I comunitari che risiedono più di tre mesi in Italia devono iscriversi all’. Possono farlo gli aventi diritto e i loro familiari (art. 7 del Decreto Legislativo n.30 del 06/02/2007):

- gli aventi diritto hanno un lavoro, sono studenti, o dispongono di un reddito da altra fonte lecita (per esempio: pensione, rendite immobiliari o finanziarie, eccetera..)

- i loro familiari sono il , gli ascendenti e i discendenti diretti.

Sembrano dunque esclusi tutti gli altri membri della famiglia, i cosiddetti collaterali. Tuttavia la legge prevede – e talvolta i comuni lo dimenticano – che si possa procedere all’ anagrafica di "ogni altro , qualunque sia la sua cittadinanza, se e’ a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno" (art. 3, lettera a del DL.vo 30/2007). In altri termini, se il , prima di venire in Italia, viveva insieme al cittadino iscritto all’ o a carico suo, allora ha anch’egli diritto all’ nel comune italiano.

In concreto, come si procede? Il (per esempio, lo zio, la sorella, eccetera..) deve portare all’ i seguenti documenti (art. 10 del DLvo n. 30/2007):

1) documento di identità (carta di identità o passaporto del paese d’origine)

2) tutti i documenti necessari a dimostrare che è di un cittadino già iscritto all’ italiana

3) copia dell’ anagrafica del

4) quattro fotografie formato tessera

5) medica valida 1 anno in tutta l’area Schengen, con massimale di almeno 30.000 €

6) certificato di vivenza a carico rilasciato dal proprio in Italia, da cui risulta che il richiedente è a carico del già iscritto all’ italiana

7a) se si iscrive perchè era a carico prima di giungere in Italia: copia degli ultimi bonifici a lui inviati dal già iscritto all’ italiana

7b) se si iscrive perchè conviveva prima di giungere in Italia: certificati di residenza storici, proprio e del già iscritto all’ italiana, che dimostrano che nel paese d’origine vivevano allo stesso indirizzo

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