Archive for gennaio 2007

Il DL.vo, 24/2007, recependo la Direttiva 2003/110/CE, definisce le modalità di richiesta di transito aereo e di assistenza fra paesi dell’Unione Europea per effettuare le espulsioni

Il D.Lvo 5/2007, recependo la Direttiva 2003/86/CE, stabilisce nuovi requisiti per il ricongiungimento familiare: è ora possibile per i genitori a carico anche se vi sono altri figli nel loro paese, per i figli maggiorenni anche se non invalidi; i rifugiati possono chiedere il ricongiungimento. Per valutare l’espellibilità di uno straniero bisogna considerare i suoi vincoli familiari e la durata del suo soggiorno irregolare

Il DL.vo 3/2007 recepisce la direttiva 2003/109/CE, modificando ed integrando l’art. 9 del testo unico: viene istituito il permesso CE, rilasciato a chi possiede da almeno 5 anni un permesso valido che non sia di breve durata, nè per studio, motivi umanitari (protezione sussidiaria), asilo. Il permesso CE è rilasciato a chi possiede redditi sufficienti e alloggio idoneo, e non ha lasciato il territorio nazionale per più di 6 mesi consecutivi o 10 mesi complessivi nel quinquennio. E’ a tempo indeterminato. Consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, circolare liberamente nello spazio Schengen, beneficiare dell’assistenza sociale e dell’edilizia residenziale pubblica. Ai titolari della vecchia carta di soggiorno si applicano le disposizioni del presente decreto. I titolari di permesso CE rilasciato da altro Stato possono vivere e lavorare in Italia

La Circolare Min. Interno 05/01/2007 fornisce alcune indicazioni in merito alla concessione della cittadinanza: l’assenza di redditi propri non è causa ostativa, devono essere considerati quelli del nucleo familiare; brevi assenze per studio, lavoro, assistenza alla famiglia d’origine, cure mediche non sono pregiudiziali se la residenza legale (iscrizione anagrafe+titolo di soggiorno) è rimasta in Italia; la cittadinanza va concessa anche ai minori adottati, divenuti maggiorenni durante lo svolgimento dell’iter

La Circolare Min. Interno e Min. Solidarietà Sociale 3/2007 illustra le procedure riguardanti i neocomunitari romeni e bulgari. Per il ricongiungimento non è più necessario il nulla osta, i familiari neocomunitari entrano liberamente in Italia, quelli extracomunitari di bulgari e romeni chiedono direttamente il visto all’ambasciata italiana. Per il lavoro subordinato il regime transitorio consente libere assunzioni in alcuni ambiti, ed impone l’ottenimento di un nulla osta con procedura semplificata per tutti gli altri settori.






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