Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo IV / artt. 28-33)
Titolo IV (artt. 28-33) DL.vo 286/1998. Può chiedere il ricongiungimento chi ha un permesso di durata superiore a 1 anno per lavoro subordinato/autonomo, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari, status rifugiato. Il ricongiungimento si può chiedere per coniuge, figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti, genitori a carico. Il richiedente deve avere un alloggio idoneo e un reddito pari: all’assegno sociale, per 1 familiare, al doppio per 2-3 familiari ovvero 2 o più figli infraquattordicenni; al triplo per 4 o più familiari. Il genitore può ricongiungersi al figlio regolare ed aver un permesso non convertibile per assistenza minore. La domanda di nullaosta si fa allo sportello unico. Il permesso per motivi familiari consente di lavorare ed è convertibile per il coniuge ricongiunto che si separa, il figlio divenuto maggiorenne, o in caso di decesso del familiare di riferimento. I figli sono iscritti sul permesso del genitore; a 14 anni chiedono lo scorporo; a 18 anni possono convertire il permesso per famiglia in lavoro subordinato/autonomo, studio, attesa occupazione, cure mediche. E’ costituito il Comitato per i minori stranieri.
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