La Circolare Min. Interno 09/09/2009 comunica i dati del conto postale su cui versare il contributo di 200 euro per chiedere la cittadinanza italiana.

La Circolare Min. Interno 10652/2009 illustra le modifiche introdotte nella legge 91/1992 sulla cittadinanza dalla legge 94/2009 sulla sicurezza: la cittadinanza per matrimonio si chiede dopo due anni di convivenza in Italia, o tre all’estero, dalla celebrazione, ovvero la metà in presenza di figli dei coniugi; i requisiti non si possono più autocertificare, a tutte le domande, anche dei comunitari, va allegata la relativa documentazione; è richiesto un contributo di 200 €; le nuove disposizioni si applicano anche a chi ha chiesto la cittadinanza per residenza prima dell’08/08/2009, o per matrimonio meno di 720 giorni prima di quella data; chi ha chiesto la cittadinanza per matrimonio almeno 720 giorni prima dell’08/08/2009 rimane soggetto alla vecchia legge.

L’ordinamento italiano consente agli stranieri di acquisire la cittadinanza conservando quella originaria. Tuttavia non tutti i paesi d’origine consentono ai propri cittadini il possesso di due nazionalità: in taluni casi lo straniero divenuto italiano perde la cittadinanza precedente. Vediamo quali.

La Legge 94/2009 contiene diversi provvedimenti volti a tutelare la sicurezza pubblica. La norma si concentra sull’immigrazione clandestina e sui reati di tipo mafioso. In merito agli stranieri introduce diverse modifiche al Testo Unico e alla legge 91/1992 sulla cittadinanza, fra cui: l’allungamento a 2 anni della convivenza necessaria al coniuge di italiano per poter chiedere la naturalizzazione; l’introduzione di un contributo fino a 200 € per il rinnovo del permesso e la richiesta di cittadinanza; l’obbligo di chiedere il rinnovo del permesso entro 60 giorni dalla scadenza, di rispettare un Accordo di integrazione per rinnovare il titolo di soggiorno, di superare un esame di Italiano per ottenere il permesso CE; l’introduzione del reato di clandestinità, con multe fino a 10.000 euro e carcere fino a 5 anni; l’allungamento dei tempi di permanenza nei CIE fino a 180 giorni; l ‘esclusione dei familiari di italiano oltre il 2° grado dagli inespellibili.

Il DDL Sicurezza 733-B approvato al Senato in via definitiva il 02/07/2009 entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Contiene diversi provvedimenti che riguardano gli stranieri: potranno chiedere la cittadinanza per matrimonio dopo 2 anni di convivenza con il coniuge, invece di 6 mesi. La naturalizzazione costerà 200 €, il rinnovo del permesso da 80 a 200 € in più degli attuali 70. Il rinnovo andrà chiesto in ogni caso entro 60 giorni dalla scadenza e sarà vincolato a un Accordo di integrazione. Per ottenere il permesso Ce bisognerà superare un esame di Italiano. Gli extracomunitari dovranno esibire il titolo di soggiorno ogni volta che si rivolgeranno a una pubblica amministrazione; se familiari conviventi di italiano saranno inespellibili solo entro il 2° grado. Il ricongiungimento sarà vietato coi familiari residenti all’estero insieme al coniuge. I clandestini avranno una multa da 5000 a 10000 €; se rimangono in Italia dopo il foglio di via saranno reclusi da 6 mesi a 5 anni. La permanenza massima nei CIE è portata a 180 giorni. Il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina comporterà l’arresto in flagranza.

La Circolare Min. Interno 8416/2009 afferma che i discendenti di cittadini ebrei privati della cittadinanza italiana per effetto delle leggi razziali del 1938, si debbono considerare cittadini italiani.

La sentenza 12680/2009 della Corte di Cassazione permette di chiedere il ricongiungimento familiare ai titolari di permesso per attesa cittadinanza: essi godono infatti delle medesime facoltà (lavorare, iscriversi al collocamento) dei titolari di permesso per lavoro ed al pari di questi ultimi, pertanto, devono potersi ricongiungere coi propri familiari, anche se ciò non è previsto dal Testo Unico.

La Circolare Min. Interno 12/06/2008 spiega che i cittadini spagnoli e portoghesi possono mantenere il doppio cognome quando assumono la cittadinanza italiana

La Circolare Min. Interno 22/2007 precisa che al compimento del diciottesimo anno di età, i cittadini stranieri nati e vissuti in Italia possono chiedere la cittadinanza anche se per brevi periodi non sono stati iscritti all’anagrafe

La Circolare Min. Interno 32/2007 precisa che i discendenti di italiani per nascita intenzionati a chiedere la cittadinanza italiana possono iscriversi all’anagrafe esibendo la propria dichiarazione di presenza




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