La Circolare Min. Interno 10/2008 illustra alcune innovazioni del DL.vo 159/2008 sul riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato: viene introdotta una procedura di urgenza per la nomina del rappresentante degli enti locali presso le Commissioni territoriali; viene limitata l’area di circolazione dei richiedenti, per evitare le dispersioni; è introdotto il rigetto per manifesta infondatezza; in caso di ricorso avverso un provvedimento della Commissione sono previste diverse situazioni in cui la sospensiva non è automatica

Il DL.vo 159/2008 modifica alcuni articoli del D.Lvo 25/2008: le Commissioni territoriali sono nominate dal Ministro dell’Interno e non dal Presidente del Consiglio . Il richiedente lo status di rifugiato può circolare nell’area assegnata dal Prefetto, e non su tutto il territorio nazionale; è soggetto ad obbligo di comparizione se convocato; è trattenuto in un CIE se oggetto di un provvedimento di espulsione o respingimento. La richiesta dello status di rifugiato è respinta se risulta presentata per ritardare l’espulsione o il respingimento

Il DL.vo 25/2008 attua la Direttiva 2005/85/CE, stabilendo le modalità di rilascio e revoca dello status di rifugiato: le domande di protezione internazionale vanno presentate al momento dell’ingresso, ma non si possono rifiutare se non sono tempestive; le decisioni vanno scritte e motivate; il richiedente dev’essere informato su diritti e doveri, collaborare con le autorità, poter accedere all’ACNUR. L’audizione del richiedente si può evitare se la commissione ha elementi sufficienti per accogliere la domanda. Il colloquio dei minori è in presenza di un genitore; i maggiorenni possono avere un legale a loro spese. In caso di impugnazione i ricorrenti hanno le medesime tutele e possono beneficiare del gratuito patrocinio, se vi sono i requisiti. In alcuni casi il richiedente può essere trattenuto in un centro di accoglienza o in un cpt. Ai fini della procedura non si possono raccogliere informazioni presso i persecutori del richiedente. La domanda si presenta alla frontiera o in Questura. Se trattenuto in un centro il richiedente riceve un attestato relativo al suo status; negli altri casi ha un permesso rinnovabile ogni tre mesi fino a definizione della sua posizione. Sono prioritarie le domande manifestamente fondate, di chi appartiene a categorie vulnerabili e di chi è trattenuto. La Commissione si pronuncia anche, previo esame, sulle domande di chi proviene da paese di origine sicuro. Se non può concedere lo status di rifugiato ma sussistono gravi motivi di carattere umanitario la Commissione chiede al Questore il rilascio di un permesso per protezione sussidiaria. Il tribunale monocratico dove ha sede la Commissione è competente per eventuali impugnazioni, da compiere entro 30 giorni dalla decisione contestata.

La Direttiva 2003/86/CE, recepita dal DL 5/2007, stabilisce che il ricongiungimento familiare può essere chiesto dai cittadini extracomunitari per: il coniuge, il partner, i figli e gli ascendenti a carico di entrambi. I requisiti sono: alloggio e reddito sufficiente, assicurazione medica dei familiari. I familiari ricongiunti devono avere un permesso di soggiorno di almeno un anno; hanno accesso all’istruzione, al lavoro e alla formazione; dopo 5 anni hanno un permesso svincolato da quello del familiare che li ha chiamati

Indice del D.Lvo 286/1998, il cosiddetto Testo Unico dell’Immigrazione (aggiornato al 12/09/2008), con i link ai singoli titoli, capi ed articoli

Titolo V (artt. 34-46) DL.vo 286/1998. Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN i titolari dei seguenti permessi, con i loro familiari regolari: lavoro subordinato/autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, asilo politico/umanitario, richiesta asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto cittadinanza. Gli altri stranieri regolari devono fare una assicurazione per malattia, infortuni e matiernità, o un’iscrizione volontaria al SSN. Ai clandestini o irregolari sono garantite le prestazioni urgenti o essenziali, anche continuative, per malattia o infortunio; tali prestazioni non possono comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo nei casi previsti anche per gli italiani. Chi vuol ricevere cure mediche in Italia può ottenere un visto e un permesso per cure mediche, la presentando documentazione necessaria e versando un deposito cauzionale. I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico. La scuola promuove corsi di alfabetizzazione per gli adulti regolari. ogni anno il MIUR fissa per decreto il tetto massimo di visti e permessi per studio, concessi a: minori di più di 14 anni, nell’ambito di programmi di scambio; maggiorenni iscritti ad istituti di formazione secondaria o tecnica superiore ovvero a tirocini formativi. Regioni, province e comuni istituiscono centri di accoglienza per stranieri regolari in difficoltà. I titolari di permesso CE o biennale accedono all’edilizia residenziale pubblica e, insieme ai titolari di permesso annuale, all’assistenza sociale, Le Istituzioni favoriscono la diffusione di informazioni su diritti e doveri o atte a favorire l’integrazione; firmano convenzioni con le associazioni per l’impiego di mediatori culturali. E’ istituita la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati. Le discriminazioni compromettono il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali: chi è discriminato può depositare istanza al pretore. I sindacati possono fare ricorso in caso di discriminazioni collettive da parte di datori di lavoro.

Titolo VI (artt. 47-49). Norme finali. Abrogazioni. Disposizioni finali




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