Dopo l’invio della domanda, il momento più importante del procedimento di emersione del rapporto di lavoro nero con domestici clandestini è l’appuntamento allo . Nel frattempo però, alcuni accadimenti possono cambiare lo scenario. Ed all’appuntamento stesso le incombenze del datore e del lavoratore sono varie.

 

Aspettando il S.U.I. Il datore ed il lavoratore devono aspettare la convocazione allo Immigrazione. Difficile predire la data dell’appuntamento perchè dipende da troppi fattori: quantità di domande da trattare, risorse disponibili allo Sportello, ecc.. Le istanze di emersione dei domestici verranno esaminate dal 1° ottobre, e verosimilmente avranno la precedenza sulle domande arretrate del decreto flussi 2007: è azzardato ipotizzare un’attesa di 3 mesi?

Nel frattempo però, possono accadere varie cose. Il lavoratore, per esempio, può essere costretto causa scadenza a rinnovare il passaporto: dovrà aver cura in questo caso di conservare una copia del vecchio documento, da portare con sé insieme al nuovo quando andrà allo . Può accadere che il datore muoia: questo triste avvenimento comporta la chiusura della pratica, a meno che un del defunto non subentri in qualità di datore, e decida di portarla avanti. Può succedere infine che il rapporto di lavoro venga meno, per mille motivi: in questo caso il datore deve inviare una raccomandata allo per comunicare l’avvenuta cessazione, e dovrà pagare i contributi per il lavoro effettuato dal primo luglio alla data della lettera (il periodo contributivo pagato dal forfait di 500€ copre solo il 2° trimestre, da aprile a giugno).

La comunicazione di ospitalità. Da un lato il Testo Unico afferma che chiunque dia alloggio a uno straniero debba inviarla entro 48 ore all’autorità di Pubblica Sicurezza, pena sanzioni pecuniarie. Dall’altro la Legge 102/2009 protegge il datore dalle conseguenze di reati, illeciti ed omissioni relativi al soggiorno degli stranieri. Il datore potrà quindi difendersi se sanzionato per non aver spedito la comunicazione, ma preverrà sul nascere ogni cruccio spedendo il documento alla subito dopo la domanda di .

L’appuntamento allo . Se il datore non può recarsi di persona, ha facoltà d’inviare un munito di delega su carta bianca, o un terzo con delega notarile. Se il lavoratore non convive col datore, dovrà portare un contratto di affitto, comodato o una dichiarazione di ospitalità. Dovranno essere portati, oltre a ciò, i documenti di entrambi, il mod. F24 usato per pagare il forfait di 500€, il certificato di idoneità dell’alloggio del lavoratore, il CUD del datore, l’eventuale certificato di non autosufficienza del badato, e l’immancabile bollo da 14,62€. Datore e lavoratore firmeranno il contratto di soggiorno, mentre quest’ultimo riceverà il del di soggiorno.

Dopo l’appuntamento. Il datore dovrà inviare la comunicazione obbligatoria all’INPS (mod. COLD-ASS), mentre il lavoratore dovrà spedire per posta il del . I reati del primo inerenti al rapporto di lavoro saranno estinti dopo la comunicazione all’INPS, quelli del secondo dopo il ritiro in del di soggiorno.

 

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  1. lorena

    salve,
    mi é stato negato il rinnovo del permesso per cure mediche perche mi hanno detto che quel permesso non é rinnovabile, il 13 ottobre mi hanno negato e adesso aspetto solo l’altro permesso che ho fatto con la sanatoria.
    Scusi adesso é un problema che sul passaporto delle mie figlie c’é il timbro che le hanno negato il visto di reingresso??
    Posso ancora fare quello che mi ha sugerito, cioé farle venire senza transitare in un altro paese dell’area schengen??’
    Rispondetemi per favore……

  2. virgil

    Buongiorno,
    il permesso per cure mediche è rinnovabile se ci sono, appunto, delle cure mediche in corso (quando si chiede il rinnovo si allega una relazione mdica in cui è specificata la natura e la durata delle cure).. Detto questo, ormai tanto vale seguire la pista della sanatoria: non so in quale provincia lei si trovi, ma mi risulta che quelle domande abbiano la priorità su tutte le altre, allo Sporello Unico, e che il loro trattamento si piuttosto spedito.. A proposito: a controllato a su internet a che punto è la sua pratica?
    Importante tornare con un volo diretto, ma prima lei deve avere un permesso di soggiorno (o almeno il “cedolino” della domanda..) e poi chiedere un nuovo visto di reingresso. Aspetti almeno di aver spedito il kit, che le daranno all’appuntamento presso lo Sportello Unico, immagino fra poco, e poi faccia una nuova richiesta di visto all’ambasciata..

