Il DL.vo 160/2008 stabilisce, modificando l’art. 29 del Testo Unico, che: i genitori possono essere ricongiunti se nel paese d’origine non hanno altri figli o se hanno più di 65 anni e questi non possono mantenerli; i redditi del richiedente devono essere pari all’assegno sociale + 50 % per ogni familiare, o due volte l’assegno sociale se i familiari sono due o più figli infraquattordicenni ovvero se i familiari sono due o più persone e il richiedente è titolare di protezione sussidiaria; i genitori da ricongiungere devono essere titolari di assicurazione medica o venire iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Le rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano il visto per ricongiungimento familiare entro 150 giorni dalla domanda

Il DL.vo 159/2008 modifica alcuni articoli del D.Lvo 25/2008: le Commissioni territoriali sono nominate dal Ministro dell’Interno e non dal Presidente del Consiglio . Il richiedente lo status di rifugiato può circolare nell’area assegnata dal Prefetto, e non su tutto il territorio nazionale; è soggetto ad obbligo di comparizione se convocato; è trattenuto in un CIE se oggetto di un provvedimento di espulsione o respingimento. La richiesta dello status di rifugiato è respinta se risulta presentata per ritardare l’espulsione o il respingimento

Il DL.vo 32/2008 integra e modifica il DL.vo 30/2007 stabilendo che: i comunitari devono dichiarare la loro presenza sin dall’ingresso sul territorio nazionale, in caso contrario si presume siano entrati da più di tre mesi. Il loro ingresso e soggiorno può essere limitato per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, e altri motivi di ordine pubblico. Si può chiedere la revoca del divieto di reingresso dopo l’esecuzione di metà del divieto: l’ingresso è comunque vietato fino all’eventuale revoca. L’allontanamento è possibile quando mancano i presupposti per il soggiorno. Il comunitario allontanato deve dare al consolato italiano del suo paese una attestazione.

Il DL.vo 25/2008 attua la Direttiva 2005/85/CE, stabilendo le modalità di rilascio e revoca dello status di rifugiato: le domande di protezione internazionale vanno presentate al momento dell’ingresso, ma non si possono rifiutare se non sono tempestive; le decisioni vanno scritte e motivate; il richiedente dev’essere informato su diritti e doveri, collaborare con le autorità, poter accedere all’ACNUR. L’audizione del richiedente si può evitare se la commissione ha elementi sufficienti per accogliere la domanda. Il colloquio dei minori è in presenza di un genitore; i maggiorenni possono avere un legale a loro spese. In caso di impugnazione i ricorrenti hanno le medesime tutele e possono beneficiare del gratuito patrocinio, se vi sono i requisiti. In alcuni casi il richiedente può essere trattenuto in un centro di accoglienza o in un cpt. Ai fini della procedura non si possono raccogliere informazioni presso i persecutori del richiedente. La domanda si presenta alla frontiera o in Questura. Se trattenuto in un centro il richiedente riceve un attestato relativo al suo status; negli altri casi ha un permesso rinnovabile ogni tre mesi fino a definizione della sua posizione. Sono prioritarie le domande manifestamente fondate, di chi appartiene a categorie vulnerabili e di chi è trattenuto. La Commissione si pronuncia anche, previo esame, sulle domande di chi proviene da paese di origine sicuro. Se non può concedere lo status di rifugiato ma sussistono gravi motivi di carattere umanitario la Commissione chiede al Questore il rilascio di un permesso per protezione sussidiaria. Il tribunale monocratico dove ha sede la Commissione è competente per eventuali impugnazioni, da compiere entro 30 giorni dalla decisione contestata.

Il DL.vo 17/2008 recepisce la direttiva 2005/71/CE, modificando l’art. 27 del testo unico: vengono istituiti l’ingresso ed il soggiorno fuori quota per ricerca scientifica, consentiti agli stranieri con un titolo di studio che dia accesso, nel loro paese, a programmi di dottorato. La procedura prevede: a) una convenzione fra un istituto italiano accreditato e il ricercatore, b) la domanda di nullaosta fuori quota allo Sportello Unico da parte dell’istituto; c) la richiesta di visto da parte del ricercatore alla Rappresentanza diplomatica italiana; d) la richiesta, una volta giunto in Italia, di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica. Tale permesso è rinnovabile per una durata pari alla proroga del programma di ricerca. Il ricercatore può chiedere il ricongiungimento familiare. I ricercatori extracomunitari con analogo permesso rilasciato da altro paese Ue possono proseguire le ricerche in Italia, previa stipula di una convenzione coll’istituto di ricerca

Il DL.vo 154/2007 attua la direttiva comunitaria 2004/114/CE: fissa le modalità d’ingresso e soggiorno per volontariato; autorizza gli studenti extracomunitari iscritti presso Facoltà europee a soggiornare per più di tre mesi in Italia per necessità di studio; autorizza i cittadini extracomunitari, anche minorenni, a proseguire gli studi in Italia

Il DL.vo 30/2007, recependo la direttiva 2004/38/CE, definisce i requisti per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari, anche extracomunitari, nei paesi dell’Unione: per il soggiorno superiore a tre mesi i cittadini dell’Unione devono avere risorse economiche sufficienti, lavorare, studiare o raggiungere un familiare in regola nello Stato europeo ospitante. I familiari non comunitari godono di un diritto al soggiorno anche in caso di decesso del cittadino dell’Unione e, a certe condizioni, in caso di divorzio. Dopo 5 anni i comunitari con i loro familiari anche extracomunitari hanno diritto al soggiorno permanente

Il DL.vo, 24/2007, recependo la Direttiva 2003/110/CE, definisce le modalità di richiesta di transito aereo e di assistenza fra paesi dell’Unione Europea per effettuare le espulsioni

Il D.Lvo 5/2007, recependo la Direttiva 2003/86/CE, stabilisce nuovi requisiti per il ricongiungimento familiare: è ora possibile per i genitori a carico anche se vi sono altri figli nel loro paese, per i figli maggiorenni anche se non invalidi; i rifugiati possono chiedere il ricongiungimento. Per valutare l’espellibilità di uno straniero bisogna considerare i suoi vincoli familiari e la durata del suo soggiorno irregolare

Il DL.vo 3/2007 recepisce la direttiva 2003/109/CE, modificando ed integrando l’art. 9 del testo unico: viene istituito il permesso CE, rilasciato a chi possiede da almeno 5 anni un permesso valido che non sia di breve durata, nè per studio, motivi umanitari (protezione sussidiaria), asilo. Il permesso CE è rilasciato a chi possiede redditi sufficienti e alloggio idoneo, e non ha lasciato il territorio nazionale per più di 6 mesi consecutivi o 10 mesi complessivi nel quinquennio. E’ a tempo indeterminato. Consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, circolare liberamente nello spazio Schengen, beneficiare dell’assistenza sociale e dell’edilizia residenziale pubblica. Ai titolari della vecchia carta di soggiorno si applicano le disposizioni del presente decreto. I titolari di permesso CE rilasciato da altro Stato possono vivere e lavorare in Italia




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