La Decisione del Consiglio di Stato 3793/2008 afferma che non si può revocare il permesso al cittadino extracomunitario nelle more del rinnovo, se questi nel frattempo ha trovato lavoro: la questura deve tener conto dei “sopraggiunti nuovi elementi” e del livello di “integrazione raggiunta” dal lavoratore, e non solo dei redditi dell’anno precedente

La Decisione del Consiglio di Stato 2594/2007 afferma che il cittadino extracomunitario il quale ha perso il proprio lavoro, anche per dimissioni, deve iscriversi subito al Centro per l’impiego ed ha diritto a tale iscrizione per un periodo di almeno 6 mesi: se il periodo di residua validità del suo permesso è superiore, dovrà trovare lavoro prima della scadenza; se inferiore avrà diritto ad un permesso per attesa occupazione, non prorogabile, della durata di 6 mesi e dovrà trovare un impiego entro quel termine. D’altro canto, se anche trova lavoro dopo la scadenza del permesso ma entro il termine di tolleranza di 60 giorni previsto dall’art. 13 comma 5 del Testo Unico, può integrare la pratica e pretendere un permesso di soggiorno per lavoro, sia esso autonomo o subordinato




Area riservata:
Registrati  |  Collegati

.. vedi TUTTI I TAGS

Categorie singole

.. vai alle CATEGORIE INCROCIATE

Testo Unico Immigrazione

Regolamento di Attuazione




Creative Commons License