Il permesso CE scade o non scade? Stando al Testo Unico, ha validità illimitata. Eppure sul permesso si legge una data di scadenza. Come si spiega questa contraddizione?
La spiegazione risiede nel fatto che il permesso CE attesta due cose: l’identità del suo possessore ed il suo diritto a soggiornare nell’Unione Europea. Ma per ognuna di queste funzioni il permesso ha una validità diversa: limitata nel primo caso, illimitata nel secondo:
- come documento di identificazione personale il permesso CE vale 5 anni (art. 17, comma 2 del DPR 394/1999). Alla scadenza può essere aggiornato, se si vuol continuare ad usarlo a tal scopo; in caso contrario basta avere con sè un altro documento di identità.
- come titolo di soggiorno il permesso CE ha validità illimitata (art. 9, comma 2 del D.Lvo 286/1998). Anche dopo la scadenza il suo titolare conserva il diritto al soggiorno nell’Unione Europea.
Il titolare di un permesso CE scaduto non è quindi irregolare. Ciononostante può incontrare numerosi ostacoli, ad esempio, se vuol entrare in un paese Schengen, firmare un contratto di lavoro o chiedere una qualche prestazione assistenziale all’INPS. Per questo è preferibile aggiornare il permesso entro il quinto anno, operazione peraltro assai semplice visto che non si deve dimostrare di nuovo di possedere i requisiti, ma semplicemente inviare un kit con una copia del permesso, del passaporto, dell’ultima dichiarazione dei redditi e 4 nuove foto tessera.
Articoli correlati
Registrati | Collegati
Tags principali
- anagrafe assunzione badante CE clandestino colf comune comunitario consolato contratto di soggiorno domestico familiare figlio flussi genitore irregolare italiano nulla osta penale permesso prefettura questura reddito regolarizzazione richiesta ricongiungimento rinnovo sociale sportello unico subordinato
.. vedi TUTTI I TAGS
Categorie singole
.. vai alle CATEGORIE INCROCIATE
Testo Unico Immigrazione
Regolamento di Attuazione
Articoli preferiti
Articoli recenti
Siti partner

22 aprile 2009 ore 10.58
1. Non ho capito il perche bisogna rinnovare il permesso CE se dite che e lungo termine e che ha sostituito la vcchia Carta di soggiorno ( cartacea)
2. Si puo convertire il permesso CE in un permesso CE in altri paesi comunitare, per motivi di lav.subordinato, lav. autonomo familia, residenza elettiva…studi…?
Grazie
22 aprile 2009 ore 21.52
1. E’ un suggerimento, per prevenire i contrattempi dovuti all’ignoranza della legge. Un disoccupato con permesso CE scaduto, per esempio, potrebbe aver difficoltà a farsi assumere da un datore di lavoro che non conosce la particolare natura di quel titolo di soggiorno.. e magari non ha tempo per farselo spiegare.
2. Chi si trasferisce in un altro paese dell’area Schengen ed è titolare di un permesso CE ha il diritto e l’obbligo di chiedere alle autorità del paese di destinazione un nuovo permesso di soggiorno in cambio del proprio. I tempi e le modalità variano però a seconda delle legislazioni nazionali, ragion per cui è meglio informarsi bene prima di effettuare il trasferimento.
18 ottobre 2009 ore 01.11
Salve….
come ho capito io , se uso questo permesso CE come titolo di soggiorno non ho obligo di rinnovare fra 5 anni…..
1) ma quanto tempo posso vivere con questo permesso CE ? Per resto della vita? Nessuno non mi chiedera mai di rinnovarlo, se uso come titolo di soggiorno? La legge dice qualcosa?
Se uso come documento di identificazione personale il permesso CE vale 5 anni (art. 17, comma 2 del DPR 394/1999). Alla scadenza può essere aggiornato, se si vuol continuare ad usarlo a tal scopo;
2) Che documentazione devo presentare per rinovo? Il reddito di ultimo anno anche?
19 ottobre 2009 ore 14.06
Buongiorno,
se non aggiorna il permesso CE lei non corre dei rischi.. ma molti fastidi. Proprio l’ambiguità di questo permesso che è illimitato ma nel contempo riporta una data di scadenza può indurre varie amministrazioni a crearle delle difficoltà. Detto questo, se la polizia controlla i suoi documenti lei può dimostrare di essere in regola presentando un permesso CE scaduto ed un documento di identità valido. Però, per non “tentare il diavolo” è pur sempre meglio aggiornare il permesso CE inviando un kit nel quale avrà compilato solo il primo modulo (209-1) ed avrà allegato un bollo, 4 foto, la fotocopia di tutto il passaporto. Se vuole può aggiungere i redditi: non è obbligatorio ma è una buona prassi..
19 ottobre 2009 ore 15.14
Grazie Virgil, vorrei tanto sperare che non mi chiederanno il reddito di ultimo anno per aggiornare il permesso ce….
20 ottobre 2009 ore 13.32
Gentile Yanina,
per rassicurarla la invito a guardare l’articolo 9 comma 7 del Testo Unico, che parla dei motivi per cui può esser revocato il permesso CE. Come vedrà, i motivi si riducono sostanzialmente a due: l’aver commesso dei reati, e l’assenza prolungata dall’Italia.
