luglio 1998
Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo III / artt. 21-27)
Titolo III (artt. 21-27) DL.vo 286/1998. L’ingresso per lavoro subordinato, autonomo, stagionale è regolato dal decreto flussi; hanno una corsia preferenziale i cittadini di paesi convenzionati, i discendenti entro il 3° grado di Italiani, e chi ha seguito formazioni specifiche nel paese d’origine. La domanda di nullaosta flussi si fa allo sportello unico della provincia di residenza, della sede legale, o del luogo di lavoro; il nullaosta vale 6 mesi dal rilascio. Datori e associazioni di categoria possono chiedere quote flussi stagionali, per un soggiorno fino a 9 mesi; gli stagionali hanno precedenza nell’assegnazione delle quote l’anno successivo, ed al secondo soggiorno possono chiedere la conversione del permesso in subordinato o autonomo. Per il lavoro autonomo occorrono: risorse adeguate, redditi, alloggio, requisiti previsti per l’attività e l’assenza di motivi ostativi.Alcune professioni sono fuori quota. Fra queste, gli infermieri, i volontari e ricercatori. Per i volontari occorre una convenzione fra straniero ed organizzazione appartenente a categorie specifiche (ONG, enti ecclesiastici..); il loro permesso di soggiorno dura fino a 18 mesi e non è rinnovabile. Per la ricerca scientifica occorre una convenzione fra lo straniero e un istituto riconosciuto dal MIUR; il permesso è rinnovabile se il programma di ricerca è prorogato; il ricercatore può chiedere il ricongiungimento
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Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo IV / artt. 28-33)
Titolo IV (artt. 28-33) DL.vo 286/1998. Può chiedere il ricongiungimento chi ha un permesso di durata superiore a 1 anno per lavoro subordinato/autonomo, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari, status rifugiato. Il ricongiungimento si può chiedere per coniuge, figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti, genitori a carico. Il richiedente deve avere un alloggio idoneo e un reddito pari: all’assegno sociale, per 1 familiare, al doppio per 2-3 familiari ovvero 2 o più figli infraquattordicenni; al triplo per 4 o più familiari. Il genitore può ricongiungersi al figlio regolare ed aver un permesso non convertibile per assistenza minore. La domanda di nullaosta si fa allo sportello unico. Il permesso per motivi familiari consente di lavorare ed è convertibile per il coniuge ricongiunto che si separa, il figlio divenuto maggiorenne, o in caso di decesso del familiare di riferimento. I figli sono iscritti sul permesso del genitore; a 14 anni chiedono lo scorporo; a 18 anni possono convertire il permesso per famiglia in lavoro subordinato/autonomo, studio, attesa occupazione, cure mediche. E’ costituito il Comitato per i minori stranieri.
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