Decreto Legge 23/05/2008, n. 92
Il DL 92/2008 inasprisce le pene per i reati di clandestinità, associazione mafiosa, falsa dichiarazione di identità; per chi compie alterazioni fisiche onde impedire l’identificazione propria o altrui; per chi causa lesioni gravi guidando in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope. I processi per reati gravi (mafia, terrorismo), incidenti sul lavoro, immigrazione clandestina sono prioritari; quelli per reati anteriori al 02/05/2006 suscettibili di indulto possono essere rinviati fino a 18 mesi. Chi da alloggio a un clandestino è punito con la reclusione da 3 mesi a 6 anni e con la confisca dell’immobile. Sono previsti piani coordinati di controllo fra le polizie municipale, provinciale e di Stato; è autorizzato l’impiego temporaneo di personale militare nelle aree metropolitane; la polizie giudiziaria delle Capitanerie e municipale possono accedere al Centro elaborazione dati del Ministero dell’Interno. I CPT sono ribattezzati CIE

