gennaio 2007

Decreto Legislativo 08/01/2007 n.5

Il D.Lvo 5/2007, recependo la Direttiva 2003/86/, stabilisce nuovi requisiti per il : è ora possibile per i genitori a carico anche se vi sono altri figli nel loro paese, per i figli maggiorenni anche se non invalidi; i rifugiati possono chiedere il ricongiungimento. Per valutare l’espellibilità di uno straniero bisogna considerare i suoi vincoli familiari e la  durata del suo

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Decreto Legislativo 08/01/2007 n.5

Decreto Legislativo 08/01/2007, n. 3

Il DL.vo 3/2007 recepisce la direttiva 2003/109/, modificando ed integrando l’art. 9 del : viene istituito il CE, rilasciato a chi possiede da almeno 5 anni un valido che non sia di breve durata, nè per , motivi umanitari (protezione sussidiaria), asilo. Il CE è rilasciato a chi possiede redditi sufficienti e idoneo, e non ha lasciato il territorio nazionale per più di 6 mesi consecutivi o 10 mesi complessivi nel quinquennio. E’ a tempo indeterminato. Consente di svolgere qualsiasi attività lavorativa, circolare liberamente nello spazio , beneficiare dell’assistenza sociale e dell’edilizia residenziale pubblica. Ai titolari della vecchia si applicano le disposizioni del presente decreto. I titolari di CE rilasciato da altro Stato possono vivere e lavorare in Italia.

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Decreto Legislativo 08/01/2007, n. 3

Circolare Ministero Interno 05/01/2007

La Circolare Min. Interno 05/01/2007 fornisce alcune indicazioni in merito alla concessione della cittadinanza: l’assenza di redditi propri non è causa ostativa, devono essere considerati quelli del nucleo ; brevi assenze per , lavoro, assistenza alla famiglia d’origine, cure mediche non sono pregiudiziali se la residenza legale (iscrizione +titolo di ) è rimasta in Italia; la cittadinanza va concessa anche ai minori adottati, divenuti maggiorenni durante lo svolgimento dell’iter

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gennaio 5, 2007
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Circolare Ministero Interno 05/01/2007

Circolare Ministero Interno e Ministero Solidarietà Sociale 03/01/2007, n. 3

La Circolare Min. Interno e Min. Solidarietà Sociale 3/2007 illustra le procedure riguardanti i neocomunitari romeni e bulgari. Per il non è più necessario il , i familiari neocomunitari entrano liberamente in Italia, quelli extracomunitari di bulgari e romeni chiedono direttamente il visto all’ambasciata italiana. Per il lavoro il regime transitorio consente libere assunzioni in alcuni ambiti, ed impone l’ottenimento di un con procedura semplificata per tutti gli altri settori.

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Circolare Ministero Interno e Ministero Solidarietà Sociale 03/01/2007, n. 3

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