Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo IV / artt. 28-33)

Titolo IV (artt. 28-33) DL.vo 286/1998. Può chiedere il chi ha un di durata superiore a 1 anno per lavoro subordinato/autonomo, asilo, , motivi religiosi, motivi familiari, status . Il ricongiungimento si può chiedere per , figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti, genitori a carico. Il richiedente deve avere un idoneo e un pari: all’, per 1 , al doppio per 2-3 familiari ovvero 2 o più figli infraquattordicenni; al triplo per 4 o più familiari. Il può ricongiungersi al regolare ed aver un permesso non convertibile per assistenza minore. La domanda di nullaosta si fa allo . Il permesso per motivi familiari consente di lavorare ed è convertibile per il coniuge ricongiunto che si separa, il divenuto maggiorenne, o in caso di decesso del familiare di riferimento. I figli sono iscritti sul permesso del genitore; a 14 anni chiedono lo ; a 18 anni possono convertire il permesso per famiglia in lavoro subordinato/autonomo, studio, attesa occupazione, cure mediche. E’ costituito il Comitato per i minori stranieri.

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