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Indice del D.Lvo 286/1998, il cosiddetto Testo Unico dell’Immigrazione (aggiornato al 12/09/2008), con i link ai singoli titoli, capi ed articoli

Titolo I (artt. 1-3) DL.vo 286/1998. Il testo unico si applica a cittadini extracomunitari e apolidi, definiti stranieri. E’ istituito un comitato di coordinamento e monitoraggio del testo unico, basato su tavolo tecnico interministeriale. Ogni 3 anni il Presidente del consiglio elabora un documento programmatico in base al quale, entro novembre di ogni anno, si definiscono le quote flussi.

Titolo II (artt. 4-20). L’ingresso è consentito con passaporto e visto (salvo esenzione). Il visto si rilascia a chi documenta scopo/condizione del viaggio e dispone di mezzi di sussistenza e ritorno. Il permesso di soggiorno si chiede entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso. Durata massima del permesso e termine ultimo per chiedere il rinnovo, in base alla tipologia. I permessi per lavoro e per famiglia consentono qualsiasi attività; quello per studio è convertibile. Contenuti del contratto di soggiorno. Obbligo della dichiarazione di presenza entro 48 ore per chi ospita stranieri. ll permesso CE, rilasciato dopo 5 anni, è a tempo indeterminato; chi lo possiede non deve firmare il contratto di soggiorno quando viene assunto. Pene per chi favorisce l’immigrazione clandestina; reclusione e confisca immobile a chi affitta a clandestini. Respingimento. L’espulsione è immediatamente esecutiva.

Titolo III (art. 21-27) DL.vo 286/1998. L’ingresso per lavoro subordinato, autonomo, stagionale è regolato dal decreto flussi; hanno una corsia preferenziale i cittadini di paesi convenzionati, i discendenti entro il 3° grado di Italiani, e chi ha seguito formazioni specifiche nel paese d’origine. La domanda di nullaosta flussi si fa allo sportello unico della provincia di residenza, della sede legale, o del luogo di lavoro; il nullaosta vale 6 mesi dal rilascio. Datori e associazioni di categoria possono chiedere quote flussi stagionali, per un soggiorno fino a 9 mesi; gli stagionali hanno precedenza nell’assegnazione delle quote l’anno successivo, ed al secondo soggiorno possono chiedere la conversione del permesso in subordinato o autonomo. Per il lavoro autonomo occorrono: risorse adeguate, redditi, alloggio, requisiti previsti per l’attività e l’assenza di motivi ostativi.Alcune professioni sono fuori quota. Fra queste, gli infermieri, i volontari e ricercatori. Per i volontari occorre una convenzione fra straniero ed organizzazione appartenente a categorie specifiche (ONG, enti ecclesiastici..); il loro permesso di soggiorno dura fino a 18 mesi e non è rinnovabile. Per la ricerca scientifica occorre una convenzione fra lo straniero e un istituto riconosciuto dal MIUR; il permesso è rinnovabile se il programma di ricerca è prorogato; il ricercatore può chiedere il ricongiungimento.

Titolo IV (artt. 28-33) DL.vo 286/1998. Può chiedere il ricongiungimento chi ha un permesso di durata superiore a 1 anno per lavoro subordinato/autonomo, asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari, status rifugiato. Il ricongiungimento si può chiedere per coniuge, figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti, genitori a carico. Il richiedente deve avere un alloggio idoneo e un reddito pari: all’assegno sociale, per 1 familiare, al doppio per 2-3 familiari ovvero 2 o più figli infraquattordicenni; al triplo per 4 o più familiari. Il genitore può ricongiungersi al figlio regolare ed aver un permesso non convertibile per assistenza minore. La domanda di nullaosta si fa allo sportello unico. Il permesso per motivi familiari consente di lavorare ed è convertibile per il coniuge ricongiunto che si separa, il figlio divenuto maggiorenne, o in caso di decesso del familiare di riferimento. I figli sono iscritti sul permesso del genitore; a 14 anni chiedono lo scorporo; a 18 anni possono convertire il permesso per famiglia in lavoro subordinato/autonomo, studio, attesa occupazione, cure mediche. E’ costituito il Comitato per i minori stranieri.

Titolo V (artt. 34-46) DL.vo 286/1998. Hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN i titolari dei seguenti permessi, con i loro familiari regolari: lavoro subordinato/autonomo, attesa occupazione, motivi familiari, asilo politico/umanitario, richiesta asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto cittadinanza. Gli altri stranieri regolari devono fare una assicurazione per malattia, infortuni e matiernità, o un’iscrizione volontaria al SSN. Ai clandestini o irregolari sono garantite le prestazioni urgenti o essenziali, anche continuative, per malattia o infortunio; tali prestazioni non possono comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità, salvo nei casi previsti anche per gli italiani. Chi vuol ricevere cure mediche in Italia può ottenere un visto e un permesso per cure mediche, la presentando documentazione necessaria e versando un deposito cauzionale. I minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico. La scuola promuove corsi di alfabetizzazione per gli adulti regolari. ogni anno il MIUR fissa per decreto il tetto massimo di visti e permessi per studio, concessi a: minori di più di 14 anni, nell’ambito di programmi di scambio; maggiorenni iscritti ad istituti di formazione secondaria o tecnica superiore ovvero a tirocini formativi. Regioni, province e comuni istituiscono centri di accoglienza per stranieri regolari in difficoltà. I titolari di permesso CE o biennale accedono all’edilizia residenziale pubblica e, insieme ai titolari di permesso annuale, all’assistenza sociale, Le Istituzioni favoriscono la diffusione di informazioni su diritti e doveri o atte a favorire l’integrazione; firmano convenzioni con le associazioni per l’impiego di mediatori culturali. E’ istituita la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati. Le discriminazioni compromettono il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali: chi è discriminato può depositare istanza al pretore. I sindacati possono fare ricorso in caso di discriminazioni collettive da parte di datori di lavoro.

Titolo VI (artt. 47-49). Norme finali. Abrogazioni. Disposizioni finali






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