Decreto Legislativo 03/10/2008, n. 160
Il DL.vo 160/2008 stabilisce, modificando l’art. 29 del Testo Unico, che: i genitori possono essere ricongiunti se nel paese d’origine non hanno altri figli o se hanno più di 65 anni e questi non possono mantenerli; i redditi del richiedente devono essere pari all’assegno sociale + 50 % per ogni familiare, o due volte l’assegno sociale se i familiari sono due o più figli infraquattordicenni ovvero se i familiari sono due o più persone e il richiedente è titolare di protezione sussidiaria; i genitori da ricongiungere devono essere titolari di assicurazione medica o venire iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Le rappresentanze diplomatiche italiane rilasciano il visto per ricongiungimento familiare entro 150 giorni dalla domanda

