La Circolare Min. Interno 5500/2010 consente ai cittadini di taluni paesi l’ingresso in Italia senza visto per soggiorni brevi non solo per turismo, affari missione, come già in precedenza, ma anche per studio.

La Circolare Min. Interno 4848/2010, illustra la procedura semplificata che permette di ottenere un nulla osta per alcune categorie di extracomunitari fuori quota (dirigenti, universitari e dipendenti d’imprese straniere operanti in Italia). Tale procedura può essere avviata solo da quanti sottoscrivono l’accordo allegato col Ministero dell’Interno. La circolare precisa inoltre che è stato predisposto un apposito modulo telematico per chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare dei genitori naturali coi figli regolarmente soggiornanti in Italia.

Il Decreto Min. Lavoro 06/08/2010 determina il contingente di tirocinanti “fuori quota” (art. 27, comma 1, lettera f) ammessi nel 2010.

La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 3965/2010 stabilisce che: un nuovo datore di lavoro stagionale può subentrare al primo se quest’ultimo, convocato allo Sportello Unico, non può dar seguito al rapporto per giustificati motivi; il nulla osta al lavoro stagionale può essere revocato solo se il visto corrispondente non è stato ancora rilasciato.

Il Decreto Min Interno e Min. Istruzione 04/06/2010 fissa le modalità di svolgimento del test di lingua italiana imposto dal Decreto Sicurezza ai richiedenti il permesso CE. Il test dovrà essere chiesto allo Sportello Unico Immigrazione per via telematica dall’interessato, che verrà convocato entro 60 giorni: in quella circostanza lo straniero dovrà comprendere alcuni brevi testi e dialogare correttamente con gli esaminatori, e sarà valutato in base a parametri stabiliti in apposite convenzioni fra Enti di certificazione e Ministero dell’Interno. Sono esonerati dal test gli stranieri: con diploma di scuola secondaria italiana o superiore; con attestato di conoscenza o crediti maturati per l’accordo di integrazione che certifichino una conoscenza dell’Italiano pari o superiore al livello A2 (standard Consiglio d’Europa); soggiornanti fuori quota perchè dirigenti, universitari, traduttori o giornalisti; incapaci d’apprendere perchè affetti da patologie o da handicap.

La Circolare Min. Interno 3500/2010 allega il Messaggio Min. Esteri 27/04/2010 contenente importanti indicazioni in merito all’attribuzione delle quote per lavoro autonomo previste dal Decreto flussi stagionali 2010.

La Circolare Min. Interno 14/2010 ribadisce che i documenti con il timbro “Apostille” impresso dalle Autorità moldave devono essere accolti dagli ufficiali di Stato civile italiani senza richiedere ulteriori adempimenti.

Il Messaggio Min. Affari Esteri 27/04/2010, oltre a ribadire il contenuto del Decreto flussi stagionali 2010, fornisce importanti indicazioni in merito all’assegnazione delle quote previste per lavoro autonomo. Sottolinea, fra l’altro, che: la valutazione dell’interesse, per l’economia italiana, dell’attività dell’imprenditore richiedente il visto è di esclusiva competenza dei Consolati; le ditte italiane dei soci/amministratori che chiedono il visto devono esistere da almeno 3 anni; la disponibilità economica per il soggiorno dello straniero, non inferiore a 8.500€, non è attestabile con fideiussione.

La Circolare Min. Lavoro 14/2010 informa sui contenuti del decreto flussi stagionali 2010 ed allega le tabelle di ripartizione delle quote stagionali per ogni provincia.

La Circolare Min. Interno 2699/2010, comunica la ripartizione delle quote del decreto flussi stagionale 2010; precisa che tutte le domande si fanno per via telematica, tranne il caso dei nulla osta all’ingresso per lavoro autonomo che vanno chiesti alla Rappresentanza italiana; conferma la validità dei protocolli d’intesa del Ministero con le associazioni di categoria per l’invio delle domande, definendo le modalità di richiesta dei nuovi accreditamenti; stabilisce che l’istruzione delle pratiche segue l’ordine d’invio, e all’interno di questo antepone le domande per i lavori più imminenti; raccomanda agli Sportelli Unici di non chiedere la documentazione se datore e lavoratore hanno già avuto una quota negli anni precedenti.




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