Il certificato di idoneità è un documento concepito espressamente per gli stranieri. Attesta la conformità del loro alloggio ai parametri igienico-sanitari ed indica quante persone vi possono risiedere. E’ fornito dal Comune o dalla ASL al proprietario o all’inquilino. Ha costi e tempi di rilascio variabili secondo le diverse amministrazioni.
L’idoneità dell’alloggio serve in cinque principali situazioni: l’assunzione di lavoratori extracomunitari, la sanatoria 2009, il decreto flussi, il permesso CE ed il ricongiungimento familiare. Nella prima non è indispensabile ma spesso imposta dal datore, nelle altre è un obbligo di legge.
Primo caso: l’assunzione. Chi assume un lavoratore non domestico di origine extracomunitaria deve firmare il contratto di soggiorno ed inviarlo per posta allo Sportello Unico. Tuttavia, apponendo quella firma il datore si porta garante del fatto che il proprio dipendente disponga di un alloggio idoneo. Come fare, dunque, per non correre il rischio di dichiarare il falso? La soluzione adottata da molti datori, tanto frequente da diventare una prassi, consiste nell’esigere dal lavoratore straniero un certificato di idoneità, prima di procedere all’eventuale assunzione.
Secondo e terzo caso: sanatoria e decreto flussi. Chi ha spedito una domanda di emersione del proprio domestico clandestino, o una richiesta di quota flussi per assumere un cittadino extracomunitario residente all’estero, viene in seguito convocato presso lo Sportello Unico per consegnare i documenti richiesti. Figura tra questi il certificato di idoneità dell’alloggio assegnato al lavoratore.
Quarto caso: il permesso CE. Il cittadino extracomunitario che disponga di redditi sufficienti e risieda in Italia da almeno 5 anni può chiedere il permesso CE per se e per i propri familiari. Se lo chiede anche per loro deve allegare alla domanda il certificato di idoneità fornito dal Comune o dalla ASL.
Quinto caso: il ricongiungimento familiare. Le modalità di rilascio del certificato di idoneità per chi vuol ricomporre la propria unità familiare sono state cambiate dalla Legge 94/2009 sulla Sicurezza. La nuova norma stabilisce che in questo caso l’alloggio debba essere “conforme ai requisiti igienico-sanitari, accertati dai competenti uffici comunali”, ma non fornisce alcuna indicazione in merito ai requisiti stessi. Questa imprecisione ha provocato non poche difficoltà ai Comuni, rallentando o bloccando il rilascio dei certificati di idoneità per ricongiungimento familiare. Tuttavia esiste una soluzione all’attuale stallo: come suggerito dall’avv. Paggi sul sito www.meltingpot.org, gli uffici tecnici comunali si possono legittimamente riferire al Decreto 05/07/1975 del Ministero della Sanità, che illustra in modo assai preciso i requisiti igienico-sanitari e di superficie in base ai quali valutare l’idoneità alloggiativa dei locali abitati.
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