14 gennaio 2010 ore 12.25
ciao caro virgil
io ho il permesso ce, e ho trovato tanti poste di lavoro in francia
ma sempre i datori di lavoro trovano l’ostacolo che la prefetura francese
refiuta la richiesta di convertire il permesso ce perche non sa niente di questa legge, ma e possibile ? o solo racismo ?
grazie
14 gennaio 2010 ore 23.10
Buonasera,
i titolari di permesso CE possono vivere e lavorare in qualunque paese dell’Area Schengen. in Francia la procedura è questa: lei deve ottenere dal suo datore di lavoro una lettera di intenti (promesse d’embauche) e consegnarla insieme alle fotocopie del passaporto, del permesso CE e della carta di identità rilasciati in Italia, alla Prefettura della Provincia francese (Département) in cui vuole stabilirsi. La Préfecture le consegnerà un nulla osta (autorisation de travail), grazie alla quale il datore potrà procedere all’assunzione, ed in seguito lei potrà chiedere un permesso di soggiorno francese.
Più che lasciar fare il datore, le consiglio di effettuare personalmente le pratiche necessarie presso la Prefettura francese. Se dovesse comunque incontrare problemi oppure ostacoli ingiustificati, le consiglio di rivolgersi ad una delle numerose ed agguerrite associazioni in difesa degli stranieri, come quelle menzionate in questa lista.
Le auguro buona fortuna..
Virgil
16 gennaio 2010 ore 23.04
grazie per la resposta, molto satisfata.
e si voglio creare un ativitta personale in francia come posso fare ?
voglio chiedervi anche qualque indirizzi degli associazioni in difesa degli stranieri a nizza o a mentone provencia di nizza in francia
grazie mille
18 gennaio 2010 ore 21.44
Buonasera,
nella lista che le ho mandato sopra, ci sono gli indirizzi e i contatti delle sedi centrali, ovviamente a Parigi, delle principali associazioni francesi: le consiglio di chiamarle ed informarsi presso di loro per ottenere i loro recapiti a Nizza e dintorni.
Per il lavoro autonomo (activité non salariée) dovrà ovviamente aprire una Partita IVA (Numéro SIRET). Comunque, dovrebbe rivolgersi innanzitutto alla Prefettura della provincia francese in cui si vorrà stabilire, per ottenere informazioni dettagliate relative al suo soggiorno.
21 gennaio 2010 ore 17.28
ciao, proprio l’articolo che cercavo..
ma quindi non è obbligatorio rinnovare il permesso ce ogni 5 anni!
però se non si rinnova ci può essere il rischio che non ci facciano tornare in italia anche se la carta è a tempo indeterminato?? o basta accompagnare qualche documento e non ci saranno problemi?
grazie
21 gennaio 2010 ore 22.18
Direi che in Italia si rischiano tutt’al più fastidi, ogni volta che si ha a che fare con persone o amministrazioni poco informate..
Altra cosa sono invece i problemi che possono sorgere all’estero. Il rischio, ad esempio, che un doganiere o la compagnia aerea, soprattutto in paese non-Schengen, impedisca al titolare di permesso CE “scaduto” di prendere il volo per l’Italia è ben reale. In questo caso al passeggero non serve a nulla aver ragione: l’aereo è comunque perso, con tutte le conseguenze del caso..
Morale della favola: non è obbligatorio rinnovare, e ci si può sempre difendere, anche bene, in caso di problemi dovuti alla scadenza del permesso CE. Tuttavia, soprattutto all’estero, è meglio “non tentare il diavolo” ed avere con sè un permesso CE non scaduto…
23 febbraio 2010 ore 16.48
Buona sera, la sottoscrita ha una carta di soggiorno con scadenza nel 2014, da aprile dovro iniziare un nuovo lavoro a tempo indeterminato. Il mio datore di lavoro deve presentare il contrato di soggiorno in questura? o come funziona la prassi, gia che sono una cittadina extracomunitaria con carta di soggiono. Grazie
23 febbraio 2010 ore 18.01
Buonasera,
l’articolo 9 comma 12 lettera b del Testo Unico precisa che il titolare di permesso CE, e pertanto anche il titolare di carta di soggiorno, puo svolgere attività di lavoro subordinato senza che sia necessario inviare un contratto di soggiorno. Il suo datore potrà quindi assumerla seguendo le stesse procedure seguite per i suoi dipendenti italiani.
23 maggio 2010 ore 10.57
sono cittadina italiana dal 1974 per matrimonio.
mia mamma, di nazionalità indonesiana, ha ottenuto il ricongiungimento famigliare .
Di conseguenza ha ottenuto un permesso di soggiorno di 5 anni che scadrà all,inizio del 2011.
Il suo passaporto indonesiano è appena stato rinnovato ( nuovo libretto)
e scadrà nel 2015.
Mia mamma ha residenti in Italia 3 nipoti con cittadinanza italiana dalla nascita.
Come mi consiglia di procedere?
Grazie,
M.Grashuis
23 maggio 2010 ore 18.54
Buonasera,
direi che sua mamma può chiedere sin da ora l’aggiornamento del suo titolo di soggiorno, allegando copia del nuovo passaporto.
Cordiali saluti
Virgil