Il regolamento UE 265/2010 consente ai titolari di visto Schengen per soggiorni superiori a 90 giorni, di circolare liberamente in tutti i paesi dell’area per periodi di 3 mesi ogni semestre.

La sentenza della CGCE del 25/07/2008, procedimento C-127/08, fornisce l’interpretazione ufficiale, vincolante per tutti gli Stati dell’Ue, della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. In base alla sentenza, se un cittadino comunitario si stabilisce in altro paese dell’Unione, i suoi familiari conviventi hanno diritto ad un titolo di soggiorno: a) se lo accompagnano, lo raggiungono ovvero già vivevano in quello Stato; b) anche se irregolari o clandestini; c) anche se sono divenuti familiari – per esempio con il matrimonio – del cittadino comunitario dopo il suo ingresso nello Stato Ue diverso dal proprio

La Direttiva 2003/109/CE, recepita dal DL.vo 08/01/2007 n°3, istituisce il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che sostituisce la vecchia carta di soggiorno per cittadini extracomunitari. Il permesso CE è concesso dopo 5 anni di soggiorno regolare, ed è revocabile in caso di assenza superiore a 12 mesi consecutivi. Lo status di soggiornante di lungo periodo è permanente. Chi gode di esso ha diritto a prestazioni sociali, agevolazioni fiscali e accesso i servizi al pari dei nazionali. In caso di espulsione si considerano l’età, la durata del soggiorno, le ripercussioni familiari, i rapporti con i paesi d’origine e ospitante. Il permesso CE consente di vivere in altri paesi dell’Unione per lavoro e studio/formazione

La Direttiva 2003/86/CE, recepita dal DL 5/2007, stabilisce che il ricongiungimento familiare può essere chiesto dai cittadini extracomunitari per: il coniuge, il partner, i figli e gli ascendenti a carico di entrambi. I requisiti sono: alloggio e reddito sufficiente, assicurazione medica dei familiari. I familiari ricongiunti devono avere un permesso di soggiorno di almeno un anno; hanno accesso all’istruzione, al lavoro e alla formazione; dopo 5 anni hanno un permesso svincolato da quello del familiare che li ha chiamati

La sentenza della CGCE del 17/09/2002, procedimento C-413/99, fornisce l’interpretazione ufficiale, vincolante per tutti gli Stati dell’Ue, degli artt. 10 e 12 del regolamento CEE 1612/68 e della direttiva 90/364/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari. Partendo dal principio che gli ostacoli posti all’integrazione dei cittadini comunitari migranti e della loro famiglia nello Stato membro ospitante contrasta col principio della libera circolazione degli stessi, la sentenza stabilisce che: i figli di lavoratore Ue migrati con lui in Stato membro possono risiedervi per studio anche se extracomunitari, se hanno un solo genitore cittadino Ue, se quest’ultimo non vive più nello Stato ospitante o se i genitori si separano; il genitore affidatario può continuare a risiedere coi figli anche se non comunitario, non più convivente col coniuge Ue o separato.




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