La Circolare Min. Interno 4848/2010, illustra la procedura semplificata che permette di ottenere un nulla osta per alcune categorie di extracomunitari fuori quota (dirigenti, universitari e dipendenti d’imprese straniere operanti in Italia). Tale procedura può essere avviata solo da quanti sottoscrivono l’accordo allegato col Ministero dell’Interno. La circolare precisa inoltre che è stato predisposto un apposito modulo telematico per chiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare dei genitori naturali coi figli regolarmente soggiornanti in Italia.

Il Decreto Min Interno e Min. Istruzione 04/06/2010 fissa le modalità di svolgimento del test di lingua italiana imposto dal Decreto Sicurezza ai richiedenti il permesso CE. Il test dovrà essere chiesto allo Sportello Unico Immigrazione per via telematica dall’interessato, che verrà convocato entro 60 giorni: in quella circostanza lo straniero dovrà comprendere alcuni brevi testi e dialogare correttamente con gli esaminatori, e sarà valutato in base a parametri stabiliti in apposite convenzioni fra Enti di certificazione e Ministero dell’Interno. Sono esonerati dal test gli stranieri: con diploma di scuola secondaria italiana o superiore; con attestato di conoscenza o crediti maturati per l’accordo di integrazione che certifichino una conoscenza dell’Italiano pari o superiore al livello A2 (standard Consiglio d’Europa); soggiornanti fuori quota perchè dirigenti, universitari, traduttori o giornalisti; incapaci d’apprendere perchè affetti da patologie o da handicap.

Il regolamento UE 265/2010 consente ai titolari di visto Schengen per soggiorni superiori a 90 giorni, di circolare liberamente in tutti i paesi dell’area per periodi di 3 mesi ogni semestre.

La Circolare Min. Interno 16/02/2009 stabilisce che i cittadini extracomunitari titolari di permesso CE rilasciato da altro Stato membro dell’Ue, i quali si trasferiscono in Italia per più di tre mesi, non possono chiedere alle autorità italiane un nuovo permesso CE prima di aver vissuto cinque anni in regola sul territorio nazionale. Nel frattempo possono chiedere un normale permesso di soggiorno rinnovabile.

I redditi richiesti variano in base a quali e quante persone comporranno la famiglia ricongiunta. I parametri economici sono gli stessi sia quando il richiedente è comunitario (Circolare Min. Interno 13/2008) sia quando è extracomunitario (DLvo 160/2008), e qualunque sia la nazionalità dei familiari stranieri. Il calcolo dei redditi si basa sul valore dell’assegno sociale, che nel 2010 è di 5349,89 € / anno, incrementato di volta in volta, secondo i casi, di multipli del 50 %: sembra difficile in apparenza, ma la seguente tabella illustrativa ci permette di afferrare d’un colpo solo per ogni tipo di famiglia quali sono i redditi richiesti

La Circolare Min. Interno e Min. Lavoro 2/2010 stabilisce che il regime transitorio dei neocomunitari bulgari e romeni fissato dalla Circolare Interno del 28/12/2006 viene prorogato fino al 31/12/2010

Il Messaggio INPS 30264/2009 comunica che sono stati spediti i bollettini per il pagamento dei contributi del 2° e 3° quadrimestre per i domestici regolarizzandi che non sono stati ancora convocati allo Sportello Unico. Il messaggio fornisce poi istruzioni agli operatori INPS in merito al trattamento dei dati, e chiarimenti in merito ai casi di subentro, di interruzione del rapporto di lavoro, e di pagamento del mod. F24 da soggetto diverso dal datore.

La Circolare Min. Interno 8392/2009 sottolinea che i domestici extracomunitari in corso di sanatoria possono ottenere il permesso per attesa occupazione solo se sono stati effettuati tutti gli adempimenti della procedura (pagamento F24, appuntamento del datore e del lavoratore allo Sportello Unico, motivazione della mancata assunzione, ecc..).

La Circolare Min. Interno 8450/2009 ritiene che i domestici stranieri in corso di regolarizzazione hanno il diritto di iscriversi al Servizio Sanitario nazionale: prima dell’appuntamento allo Sportello Unico possono chiedere il cosiddetto codice STP, e dopo di esso la tessera sanitaria vera e propria.

Il Messaggio INPS 28660/2009 illustra ai propri funzionari le procedure da seguire nelle domande problematiche di emersione colf/badanti: in caso di decesso del datore, cessazione del rapporto per causa di forza maggiore, rigetto dell’istanza, discrepanze nel mod. F24, mancato invio o spedizione errata della domanda dopo aver pagato il contributo forfetario.




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