luglio 1998

Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titoli I e II / artt. 1-20)

Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo III / artt. 21-27)

Titolo III (artt. 21-27) DL.vo 286/1998. L’ingresso per lavoro , , è regolato dal decreto ; hanno una corsia preferenziale i cittadini di paesi convenzionati, i discendenti entro il 3° grado di Italiani, e chi ha seguito formazioni specifiche nel paese d’origine. La domanda di nullaosta si fa allo della di residenza, della sede legale, o del luogo di lavoro; il nullaosta vale 6 mesi dal rilascio. Datori e associazioni di categoria possono chiedere quote flussi stagionali, per un soggiorno fino a 9 mesi; gli stagionali hanno precedenza nell’assegnazione delle quote l’anno successivo, ed al secondo soggiorno possono chiedere la del in subordinato o autonomo. Per il lavoro autonomo occorrono: risorse adeguate, redditi, , requisiti previsti per l’attività e l’assenza di motivi ostativi.Alcune professioni sono . Fra queste, gli infermieri, i volontari e ricercatori. Per i volontari occorre una convenzione fra straniero ed organizzazione appartenente a categorie specifiche (ONG, enti ecclesiastici..); il loro permesso di soggiorno dura fino a 18 mesi e non è rinnovabile. Per la occorre una convenzione fra lo straniero e un istituto riconosciuto dal ; il permesso è rinnovabile se il programma di ricerca è prorogato; il ricercatore può chiedere il

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Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo III / artt. 21-27)

Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo IV / artt. 28-33)

Titolo IV (artt. 28-33) DL.vo 286/1998. Può chiedere il chi ha un di durata superiore a 1 anno per lavoro /, asilo, , motivi religiosi, motivi familiari, status . Il ricongiungimento si può chiedere per , figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti, genitori a carico. Il richiedente deve avere un idoneo e un pari: all’, per 1 , al doppio per 2-3 familiari ovvero 2 o più figli infraquattordicenni; al triplo per 4 o più familiari. Il può ricongiungersi al regolare ed aver un permesso non convertibile per assistenza minore. La domanda di nullaosta si fa allo . Il permesso per motivi familiari consente di lavorare ed è convertibile per il coniuge ricongiunto che si separa, il figlio divenuto maggiorenne, o in caso di decesso del di riferimento. I figli sono iscritti sul permesso del genitore; a 14 anni chiedono lo ; a 18 anni possono convertire il permesso per famiglia in lavoro subordinato/autonomo, studio, attesa occupazione, cure mediche. E’ costituito il Comitato per i minori stranieri.

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Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titolo IV / artt. 28-33)
Decreto Legislativo 25/07/1998, n. 286 (Titoli V e VI / artt. 34-49)

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