  3. johanna

    salve,
    Lei mi ha suggerito di chiedere per mio marito il permesso per gravidanza, e il secondo passo era fare la coesione, per fare questa volevo chiederle se si poteva chiedere con il reddito del nucleo familiare dei miei genitori. Grazie

  4. virgil

    La nostra discussione si svolgeva in coda ad un altro articolo, quello sulla coesione familiare, non in questa pagina! Comunque: per la coesione valgono i redditi dell’intero nucleo familiare convivente. Se lei risiede coi suoi genitori -cioè siete tutti sullo stato di famiglia- e i loro redditi sono sufficienti, può chiedere la coesione per suo marito. Per calcolare i redditi deve guardare la tabella a questo link.

  5. iran lopes mateus

    ciao, sono brasiliano, pero mio nono era italiano , lui se ne andato in brasile ,doppo,in 1906 e nata mia nona , in 1928 e nato mio papa , in 1967 sono nato io , sono gia in Italia da febbraio de 2008 e fino adesso non sono riuscito ad avvere un permesso di soggiorno, ho gia tutte i documenti tradotti in mano pero non so se posso fare la richiesta per non avvere conoscenza delle legge, se mi puo aiutare, sono grato. Ho fato anche una richiesta presso la posta compilando il modulo giallo e ho preso una ricevuta con laqualle vado in giro , vorrei sapere in cosa posso usare questa ricevuta , domanda: posso fare la carta d’identita provisoria? posso fare i dati anagrafici? posso prendere un appartamento in affito? posso essere assunto per lavoro? posso uscire e tornare in italia? posso fare la residenza? scuze mio italiano ma , bisogno sapere , aiutatemi per favore

  6. virgil

    Buongiorno,

    per rispondere bene mi servono alcune informazioni:

    a) in Italia lei è entrato con un visto oppure senza?

    b) lei ha in mano il cosiddetto “cedolino”: il kit spedito per posta era una richiesta di primo permesso di soggiorno, o una domanda di rinnovo?

    c) che tipo di permesso ha chiesto con il kit? Lavoro subordinato, famiglia, attesa cittadinanza…

  7. iran lopes mateus

    ciao , in Italia sono entrato con il timbro su passaporto , volo dirito di san paolo – milano , si , la richiesta era per primo permesso di soggiorno, attesa citadinanza

  8. virgil

    Senza dubbio lei può iscriversi all’anagrafe, come appare nella Circolare del Ministero dell’Interno 32/2007.

    Per quanto riguarda il lavoro, la risposta purtroppo è negativa, come appare dalla seguente domanda della FAQ del Ministero dell’Interno:

    I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza possono espletare attività lavorativa in Italia?

    No. I cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non possono espletare attività lavorativa in Italia.

  9. iran lopes mateus

    ciao , me reporto dinuovo a voi per sapere per gli altre domanda che ho fato pero senza risposta , me scuse , ma , se invece la ricevuta fossi per atesa del permesso di sogiorno invece di atesa citadinanza? cosa me servireste? grazie

  10. virgil

    Se lei ha chiesto il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza la mia risposta non cambia. Se lei ha invece chiesto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato pur non avendo il visto nè il nulla osta corrispondenti, ha commesso un errore: lei non ha i requisiti per quel tipo di permesso, che le sarà rifiutato, nè ha il diritto di lavorare in attesa del suo primo titolo di soggiorno, a differenza di chi chiede il primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato dopo aver ottenuto una quota flussi e poi il visto. Mi domando una cosa tuttavia: lei non sa che tipo di permesso ha chiesto?

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