Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo III / artt. 21-27)

Titolo III (artt. 21-27) DL.vo 286/1998. L’ingresso per lavoro , , è regolato dal decreto flussi; hanno una corsia preferenziale i cittadini di paesi convenzionati, i discendenti entro il 3° grado di Italiani, e chi ha seguito formazioni specifiche nel paese d’origine. La domanda di nullaosta flussi si fa allo della provincia di residenza, della sede legale, o del luogo di lavoro; il nullaosta vale 6 mesi dal rilascio. Datori e associazioni di categoria possono chiedere quote flussi stagionali, per un soggiorno fino a 9 mesi; gli stagionali hanno precedenza nell’assegnazione delle quote l’anno successivo, ed al secondo soggiorno possono chiedere la conversione del in subordinato o . Per il lavoro occorrono: risorse adeguate, redditi, alloggio, requisiti previsti per l’attività e l’assenza di motivi ostativi.Alcune professioni sono . Fra queste, gli infermieri, i volontari e ricercatori. Per i volontari occorre una convenzione fra straniero ed organizzazione appartenente a categorie specifiche (ONG, enti ecclesiastici..); il loro permesso di soggiorno dura fino a 18 mesi e non è rinnovabile. Per la occorre una convenzione fra lo straniero e un istituto riconosciuto dal ; il permesso è rinnovabile se il programma di ricerca è prorogato; il ricercatore può chiedere il

Per proseguire devi accedere all'Area riservata. Se è la prima volta Registrati. Se l'hai già fatto Collegati.

Fondatore: dott. Nicola Baudo, via Comelico 3, I-20135 Milano - P.IVA 03723840165 - tel. (+39) 0289367088 - nbaudo@gmail.com
Collaboratori: avv. Alberto Bertuletti, avv. Gianni Comotti, avv. Laura Rossoni, avv. Alberto Ungarelli
Il sito Virgilio Immigrazione è stato ideato e realizzato dal dott. Nicola Baudo ed è protetto dal diritto d’autore.
Ogni riproduzione totale o parziale non autorizzata sarà perseguita a norma di legge