Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo III / artt. 21-27)
Titolo III (artt. 21-27) DL.vo 286/1998. L’ingresso per lavoro subordinato, autonomo, stagionale è regolato dal decreto flussi; hanno una corsia preferenziale i cittadini di paesi convenzionati, i discendenti entro il 3° grado di Italiani, e chi ha seguito formazioni specifiche nel paese d’origine. La domanda di nullaosta flussi si fa allo sportello unico della provincia di residenza, della sede legale, o del luogo di lavoro; il nullaosta vale 6 mesi dal rilascio. Datori e associazioni di categoria possono chiedere quote flussi stagionali, per un soggiorno fino a 9 mesi; gli stagionali hanno precedenza nell’assegnazione delle quote l’anno successivo, ed al secondo soggiorno possono chiedere la conversione del permesso in subordinato o autonomo. Per il lavoro autonomo occorrono: risorse adeguate, redditi, alloggio, requisiti previsti per l’attività e l’assenza di motivi ostativi.Alcune professioni sono fuori quota. Fra queste, gli infermieri, i volontari e ricercatori. Per i volontari occorre una convenzione fra straniero ed organizzazione appartenente a categorie specifiche (ONG, enti ecclesiastici..); il loro permesso di soggiorno dura fino a 18 mesi e non è rinnovabile. Per la ricerca scientifica occorre una convenzione fra lo straniero e un istituto riconosciuto dal MIUR; il permesso è rinnovabile se il programma di ricerca è prorogato; il ricercatore può chiedere il ricongiungimento
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