La Circolare Min. Interno 4848/2010, illustra la procedura semplificata che permette di ottenere un nulla osta per alcune categorie di extracomunitari fuori quota (dirigenti, universitari e dipendenti d’imprese straniere operanti in Italia). Tale procedura può essere avviata solo da quanti sottoscrivono l’accordo allegato col Ministero dell’Interno. La circolare precisa inoltre che è stato predisposto un apposito modulo telematico per chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare dei genitori naturali coi figli regolarmente soggiornanti in Italia.
La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 3965/2010 stabilisce che: un nuovo datore di lavoro stagionale può subentrare al primo se quest’ultimo, convocato allo Sportello Unico, non può dar seguito al rapporto per giustificati motivi; il nulla osta al lavoro stagionale può essere revocato solo se il visto corrispondente non è stato ancora rilasciato.
Il Decreto Min Interno e Min. Istruzione 04/06/2010 fissa le modalità di svolgimento del test di lingua italiana imposto dal Decreto Sicurezza ai richiedenti il permesso CE. Il test dovrà essere chiesto allo Sportello Unico Immigrazione per via telematica dall’interessato, che verrà convocato entro 60 giorni: in quella circostanza lo straniero dovrà comprendere alcuni brevi testi e dialogare correttamente con gli esaminatori, e sarà valutato in base a parametri stabiliti in apposite convenzioni fra Enti di certificazione e Ministero dell’Interno. Sono esonerati dal test gli stranieri: con diploma di scuola secondaria italiana o superiore; con attestato di conoscenza o crediti maturati per l’accordo di integrazione che certifichino una conoscenza dell’Italiano pari o superiore al livello A2 (standard Consiglio d’Europa); soggiornanti fuori quota perchè dirigenti, universitari, traduttori o giornalisti; incapaci d’apprendere perchè affetti da patologie o da handicap.
La Circolare Min. Interno 14/2010 ribadisce che i documenti con il timbro “Apostille” impresso dalle Autorità moldave devono essere accolti dagli ufficiali di Stato civile italiani senza richiedere ulteriori adempimenti.
La Circolare Min. Interno 2699/2010, comunica la ripartizione delle quote del decreto flussi stagionale 2010; precisa che tutte le domande si fanno per via telematica, tranne il caso dei nulla osta all’ingresso per lavoro autonomo che vanno chiesti alla Rappresentanza italiana; conferma la validità dei protocolli d’intesa del Ministero con le associazioni di categoria per l’invio delle domande, definendo le modalità di richiesta dei nuovi accreditamenti; stabilisce che l’istruzione delle pratiche segue l’ordine d’invio, e all’interno di questo antepone le domande per i lavori più imminenti; raccomanda agli Sportelli Unici di non chiedere la documentazione se datore e lavoratore hanno già avuto una quota negli anni precedenti.
Gli studenti extracomunitari che raggiungono la maggiore età o si laureano in Italia possono convertire il permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro autonomo. Per fare ciò devono inviare allo Sportello Unico Immigrazione una domanda telematica di nulla osta (mod. Z2), nella quale s’impegnano a fornire una serie di documenti, quando verranno convocati dalle Autorità. Ecco dunque la lista ufficiale della documentazione necessaria, suddivisa in base al tipo di attività.
La Circolare Min. Interno 1843/2010 precisa che i domestici clandestini rimasti in Italia dopo la scadenza o il rigetto del titolo di soggiorno possono essere regolarizzati anche se hanno ricevuto in precedenza un decreto di espulsione. Gli altri irregolari con foglio di via per i quali è stata chiesta l’emersione vedranno invece la loro istanza rifiutata.
La Circolare Min. Interno 1354/2010 precisa che i datori di lavoro domestico che hanno chiesto la sanatoria devono fornire allo Sportello unico il modulo “cessione di fabbricato” ma non l’atto di proprietà o il contratto d’affitto. Informa inoltre che le Forze dell’ordine possono verificare sul sito dell’Interno l’autenticità delle ricevute esibite da domestici sanandi.
La Circolare Min. Interno 16/02/2009 stabilisce che i cittadini extracomunitari titolari di permesso CE rilasciato da altro Stato membro dell’Ue, i quali si trasferiscono in Italia per più di tre mesi, non possono chiedere alle autorità italiane un nuovo permesso CE prima di aver vissuto cinque anni in regola sul territorio nazionale. Nel frattempo possono chiedere un normale permesso di soggiorno rinnovabile.
La Circolare Min. Interno 610/2010, in seguito a sostituzioni di persona segnalate dall’Ufficio Visti italiano a Lagos, ingiunge agli Sportelli Unici di chiedere ai datori di lavoro che hanno fatto una domanda di nulla osta nell’ambito dei flussi, una fotocopia a colori del passaporto del lavoratore residente all’estero.
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