato programmi di formazione all’estero e 80.000 quote per: stagionali al loro primo ingresso in Italia provenienti da Albania, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Ghana, India, Kosovo, Marocco, Moldavia, Montenegro, Macedonia, Pakistan, Serbia, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina; ex titolari di permesso stagionale nel 2007, 2008, 2009; titolari di permesso studio da convertire in lavoro autonomo (1.000 unità); lavoratori autonomi dalla Libia (1.000 unità).
Il DPCM 19/11/2009 proroga al 31/12/2010 lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale per affrontare l’afflusso di cittadini extracomunitari
Il DPCM 20/03/2009 autorizza 80.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nel 2009. Le quote sono riservate ai lavoratori che hanno già avuto un permesso stagionale nel 2006, 2007, 2008 o a quelli che provengono da alcuni paesi privilegiati
Il DPCM 03/12/2008 attibuisce 170.000 quote alle domande in eccedenza spedite in occasione del decreto flussi 2007. Fra queste verranno accettate solo le domande: a) per assumere lavoratori domestici o, per le altre professioni, cittadini di uno dei paesi privilegiati; b) inviate da datori italiani, comunitari o titolari di permesso CE. I datori extracomunitari devono tuttavia confermare per via telematica la loro richiesta
Il DPCM 08/11/2007, autorizza 80.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nel 2008. Le quote sono riservate ai lavoratori che hanno già avuto un permesso stagionale nel 2005, 2006, 2007 o a quelli che provengono da alcuni paesi privilegiati
Il DPCM 30/10/2007 autorizza 170.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo, dei quali 47.100 riservati ai cittadini di paesi convenzionati con l’Italia, qualunque sia la loro professione; 65.000 per i domestici e 14.200 per gli edili provenienti dagli altri paesi ; 7.000 per le conversioni.
Il DPCM 535/1999 è il regolamento del Comitato per i minori stranieri di cui all’art. 33 del Testo Unico. Il Comitato tutela i minori non accompagnati o accolti, in riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo: vigila sul soggiorno dei minori; delibera sulle richieste di ingresso dei minori nell’ambito di programmi di solidarietà; adotta provvedimenti di rimpatrio assistito finalizzati alla tutela dell’unità familiare. Il Comitato è costituito da rappresentanti di vari Ministeri e gestisce una banca dati dei minori
Il DPCM 174/1994 elenca i requisiti richiesti ai cittadini comunitari per poter lavorare nella pubblica amministrazione, nonchè i posti e le tipologie di funzioni il cui accesso è precluso ai non italiani.
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